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EQUO COMPENSO: IN ATTESA DEL CORRETTIVO SONO RIBASSABILI LE SOLE SPESE E ONERI ACCESSORI.

Con una recente pronuncia del 14 novembre 2024, n. 20274, il Tar Lazio è tornato sul tema dell’equo compenso, che in attesa dell’entrata in vigore del primo correttivo al Codice degli appalti, risulta essere uno degli argomenti maggiormente discussi in giurisprudenza.

Nel dettaglio, il Tar, con la citata pronuncia, aderendo ad un orientamento precedente, ha chiarito che la normativa attualmente vigente permette di ribassare esclusivamente “spese e oneri accessori”, ma non anche il compenso professionale.

Inquadramento normativo.

Anzitutto, l’art. 8, comma 2 del d.lgs. 36/2023 dispone che “le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

In merito alla citata disposizione, con l’entrata in vigore della l. 20 maggio 2023, n. 49 concernente “disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, sono sorti diversi orientamenti giurisprudenziali divergenti proprio in ordine all’eventuale applicazione di tale disciplina alla contrattualistica pubblica.

Si segnala, infatti, che con le disposizioni contenute in seno alla citata l. 49/2023, il legislatore ha inteso tutelare i professionisti, garantendo loro la percezione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale affidata.

Orientamento giurisprudenziale a favore della piena operatività delle norme sull’equo compenso nell’ambito del d.lgs. 36/2023.

Un primo orientamento giurisprudenziale formatosi in merito alla materia de qua ha affermato l’assenza di antinomia tra la legge n. 49/2023 e il Codice dei contratti pubblici, con conseguente possibile applicabilità delle norme sull’equo compenso nel campo dell’evidenza pubblica.

In particolare secondo il Tar Veneto (sentenza del 3 aprile 2024, n. 632) e il Tar Lazio (sentenza del 30 aprile 2024, n. 8580) l’eventuale mancata applicazione delle norme de quibus nell’ambito della contrattualistica pubblica avrebbe privato “di reale efficacia” la stessa l. n. 39/2023“rappresentando i rapporti contrattuali tra i professionisti e la Pubblica amministrazione nel mercato del lavoro attuale una percentuale preponderante del totale dei rapporti contrattuali conclusi per le prestazioni di tale tipologia”.

A sostegno di tale orientamento, dunque, i giudici affermavano il principio secondo cui le disposizioni in materia di equo compenso dovessero trovare necessaria applicazione nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, chiarendo, peraltro, che tale assunto non potrebbe determinare, come obiettato, l’impossibilità di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del miglior rapporto qualità prezzo nelle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria o architettura.

In siffatte procedure, infatti, il compenso del professionista costituisce soltanto una delle componenti del prezzo posto a base di gara dalla stazione appaltante, al quale si affiancano altre voci relative alle spese ed oneri accessori, suscettibili di confronto competitivo.

Alla luce di tali argomentazioni, dunque, la voce “compenso” del professionista determinato dall’amministrazione non sarebbe suscettibile di ribasso dall’operatore economico (l’eventuale ribasso si risolverebbe in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da nullità di protezione), al contrario delle altre voci “spese ed oneri accessori” estranee al compenso.

Orientamento giurisprudenziale che sostiene l’impossibilità di applicare le regole sull’equo compenso alle procedure di gara regolate dal d.lgs. 36/2023.

Di contro, un secondo orientamento ha sostenuto l’incompatibilità tra le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e la l. 49/2023, con conseguente esclusione dell’applicazione delle regole sull’equo compenso alle procedure regolate dal d.lgs. 36/2023.

Segnatamente, secondo il Tar Campania (sentenza del 16 luglio 2024, n. 1494) l’eventuale eterointegrazione della disciplina di gara con le previsioni in materia di equo compenso “sconterebbe i limiti intrinseci ed estrinseci di compatibilità o sovrapponibilità dei due impianti normativi (d.lgs. 36/2023 e l. n. 49/2023), che incidono su campi di materie e rispondo a finalità tra loro non perfettamente coincidenti ed omogenee”.

Più precisamente, l’applicazione dei principi sull’equo compenso alla contrattualistica pubblica e, dunque, il conseguente irrigidimento tabellare delle voci dell’offerta relativa al compenso professionale, frustrerebbe l’immanente logica pro-concorrenziale di matrice europea che caratterizza l’impianto del Codice dei contratti pubblici, elidendo in radice la praticabilità del ribasso sui compensi professionali.

Ammettendo, invece, il ribasso su tali compensi verrebbe salvaguardato il confronto concorrenziale e l’eventuale valutazione di congruità degli stessi sarebbe comunque assicurata dall’attivazione del modulo procedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 110 del d.gs. 36/2023, eventualmente applicato con specifico riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo del professionista.

Sul punto è, altresì, intervenuto il Tar Calabria con sentenza del 25 luglio 2024, n. 483, che, aderendo all’orientamento del Tar Campania, ha ribadito come “l’individuazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta quale sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso, sulla serietà dell’offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalla pertinenti previsioni ministeriali, costituisca un presidio idoneo a scongiurare i rischi paventati dai sostenitori dell’opposta tesi” (ovvero i sostenitori dell’orientamento secondo cui la voce “compenso” non possa essere assoggettata a ribasso).

Da tali argomentazioni, dunque, l’orientamento de quo ammette la possibilità di assoggettare a ribasso anche il compenso professionale, oltre che le voci “spese ed oneri accessori”, fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni inerenti la verifica di anomalia dell’offerta.

Sentenza TAR Lazio del 14 novembre 2024, n. 20274.

Ebbene, con sentenza del 14 novembre 2024, n. 20274, il Tar Lazio, dopo aver ripercorso i due orientamenti giurisprudenziali sopracitati, ha accolto il ricorso scrutinato rilevando che “l’offerta del ricorrente appare in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale che permette di ribassare le sole spese e oneri accessori e non il compenso”.

Il Tar, con la recentissima pronuncia, sembra, invero, aderire all’orientamento giurisprudenziale favorevole alla piena operatività delle norme sull’equo compenso nell’ambito delle procedure gara disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, ammettendo, dunque, il ribasso esclusivamente sulle voci dell’offerta diverse dal compenso professionale, ovvero “spese e oneri accessori”.

Considerazioni conclusive in vista dell’approvazione del testo del primo correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione all’applicabilità della l. n. 39/2023 nell’ambito delle procedure regolate dal d.lgs. 36/2023, le norme del primo correttivo al Codice dei contratti pubblici si prefiggono anche l’obiettivo di intervenire nella materia de qua, al fine precipuo di ricercare un punto di equilibrio che garantisca al professionista un compenso equo alla qualità delle prestazioni concretamente svolte e salvaguardi l’impianto pro-concorrenziale nell’ambito della contrattualistica pubblica.

 

Si allegano: TAR Lazio n. 20274/2024; TAR Veneto n. 632/2024; TAR Lazio n. 8580/2024, TAR Campania n. 1494/2024; TAR Calabria n. 483/2024.

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In relazione alle disposizioni vigenti risulta, dunque, possibile effettuare gare a ribasso anche sul compenso professionale?

Sul punto, si segnala che in virtù dell’emerso contrasto giurisprudenziale relativo alla materia de qua, caratterizzato dalla contrapposizione di due orientamenti, l’uno favorevole alla piena operatività delle norme sull’equo compenso nell’ambito della materia degli appalti pubblici, l’altro, contrapposto, che sostiene l’impossibilità di applicare tali disposizioni nell’ambito del d.lgs. 36/2023, il primo correttivo al Codice, attualmente in discussione, dovrebbe  superare tale conflitto prevedendo che: a) per i servizi di natura tecnica o intellettuale di importo pari o superiore ad € 140.000,00 il corrispettivo del professionista, predeterminato dalla stazione appaltante, possa essere ribassato in gara solo per il 35%, costituendo il 65% dell’importo un “prezzo fisso”; b) per i medesimi servizi di importo inferiore alla predetta soglia, il corrispettivo del professionista sarà ribassabile solo per il 20%.