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Concorsi pubblici e graduatorie nel nuovo Decreto PA

1. Introduzione

Con il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito nella legge n. 69 del 9 maggio 2025, sono state introdotte importanti novità per il funzionamento dei concorsi pubblici e la formazione delle graduatorie. Le nuove disposizioni, che modificano l’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, mirano a rendere più chiari e trasparenti i criteri di selezione nella Pubblica Amministrazione. Questo aggiornamento legislativo è stato già oggetto di approfondimenti su questa rivista.

 

2. Come si forma e quanto dura la graduatoria

Secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del DPR n. 487/1994, i candidati vengono ordinati in graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto nelle prove d’esame. In caso di parità di punteggio, si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.

La validità delle graduatorie varia a seconda dell’amministrazione: per gli enti locali è di tre anni (in linea con quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali), mentre per le altre amministrazioni pubbliche resta di due anni.

Il decreto ha anche specificato il procedimento per la definizione delle graduatorie. In sintesi:

  1. Al termine delle prove d’esame, la commissione redige una prima graduatoria di merito basata esclusivamente sui risultati ottenuti.
  2. Successivamente, si aggiungono i punteggi relativi ai titoli indicati nel bando e si applicano precedenze e preferenze.
  3. Si applica poi il limite massimo del 20% di candidati idonei oltre i vincitori, limite che però non vale per le graduatorie approvate nel 2024-2025 e per i concorsi banditi nel 2025.
  4. Infine, sulla graduatoria risultante, entro quel 20%, si applicano le riserve di posti previste dal bando.

Per garantire la massima trasparenza, tutte le graduatorie – da quella di merito a quella finale – devono essere pubblicate sul Portale unico del reclutamento e sul sito dell’amministrazione, in un’area riservata ai candidati.

È bene ricordare che, secondo l’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, le graduatorie finali devono essere aggiornate con gli eventuali scorrimenti e pubblicate online dalle amministrazioni interessate.

 

3. Uso e scorrimento delle graduatorie

Le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie vigenti, proprie o di altri enti (previo accordo), per assumere personale, purché il profilo professionale sia compatibile con quello previsto nei propri piani di assunzione. Se il profilo richiesto è significativamente diverso da quello originario del concorso (sia nei contenuti che nei requisiti), non è possibile procedere allo scorrimento.

Un punto cruciale è il chiarimento introdotto dal comma 5-sexies: una graduatoria si considera "utilmente scorsa" se, prima della sua scadenza, l’amministrazione ha individuato (per numero o per nome) i candidati idonei da convocare, anche se la firma del contratto avviene successivamente. Questa regola vale sia per l’amministrazione titolare della graduatoria che per altri enti pubblici che intendano utilizzarla.

Sul tema dello scorrimento, è intervenuta anche la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 3140 dell’11 aprile 2025), che interpreta l’art. 91, comma 4, del TUEL. Secondo questa norma, non è consentito usare le graduatorie per coprire posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso. Questo divieto serve a evitare assunzioni mirate di candidati idonei ma non vincitori.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che lo scorrimento resta uno strumento prioritario per il reclutamento nella PA, ma non può essere usato per coprire posizioni nuove o trasformate non previste al momento del bando. In tali casi, una deroga al divieto può essere ammessa solo se l’amministrazione motiva in modo approfondito la propria scelta, come confermato anche dalla Corte dei Conti (Sez. Contr. Sardegna, delibera n. 85/2020).

Infine, nel caso specifico esaminato dal Consiglio di Stato, è stato considerato corretto che l’amministrazione abbia prima attivato la procedura di mobilità volontaria per assumere un istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato, ricorrendo solo successivamente allo scorrimento delle proprie graduatorie