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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE: TASSATIVITÀ E LIMITI ALLA DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE

Con la recente delibera n. 203/2025, approvata lo scorso 21 maggio, l’ANAC, intervenendo sull’istanza di un operatore economico che aveva contestato il contenuto della lex specialis adottata dalla stazione appaltante nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di un servizio, ha ribadito il principio di tassatività delle cause di esclusione, spiegando che una stazione appaltante non può prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023: ne discende che una clausola che dovesse imporre, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di determinate certificazioni di qualità, ulteriori rispetto a quello richieste dalla suddetta norma, sarebbe illegittima in quanto sostanzialmente escludente e non conforme ai principi del risultato, della fiducia e della massima apertura al mercato sottesi all’impianto codicistico.

Inquadramento normativo

Innanzitutto, non si può non ricordare che l’art. 10 del nuovo codice dei Contratti Pubblici sancisce un generale principio di tassatività, ferma restando la strumentalità della tassatività rispetto al fondamentale principio dell’accesso al mercato: da ciò consegue che eventuali deroghe devono essere sempre interpretate restrittivamente (e con maggior rigore rispetto a quanto richiesto dalla disciplina previgente). Come specificato al comma 2 della succitata norma, “ le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”. Per quanto concerne i requisiti di ordine speciale, più nel dettaglio, l’art. 100 del Codice dispone, al comma 2, che “ le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto”. Nei commi che seguono, la norma in esame indica puntualmente e più specificamente, per le singole tipologie di procedure di gara, distinte sulla base del loro oggetto ed importo, i requisiti e le certificazioni che le stazioni appaltanti devono richiedere nella agli operatori economici ai fini della partecipazione alla gara: a tal proposito, il comma 4 stabilisce che per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro gli operatori economici debbano dimostrare di essere qualificati (attestazione SOA), giacché “il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione (...) nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”, ed i successivi commi 5-10 procedono a disciplinare il sistema di qualificazione. Il comma 11 prevede che, in deroga a quanto sopra disposto, “per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura” e “altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”. Infine, l’ultimo comma stabilisce chiaramente che “ salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo”: da tale disposizione emerge indiscutibilmente il carattere di tassatività delle cause di esclusione previste dal Codice, inderogabile per le stazioni appaltanti, cosicché queste non possono, nei margini di autonomia decisionale e discrezionalità nell’elaborazione della lex specialis di gara pur loro concessa dal legislatore, spingersi a richiedere ulteriori requisiti per la partecipazione alle gare, non conformi ai principi di proporzionalità e adeguatezza, che rendano di fatto insostenibile ed eccessivamente gravosa per gli operatori economici la presentazione di un’offerta, contrariamente alla ratio di promozione della massima concorrenza possibile che ispira il vigente quadro normativo. Il successivo art. 102, del resto, richiamando il contenuto di altre norme, quali gli artt. 11 e 57 in tema di garanzie giuslavoristiche e clausole sociali, si limita a prevedere alcuni ulteriori impegni che, “tenuto conto della prestazione oggetto del contratto”, l’operatore economico deve dichiarare di assumere ed adempiere, indicando nell’offerta le modalità con le quali intenda assolverli. Da tali considerazioni discende che l’obbligo di produrre certificazioni di qualità, secondo la lettura sostanzialistica pacificamente abbracciata dalla giurisprudenza, può essere considerato equivalente ad un vero e proprio requisito impeditivo di partecipazione, qualora, indipendentemente dalla collocazione della clausola nel capitolato (e dalla sua qualificazione come “indicatore di qualità tecnica”), si configuri di fatto, in assenza di punteggi o meccanismi premianti, come immediatamente escludente, in violazione dell’art. 100 del Codice, che non consente l’introduzione surrettizia di requisiti non previsti dalla norma. In sintesi, una stazione appaltante può prevedere nella lex specialis di gara solo requisiti pertinenti all’oggetto dell’affidamento, proporzionati ed adeguati rispetto all’importo ed alla complessità della prestazione, ciò al fine di evitare restrizioni ingiustificate della concorrenza e del libero accesso al mercato e, parallelamente, “di favorire la partecipazione di operatori qualificati che garantiscano, di riflesso, anche una ottimale esecuzione contrattuale” (ex multis, ANAC delibera n. 60/2025).

Il punto dell’ANAC

Nel pronunciarsi sulla questione, l’ANAC, allineandosi all’indirizzo di una copiosa e consolidata giurisprudenza sul tema, se pure ha riconosciuto il diritto della stazione appaltante ad esercitare una discrezionalità tecnico-amministrativa nella definizione dei requisiti di capacità economica, tecnica e professionale per le singole gare da essa stessa indette - si ricorda che “il nuovo codice dei contratti (...), operando una codificazione di taluni principi, mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica” -, ne ha allo stesso tempo ridimensionato i confini, evidenziando come l’esercizio della stessa debba comunque essere sempre guidato dai principi generali del Codice, in particolare quelli del risultato e della fiducia (che attribuisce sì una responsabilità decisionale alle stazioni appaltanti, ma pur sempre a fronte di scelte motivate, ragionevoli e proporzionate), nonché alla luce dell’obbligo di prevedere requisiti tecnici chiari, pertinenti e proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto di cui all’art. 100, norma posta a presidio della proporzionalità e ragionevolezza nella selezione degli operatori economici. Se è vero che, da un lato, “l’assenza o comunque la insufficiente declinazione dei requisiti speciali potrebbe (...) incidere negativamente sull’interesse pubblico di efficienza e affidabilità dell’operatore economico, inficiando il connesso principio del risultato”, è altrettanto innegabile che qualunque elemento capace di ostacolare l’accesso alla gara deve essere oggetto di una valutazione rigorosa e ponderata: “la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara [...] purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, oltre che alla legalità formale, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto”, in modo tale da “legittimare la partecipazione alla gara dei soli soggetti qualificati, che siano effettivamente in grado di eseguire la commessa con professionalità, efficacia ed efficienza, estremamente affidabili sul piano organizzativo-strutturale, nonché solidi sul piano economico- finanziario” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 7597/2021, ANAC delibere nn. 32 e 225/2024 e nn. 67 e 118/2025).

Infine, si ritiene opportuno segnalare che sul delicato tema del superamento dei limiti dimensionali nella redazione dell’offerta tecnica si è recentemente pronunciato il TAR Campania con la sentenza del 26 maggio 2025, n. 4003, elaborando un’interessante lettura della necessità di bilanciamento, nella valutazione delle offerte,  tra le contrapposte esigenze di rigore formale e di tutela della libertà di concorrenza: il giudice ha chiarito, conformandosi all’indirizzo giurisprudenziale di cui supra, come la previsione di sanzioni espulsive automatiche per questo motivo sarebbe del tutto illegittima, in quanto non terrebbe conto del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Si allega il parere di precontenzioso dell’ANAC del 21 maggio 2025, n. 203.

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Qual è il senso delle modifiche apportate all’art. 100, comma 11 dal Correttivo al Codice degli appalti?

Nel corso della fase di consultazione propedeutica alla redazione del Correttivo sono emerse alcune criticità connesse all’originaria formulazione dell’art. 100 del Codice, prima fra tutte la necessità di modificare i riferimenti temporali di cui al comma 11 al fine di renderli prove più adeguate e solide del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’operatore economico, in grado di testimoniarne l’effettiva idoneità a partecipare ad una procedura per l’esecuzione di un determinato lavoro o servizio. Così, alla luce delle modifiche apportate col d.lgs. n. 209/2025, le stazioni appaltanti possono oggi richiedere “quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura” (non più nel triennio precedente) e “quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati” (non più nel precedente triennio). In questo modo, si è cercato altresì di meglio coordinare il disposto dell’art. 100, comma 12 (che, come visto, impone alle stazioni appaltanti di richiedere “esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti”) con quello dell’art. 10, comma 3, che riconosce invece alle stazioni appaltanti la facoltà di introdurre nella lex specialis di gara requisiti di ordine speciale “attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto”, nell’ottica di dare una più piena attuazione al principio dell’accesso al mercato e del favor partecipationis. Ciò, tuttavia, “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), con cui, ai sensi del comma 10, sarà “definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture”: il legislatore ha, infatti, provveduto altresì ad inserire esplicitamente nella disposizione in esame il riferimento al regolamento previsto nel nuovo art. 226-bis, norma inserita tra le disposizioni finali di coordinamento per disciplinare tutti gli atti attuativi del Codice, in luogo al riferimento, oggi abrogato, al regolamento di cui al vecchio comma 4 in tutte le parti dell’art. 100 ove lo stesso era richiamato.