Andrea Gandino 8 Mesi Fa Qual è il senso delle modifiche apportate all’art. 100, comma 11 dal Correttivo al Codice degli appalti? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 8 Mesi Fa Nel corso della fase di consultazione propedeutica alla redazione del Correttivo sono emerse alcune criticità connesse all’originaria formulazione dell’art. 100 del Codice, prima fra tutte la necessità di modificare i riferimenti temporali di cui al comma 11 al fine di renderli prove più adeguate e solide del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’operatore economico, in grado di testimoniarne l’effettiva idoneità a partecipare ad una procedura per l’esecuzione di un determinato lavoro o servizio. Così, alla luce delle modifiche apportate col d.lgs. n. 209/2025, le stazioni appaltanti possono oggi richiedere “quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura” (non più nel triennio precedente) e “quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati” (non più nel precedente triennio). In questo modo, si è cercato altresì di meglio coordinare il disposto dell’art. 100, comma 12 (che, come visto, impone alle stazioni appaltanti di richiedere “esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti”) con quello dell’art. 10, comma 3, che riconosce invece alle stazioni appaltanti la facoltà di introdurre nella lex specialis di gara requisiti di ordine speciale “attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto”, nell’ottica di dare una più piena attuazione al principio dell’accesso al mercato e del favor partecipationis. Ciò, tuttavia, “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), con cui, ai sensi del comma 10, sarà “definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture”: il legislatore ha, infatti, provveduto altresì ad inserire esplicitamente nella disposizione in esame il riferimento al regolamento previsto nel nuovo art. 226-bis, norma inserita tra le disposizioni finali di coordinamento per disciplinare tutti gli atti attuativi del Codice, in luogo al riferimento, oggi abrogato, al regolamento di cui al vecchio comma 4 in tutte le parti dell’art. 100 ove lo stesso era richiamato. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 8 Mesi Fa Nel corso della fase di consultazione propedeutica alla redazione del Correttivo sono emerse alcune criticità connesse all’originaria formulazione dell’art. 100 del Codice, prima fra tutte la necessità di modificare i riferimenti temporali di cui al comma 11 al fine di renderli prove più adeguate e solide del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’operatore economico, in grado di testimoniarne l’effettiva idoneità a partecipare ad una procedura per l’esecuzione di un determinato lavoro o servizio. Così, alla luce delle modifiche apportate col d.lgs. n. 209/2025, le stazioni appaltanti possono oggi richiedere “quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura” (non più nel triennio precedente) e “quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati” (non più nel precedente triennio). In questo modo, si è cercato altresì di meglio coordinare il disposto dell’art. 100, comma 12 (che, come visto, impone alle stazioni appaltanti di richiedere “esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti”) con quello dell’art. 10, comma 3, che riconosce invece alle stazioni appaltanti la facoltà di introdurre nella lex specialis di gara requisiti di ordine speciale “attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto”, nell’ottica di dare una più piena attuazione al principio dell’accesso al mercato e del favor partecipationis. Ciò, tuttavia, “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), con cui, ai sensi del comma 10, sarà “definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture”: il legislatore ha, infatti, provveduto altresì ad inserire esplicitamente nella disposizione in esame il riferimento al regolamento previsto nel nuovo art. 226-bis, norma inserita tra le disposizioni finali di coordinamento per disciplinare tutti gli atti attuativi del Codice, in luogo al riferimento, oggi abrogato, al regolamento di cui al vecchio comma 4 in tutte le parti dell’art. 100 ove lo stesso era richiamato. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla