Il CCNL Funzioni locali firmato il 23 febbraio affronta con maggiore sistematicità la questione delle ferie, trasformando in obblighi contrattuali ciò che fino ad oggi era spesso lasciato alla sensibilità organizzativa dei singoli enti.
Il punto di partenza resta fermo e inderogabile: l’articolo 36, terzo comma, della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Il quadro europeo, recepito dall’articolo 10 del d.lgs. 66/2003, fissa un minimo di quattro settimane annue, di cui almeno due da fruire nell’anno di maturazione e le restanti nei 18 mesi successivi. Tale periodo minimo non è monetizzabile, salvo cessazione del rapporto.
Il nuovo articolo 28 del CCNL
Il nuovo contratto non modifica il diritto sostanziale alle ferie, ma interviene sulla gestione.
Tra le disposizioni più rilevanti: – obbligo di pianificazione delle ferie; – monitoraggio dell’effettiva fruizione; – ripianificazione entro febbraio delle ferie residue; – obbligo di invito formale alla fruizione; – diniego scritto in caso di rifiuto.
Si tratta di una scelta chiara: il contratto sposta l’attenzione dal momento patologico (la monetizzazione) al momento fisiologico (la programmazione).
Il nodo del divieto di monetizzazione
Resta però sullo sfondo l’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, che vieta la corresponsione di trattamenti sostitutivi e prevede responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente che paghi ferie non godute.
La norma nasce in un’ottica di contenimento della spesa, ma nella pratica ha generato un paradosso: – l’ente rifiuta di pagare; – il dipendente ricorre; – il giudice condanna l’amministrazione al pagamento dell’indennità più le spese.
Il divieto, inoltre, non opera quando la mancata fruizione non è imputabile al lavoratore. La Corte di Giustizia UE (18 gennaio 2024, C-218/22) ha stabilito che il datore deve dimostrare di avere messo il lavoratore in condizione effettiva di godere delle ferie, invitandolo formalmente e informandolo delle conseguenze della mancata fruizione.
Siamo al limite della “probatio diabolica”: l’onere probatorio grava integralmente sull’amministrazione.
L’allarme della Corte dei conti e di ARAN
Un caso emblematico è quello esaminato dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria, che ha rilevato oltre 66.000 giornate residue in un ente sanitario, con rischio di obblighi contributivi sostitutivi verso l’INPS.
Il notiziario ARAN (n. 2/2026) ha definito l’accumulo generalizzato di ferie come possibile indice di “mala amministrazione”, sottolineando che il datore deve programmare, offrire slot di fruizione e mettere formalmente in mora il lavoratore.
Il messaggio è inequivoco: l’accumulo strutturale non è neutro, ma può avere rilievo contabile, organizzativo e persino erariale.
I limiti strutturali del sistema
Occorre tuttavia essere realistici.
Il CCNL consente lo slittamento al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio o personali, senza limiti quantitativi. Inoltre, le cessazioni per dimissioni possono intervenire con breve preavviso, soprattutto in caso di vincita di concorso.
Non è quindi sempre possibile avere un’organizzazione con ferie “in pari”.
Cosa dovrebbero fare gli enti
Al netto dei casi strutturali di sotto-organico, la strada è quella indicata dal nuovo contratto:
Nei casi di cessazione non programmata, può essere utile valutare la compensazione tra ferie residue e indennità di mancato preavviso o ricorrere alla risoluzione consensuale durante il periodo di preavviso.
Conclusione
Il nuovo CCNL non risolve il problema della monetizzazione, ma impone un cambio di mentalità: le ferie non sono un residuo da gestire a fine carriera, ma un diritto da esercitare anno per anno