Cerca
Blog

WHITE LIST: INCIDENZA DELLE (SOLE) MODIFICHE RILEVANTI?

Con la recente sentenza n. 605 dell’8 settembre 2025, il TAR Calabria – sez. distaccata Reggio Calabria, si è pronunciato su una questione di particolare rilievo nel contesto degli appalti pubblici: l’iscrizione alla c.d. White List e gli effetti che determinati mutamenti societari producono sulla sua efficacia. La pronuncia si segnala per la sua attualità, poiché affronta un nodo interpretativo di non poco conto: stabilire se e in quale misura le modifiche intervenute nella struttura societaria, e in particolare il trasferimento della sede legale e la variazione della governance, possano incidere sulla validità di un’iscrizione già ottenuta presso un’altra Prefettura.

Il caso in esame

Con ricorso notificato il 21 luglio 2025 e depositato il 28 luglio 2025, la società ricorrente ha esposto di avere partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni della Valle del Torbido, tramite avviso del 19 marzo 2025. La gara aveva ad oggetto il “Servizio di selezione, recupero e/o smaltimento e valorizzazione dei rifiuti differenziati prodotti dal Comune di Gioiosa Jonica e stoccati nel centro comunale di raccolta presso piattaforma convenzionata”, da affidare per il biennio 2025-2026 con il criterio del minor prezzo su base d’asta di € 134.477,40. Furono ammessi due soli operatori economici, tra i quali la società ricorrente che risultò prima classificata, come da verbale della Commissione n. 2 del 10 aprile 2025. La seconda graduata propose ricorso, ma il TAR, con sentenza breve n. 380 del 22 maggio 2025, dichiarò l’impugnazione inammissibile per carenza di interesse, non essendo intervenuta aggiudicazione definitiva.

Riattivata la procedura, la stazione appaltante, con nota del 27 maggio 2025, rilevò che la società, in data 12 marzo 2025, aveva trasferito la sede legale da Verona a Milano e modificato gli organi societari. Per tale motivo richiese alla ricorrente di dimostrare l’iscrizione nella White List della Prefettura di Milano o, in alternativa, di provare di avere presentato la relativa domanda entro il termine del 9 aprile 2025, coincidente con la scadenza della gara. La società rispose il 29 maggio 2025, allegando ricevuta di richiesta di iscrizione presso la Prefettura di Milano e precisando di essere già iscritta nella White List della Prefettura di Verona con provvedimento del 21 gennaio 2025, avente validità annuale. L’Amministrazione, tuttavia, ritenne che il trasferimento della sede avesse reso inefficace l’iscrizione veronese e dispose l’esclusione, aggiudicando l’appalto alla controinteressata.

La ricorrente impugnò il provvedimento deducendo, tra l’altro, l’erroneità dell’interpretazione della normativa sulla White List. A suo avviso, l’iscrizione veronese era ancora valida, non essendo trascorso l’anno dalla data di rilascio; inoltre, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1, comma 55, L. n. 190/2012 per la comunicazione delle variazioni societarie alla Prefettura competente doveva farsi decorrere non dalla data di adozione delle modifiche (12 marzo 2025), ma dal successivo perfezionamento presso il Registro delle Imprese, avvenuto il 5 maggio 2025. In tal modo, la comunicazione alla Prefettura di Milano sarebbe stata ancora nei termini alla data del 9 aprile 2025. Inoltre, la società sosteneva che non tutte le modifiche statutarie dovessero comportare la perdita di efficacia dell’iscrizione: alcune variazioni, di carattere marginale o meramente formale, non inciderebbero sulla capacità dell’impresa di garantire la legalità richiesta ai fini della prevenzione antimafia.

Il ragionamento del TAR

Il TAR ha tuttavia respinto il ricorso, richiamando la disciplina di cui all’art. 1, commi 52 ss., L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013. È stato ribadito che la White List è uno strumento di prevenzione antimafia che richiede un monitoraggio costante della compagine societaria e dell’assetto organizzativo dell’impresa. La distinzione tra modifiche rilevanti e irrilevanti è chiara: sono considerate modifiche rilevanti quelle che incidono sulla titolarità delle quote, sugli organi sociali (come il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico), nonché sul trasferimento della sede legale, poiché tali variazioni comportano un mutamento della Prefettura competente e la necessità di nuove verifiche antimafia. Viceversa, possono essere ritenute modifiche non rilevanti quelle di carattere meramente interno o gestionale, quali il cambiamento del domicilio professionale di un socio, la sostituzione di un sindaco supplente o variazioni secondarie prive di impatto sul controllo societario o sull’assetto proprietario.

Nel caso di specie, le modifiche apportate – trasferimento della sede, mutamento della governance e della compagine sociale – rientravano pacificamente tra quelle rilevanti e, pertanto, determinavano l’automatica perdita di efficacia dell’iscrizione veronese. Poiché la società non aveva provveduto a iscriversi presso la Prefettura di Milano entro il termine utile, l’esclusione dalla procedura di gara è stata considerata pienamente legittima.

Dunque, afferma il Collegio, “l’iscrizione nella White List conserva sì efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, ma ciò a condizione che non intervengano modifiche societarie rilevanti. Tali modifiche devono, infatti, essere tempestivamente comunicate dall’operatore economico, ex art. 1 comma 55 L. n. 190/2012, alla Prefettura competente ovvero alla Prefettura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa. […] Quanto sopra all’evidente di fine di assicurare, anche a seguito di eventuali variazioni significative in tema di prevenzione antimafia, il costante monitoraggio in ordine alla persistente sussistenza delle condizioni che legittimano l’iscrizione nell’elenco, così da conservare integra l’efficacia dell’iscrizione per l’intera annualità”.

 

Si allega: sentenza TAR Calabria – Reggio Calabria, n. 605/2025.

Blog

Sussiste comunque l’obbligo di iscrizione alla white list se trattasi di attività che presentano, in relazione al complesso delle lavorazioni, un rilievo del tutto marginale?

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema, si ritiene che la quesito debba essere fornita risposta negativa. Infatti, se così non fosse, “si finirebbe per attribuire alla disciplina in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni malavitosi nel settore dei pubblici appalti una valenza prescrittiva e preclusiva del tutto eccedentaria rispetto al proprium degli obiettivi di tutela perseguiti. Allo stesso modo si finirebbe per imporre alle imprese prescrizioni e limitazioni non giustificate dal rilievo economico che l’attività potenzialmente ascrivibile ai settori ‘a rischio’ presenta in relazione alla singola commessa” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 15.11.2024 n. 9201).