1. Premessa
In relazione alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, nel corso del mese di maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno fornito ulteriori chiarimenti applicativi. Tali precisazioni, pur risultando generalmente conformi al quadro interpretativo previgente e dunque non innovando sostanzialmente la materia, contribuiscono ad una maggiore definizione delle modalità attuative dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023. In particolare, esse forniscono indicazioni utili alla corretta applicazione delle norme in tema di trattamento accessorio del personale tecnico delle pubbliche amministrazioni impegnato in attività di progettazione, direzione lavori ed ulteriori compiti tecnici specificamente previsti.
2. IRAP e incentivi tecnici – Parere MIT n. 3414/2025
Con il parere n. 3414 del 13 maggio 2025, il MIT ha chiarito che l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non può essere imputata né alla quota dell’incentivo destinata al personale (pari all’80%), né a quella riservata alle finalità organizzative (pari al 20%). Detta imposta deve essere autonomamente coperta nell’ambito del quadro economico dell’intervento, ed in particolare alla voce "IVA ed eventuali altre imposte", come previsto dal punto 18 dell’allegato I.7 del d.lgs. 36/2023.
Tale interpretazione trova fondamento nell’art. 3 del d.lgs. 446/1997, che pone in capo al datore di lavoro l’integrale onere dell’IRAP, disposizione da tempo oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’ente pubblico di rideterminare le percentuali da destinare agli incentivi tecnici, anche in funzione di contenimento della spesa complessiva, e ciò al fine di neutralizzare l’impatto economico derivante dall’imposta de qua.
3. Incentivi e collaboratori esterni – Parere MIT n. 3418/2025
Con il parere n. 3418/2025, il MIT ha escluso dalla platea dei beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche i professionisti esterni, ivi compresi i direttori dei lavori incaricati con parcella. La normativa vigente, infatti, riserva tali incentivi esclusivamente ai dipendenti pubblici interni che svolgano le attività tecniche contemplate nell’allegato I.10 al d.lgs. 36/2023.
Il parere ribadisce, altresì, quanto stabilito dall’art. 45, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui la quota parte dell’incentivo corrispondente ad attività affidate a soggetti esterni deve alimentare il Fondo per l’innovazione, anziché essere erogata al prestatore d’opera. Pertanto, l’esclusione rileva sotto il profilo soggettivo, in quanto i professionisti incaricati esternamente non rivestono la qualifica di dipendenti dell’amministrazione procedente.
4. Commissari di gara e incentivi – Parere MIT n. 3298/2025
Il parere n. 3298/2025 ha confermato l’inapplicabilità degli incentivi ex art. 45 ai commissari di gara, trattandosi di attività non riconducibili alla sfera tecnico-esecutiva, presupposto necessario ai fini dell’incentivabilità. L’attività valutativa svolta dalla commissione non rientra tra quelle elencate nell’allegato I.10 del d.lgs. 36/2023.
Inoltre, viene espressamente esclusa l’applicabilità dell’art. 77, comma 10, del previgente d.lgs. 50/2016, in quanto abrogato. In tal caso, l’inammissibilità dell’incentivo discende da un motivo oggettivo, e non soggettivo, atteso che i commissari potrebbero anche essere dipendenti interni alla stazione appaltante, ma la funzione espletata non rientra tra quelle incentivabili.
5. Indicazioni operative ANAC – Comunicato del 7 maggio 2025
Con comunicato del 7 maggio 2025, il Presidente dell’ANAC ha fornito linee guida interpretative circa l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di incentivi tecnici, introdotte dal d.lgs. 204/2024. Il documento sottolinea la centralità del ricorso al personale interno e l’importanza di una corretta programmazione delle risorse, anche in alternativa a forme di compenso come l’indennità di responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022.
a) Destinatari Il riferimento al "personale", in luogo del precedente termine "dipendenti", consente ora l’inclusione dei dirigenti tra i beneficiari degli incentivi. Restano esclusi i soggetti esterni e i componenti degli organi di amministrazione.
b) Criteri e modalità di erogazione Gli incentivi possono essere erogati esclusivamente in relazione ad attività espressamente indicate nell’allegato I.10. La corresponsione avviene previa attestazione da parte del dirigente o responsabile di servizio; in caso di incentivazione dei dirigenti, è obbligatorio il controllo di un soggetto terzo. Il limite massimo individuale è pari al trattamento economico annuo lordo, incrementabile del 15% per le amministrazioni che impiegano strumenti digitali (BIM).
c) Quantificazione e riparto Il tetto massimo degli incentivi è fissato nel 2% dell’importo a base d’asta. L’80% di tale somma è riservato ai beneficiari diretti, il 20% a spese strumentali. Sebbene non sia più obbligatoria l’adozione di un regolamento o la costituzione di un fondo, resta necessaria la previsione di criteri generali mediante atto formale.
Si evidenzia una possibile dissonanza tra la facoltatività della costituzione del fondo e il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, che richiede l’impegno di spesa all’interno del fondo per la contrattazione decentrata, con correlata previsione degli stanziamenti.
d) Forma dell’atto ANAC chiarisce che non è più richiesta l’adozione di un regolamento, ma che ogni amministrazione dovrà comunque adottare un atto a valenza generale, conforme al proprio ordinamento, in attuazione dell’art. 1, comma 4, lett. b), del d.lgs. 36/2023.
6. Liquidazione degli incentivi – Deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 120/2025/PAR
Con deliberazione n. 120/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha reso un articolato parere sulla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, precisando le condizioni giuridiche e contabili necessarie per la loro corresponsione.
a) Finalità e limiti Gli incentivi rappresentano una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, e possono riferirsi esclusivamente alle attività elencate nell’allegato I.10.
b) Maturazione e liquidazione Il diritto all’incentivo matura a seguito dell’effettivo svolgimento dell’attività, previa attestazione da parte del dirigente/responsabile e con audizione del RUP. La liquidazione deve avvenire in osservanza del principio della competenza finanziaria potenziata.
c) Autonomia regolamentare La definizione dei tempi di pagamento è rimessa alla potestà regolamentare dell’ente, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza, effettività della prestazione e previa verifica delle attività.
Tale orientamento si differenzia da quello espresso nella deliberazione n. 53/2023/PAR della Corte dei Conti – Sezione Toscana, che escludeva una liquidazione "per step" della fase esecutiva. Tuttavia, anche quest’ultima riconosceva agli enti un margine di discrezionalità nella definizione delle regole di riparto.
d) Esclusione di attività non tecniche Sono escluse dall’incentivazione tutte le attività procedimentali non tecniche, anche se connesse alla procedura di gara, come ribadito anche dalla deliberazione n. 196/2023/PAR della medesima Sezione toscana.