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Le Regole Operative della Nota RGS sull’Incremento del Fondo per le Risorse Decentrate

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con apposita nota operativa, ha chiarito le modalità applicative della norma introdotta dall’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, che consente un incremento delle risorse destinate al Fondo per la contrattazione decentrata, nel rispetto di precisi vincoli normativi e finanziari.

L’incremento, infatti, è subordinato a:

  • Il limite del 48% degli stipendi tabellari 2023 (art. 33, D.L. 34/2019),
  • I tetti di spesa di cui ai commi 557 o 562 della legge 296/2006 e delle regole dell’art. 33 del d.l. 34/2019.

Vediamo ora, in chiave operativa, come procedere correttamente.


1. Calcolo degli Stipendi Tabellari 2023

Il valore di riferimento per l’incremento del fondo è costituito dalla spesa sostenuta per stipendi tabellari nel 2023, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità. Tale spesa deve tener conto delle modifiche intervenute con il nuovo ordinamento professionale del CCNL del 16/11/2022, entrato in vigore dal 1° aprile 2023.

Periodo gennaio – marzo 2023

Gli enti devono utilizzare gli stipendi previsti per le ex categorie, come da Tabella F del CCNL 2019-2021, considerando anche:

  • Posizioni economiche,
  • Elemento perequativo,
  • Ratei tredicesima mensilità.

Esempio: per un dipendente ex categoria D3 con stipendio annuo pari a 26.553,70 €:

  • Tredicesima mensilità annua: 2.212,81 € (26.553,70 ÷ 12),
  • Rateo per 3 mesi: 553,20 € (2.212,81 ÷ 12 × 3).

Periodo aprile – dicembre 2023

Dal 1° aprile si applicano i nuovi stipendi unici per area (Tabella G del CCNL 2019-2021), escludendo i “differenziali stipendiali” introdotti in fase transitoria.

Esempio: per un dipendente dell’area "Funzionari ed Elevata Qualificazione" con stipendio annuo pari a 23.212,35 €:

  • Tredicesima mensilità annua: 1.934,36 € (23.212,35 ÷ 12),
  • Rateo per 9 mesi: 1.450,77 € (1.934,36 ÷ 12 × 9).

Nota: Nella spesa vanno inclusi anche i dipendenti a tempo determinato che rientrano nell’ambito applicativo del CCNL 2019-2021.

Esclusione: Non si computa l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), in quanto considerata una anticipazione provvisoria dei futuri aumenti contrattuali del CCNL 2022-2024.


2. Determinazione del Valore Massimo della Componente Stabile

Il valore massimo della componente stabile del Fondo, comprensiva anche della parte per le Elevate Qualificazioni, è pari al:

48% della spesa per stipendi tabellari 2023
(calcolata come da punto precedente).


3. Calcolo del Massimo Incremento Ammissibile

Per calcolare le risorse incrementali massime, si procede sottraendo al valore del punto 2:

a) Il valore della componente stabile del Fondo 2025 (certificato dai Revisori), al netto delle riduzioni necessarie per rispettare l’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
b) La quota per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione (anno 2025).

Esclusione: I compensi per lavoro straordinario finanziati direttamente dal bilancio dell’ente non vanno inclusi.


4. Impatto nel 2025 e Anni Successivi

L’ente può scegliere:

  • Utilizzo immediato (tutto nel 2025): l’importo massimo viene integralmente destinato alla componente stabile. In questo caso, non sono ammessi ulteriori incrementi negli anni successivi, salvo rinnovi contrattuali.
  • Incremento graduale (dal 2025 in avanti): in questo caso, i requisiti di sostenibilità finanziaria devono essere verificati ogni anno.

In ogni caso, trattandosi di spesa strutturale, è essenziale una valutazione attenta sugli equilibri di bilancio pluriennali.


5. Destinazione delle Risorse

Le risorse incrementali diventano strutturali e possono essere utilizzate per:

  • Progressioni economiche all’interno delle aree (art. 14, comma 2, lett. j, CCNL),
  • Welfare integrativo (art. 82, comma 2, CCNL),
  • Altri istituti retributivi stabili.

6. Elevate Qualificazioni (EQ)

Le risorse aggiuntive possono finanziare anche il trattamento accessorio degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), composto da:

  • Retribuzione di posizione,
  • Retribuzione di risultato.

Queste voci non gravano sul Fondo, ma sono a carico diretto del bilancio dell’ente (art. 67, comma 7, CCNL 2016-2018).

Come procedere:
Ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. u), CCNL 2019-2021, la contrattazione integrativa può:

  • Incrementare le risorse per il trattamento accessorio degli incarichi EQ,
  • Operare una riduzione corrispondente del Fondo per mantenere l’equilibrio complessivo.