Andrea Gandino 7 Mesi Fa Fermo restando che nelle concessioni non è obbligatorio richiedere il PEF agli offerenti, qualora esso venga contemplato nel bando e nel disciplinare di gara, quanto deve essere esaustiva la previsione di costi ed oneri che il concessionario dovrà sopportare? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 7 Mesi Fa Seppure, come visto, nelle gare per l’affidamento delle concessioni disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, nessuna disposizione sancisca l’obbligatorietà del PEF né sanzioni la sua mancata presentazione con l’esclusione dalla gara, occorre tenere presente che questo documento, in ogni caso, riveste innegabilmente una valenza sostanziale imprescindibile in tutte le concessioni in cui l’amministrazione ritenga necessario valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione da parte dell’operatore economico. Si tratta, invero, dello “strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto”, volto a garantire l’equilibrio economico e finanziario attraverso la corretta allocazione dei rischi tra ente concedente e concessionario. È pur vero, però, che la valutazione dei rischi prognostica contenuta nel PEF, tesa a dimostrare la concreta capacità dell’operatore di eseguire correttamente la prestazione oggetto del contratto per l’intero arco temporale di durata dello stesso, è per sua stessa natura suscettibile di modifiche nel corso della fase esecutiva, stante l’ineliminabile margine di aleatorietà legato al trasferimento del rischio operativo ed imprenditoriale dall’amministrazione in capo al privato aggiudicatario, cosicché la legge on pretende né la definitività né un’eccessiva esaustività del contenuto di questo documento, ove contemplato dal bando e dal disciplinare di gara, in sede di presentazione delle offerte. A tal proposito, può ritenersi condivisibile l’indirizzo secondo cui questo piano, “qualora previsto dal bando, ha un ruolo più funzionale alle caratteristiche specifiche del rapporto concessorio, senza che si debba pretendere una totale esaustività di rappresentazione dei singoli oneri economici, atteso che ciò che rileva è che sia adeguatamente rappresentato il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere, tanto al fine di consentire la sostenibilità dell’offerta e la corretta partecipazione alla procedura di gara”. Del resto, occorre tenere presente che “il rischio assunto dal concessionario si valuta proprio interno alla aleatorietà della domanda di prestazioni, poiché l’errore di valutazione del livello di domanda attendibile condiziona la remuneratività dell’investimento e misura la validità imprenditoriale dell’iniziativa economica” e che si tratta, pertanto, “di una tipologia di rischio imprenditoriale diversa da quella riscontrabile nel contratto di appalto, proprio perché entra in giuoco un elemento imponderabile (cioè la domanda di prestazioni per quel servizio pubblico, non determinabile a priori)”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 7 Mesi Fa Seppure, come visto, nelle gare per l’affidamento delle concessioni disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, nessuna disposizione sancisca l’obbligatorietà del PEF né sanzioni la sua mancata presentazione con l’esclusione dalla gara, occorre tenere presente che questo documento, in ogni caso, riveste innegabilmente una valenza sostanziale imprescindibile in tutte le concessioni in cui l’amministrazione ritenga necessario valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione da parte dell’operatore economico. Si tratta, invero, dello “strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto”, volto a garantire l’equilibrio economico e finanziario attraverso la corretta allocazione dei rischi tra ente concedente e concessionario. È pur vero, però, che la valutazione dei rischi prognostica contenuta nel PEF, tesa a dimostrare la concreta capacità dell’operatore di eseguire correttamente la prestazione oggetto del contratto per l’intero arco temporale di durata dello stesso, è per sua stessa natura suscettibile di modifiche nel corso della fase esecutiva, stante l’ineliminabile margine di aleatorietà legato al trasferimento del rischio operativo ed imprenditoriale dall’amministrazione in capo al privato aggiudicatario, cosicché la legge on pretende né la definitività né un’eccessiva esaustività del contenuto di questo documento, ove contemplato dal bando e dal disciplinare di gara, in sede di presentazione delle offerte. A tal proposito, può ritenersi condivisibile l’indirizzo secondo cui questo piano, “qualora previsto dal bando, ha un ruolo più funzionale alle caratteristiche specifiche del rapporto concessorio, senza che si debba pretendere una totale esaustività di rappresentazione dei singoli oneri economici, atteso che ciò che rileva è che sia adeguatamente rappresentato il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere, tanto al fine di consentire la sostenibilità dell’offerta e la corretta partecipazione alla procedura di gara”. Del resto, occorre tenere presente che “il rischio assunto dal concessionario si valuta proprio interno alla aleatorietà della domanda di prestazioni, poiché l’errore di valutazione del livello di domanda attendibile condiziona la remuneratività dell’investimento e misura la validità imprenditoriale dell’iniziativa economica” e che si tratta, pertanto, “di una tipologia di rischio imprenditoriale diversa da quella riscontrabile nel contratto di appalto, proprio perché entra in giuoco un elemento imponderabile (cioè la domanda di prestazioni per quel servizio pubblico, non determinabile a priori)”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla