Una recente decisione del TAR Sicilia – sezione di Catania – ha riportato al centro dell’attenzione il delicato rapporto tra digitalizzazione della pubblica amministrazione e tutela dei principi di trasparenza e controllo nelle procedure di gara. La sentenza n. 1157 del 22 aprile 2026 affronta infatti il tema dell’utilizzo di software e sistemi automatizzati negli appalti pubblici, chiarendo che le piattaforme informatiche non possono trasformarsi in strumenti opachi e incontrollabili capaci di sostituire integralmente l’attività decisionale dell’amministrazione.
Secondo i giudici amministrativi, l’innovazione tecnologica rappresenta certamente un elemento fondamentale per modernizzare il sistema degli appalti pubblici e rendere più efficienti le procedure. Tuttavia, la digitalizzazione non può mai comportare una rinuncia ai principi fondamentali di legalità, imparzialità, trasparenza e verificabilità dell’azione amministrativa. Anche quando il procedimento viene gestito mediante software o piattaforme telematiche, la responsabilità finale delle decisioni resta comunque in capo alla stazione appaltante, che deve essere sempre in grado di comprendere, verificare e ricostruire il funzionamento degli strumenti utilizzati.
Il caso scrutinato
La vicenda esaminata dal TAR nasce da una gara pubblica aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tale procedura, i punteggi relativi alle offerte tecniche erano stati elaborati attraverso una piattaforma digitale incaricata di effettuare automaticamente i calcoli sulla base dei dati inseriti dalla commissione giudicatrice. Una delle imprese partecipanti, risultata seconda classificata, ha però contestato l’esito della gara sostenendo che il sistema informatico avesse applicato formule differenti rispetto a quelle previste nel disciplinare.
Secondo la società ricorrente, ripetendo manualmente i calcoli sulla base dei coefficienti attribuiti dai commissari e applicando le formule indicate nella documentazione di gara, il punteggio finale avrebbe dovuto essere diverso da quello generato dal software. Proprio per questo motivo, l’operatore economico ha richiesto l’accesso agli atti al fine di ottenere informazioni dettagliate sui passaggi intermedi del calcolo, sulle operazioni effettuate dalla piattaforma e sulle regole matematiche utilizzate nella riparametrazione dei punteggi.
Nel corso del giudizio è emerso però un elemento particolarmente significativo: la stazione appaltante ha dichiarato di essersi limitata a inserire nel sistema informatico i dati iniziali relativi alle valutazioni espresse dalla commissione, senza essere però in grado di spiegare il funzionamento interno del software né di ricostruire i singoli passaggi del procedimento automatizzato. In sostanza, l’amministrazione non disponeva degli strumenti necessari per verificare la correttezza dei risultati prodotti dalla piattaforma.
Il ragionamento del TAR
Per il TAR questa circostanza rappresenta un grave problema sotto il profilo della trasparenza amministrativa. I giudici hanno infatti osservato che la pubblica amministrazione non può affidarsi in modo “cieco” alle elaborazioni prodotte da un sistema informatico senza poter controllare il procedimento seguito dalla macchina. Una simile gestione dell’automazione rischia infatti di creare vere e proprie “zone oscure” sottratte al controllo dei concorrenti, al diritto di difesa e persino alla possibilità della stessa amministrazione di verificare eventuali errori.
La sentenza dedica ampio spazio anche all’analisi del quadro normativo che disciplina la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il Collegio richiama innanzitutto il Codice dell’Amministrazione Digitale, ossia il d.lgs. n. 82/2005, ricordando che le tecnologie informatiche devono essere utilizzate per migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’attività amministrativa. Viene inoltre richiamata la Legge n. 241/1990, che già da tempo riconosce la possibilità per le amministrazioni di utilizzare strumenti telematici nei procedimenti amministrativi.
Particolare rilievo assume però il nuovo Codice dei contratti pubblici introdotto dal d.lgs. n. 36/2023, che dedica una parte significativa alla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Secondo il TAR, il nuovo sistema normativo non si limita più a prevedere la semplice sostituzione dei documenti cartacei con file digitali, ma costruisce un vero ecosistema tecnologico fondato su piattaforme interoperabili, banche dati condivise e strumenti automatizzati di gestione delle procedure.
In questo contesto assumono particolare importanza gli articoli 19 e 30 del nuovo Codice Appalti. L’articolo 19 introduce i principi e i diritti digitali applicabili alle procedure di gara, stabilendo che le stazioni appaltanti devono garantire la tracciabilità delle operazioni, la trasparenza delle attività svolte e la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati. La norma ammette l’utilizzo di procedure automatizzate nella valutazione delle offerte, ma solo nel rispetto di precise garanzie.
L’articolo 30 disciplina invece in modo specifico l’impiego di sistemi automatizzati nel ciclo di vita dei contratti pubblici e introduce due concetti considerati fondamentali dal TAR: la comprensibilità del procedimento algoritmico e la cosiddetta “human in the loop”, cioè la necessità che il controllo umano resti sempre presente e centrale. In altre parole, la decisione amministrativa non può essere completamente delegata alla macchina, ma deve rimanere governabile e verificabile da parte dell’uomo.
Secondo i giudici amministrativi, la digitalizzazione non costituisce un fine autonomo da perseguire a ogni costo, ma uno strumento finalizzato a realizzare i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e legalità previsti dall’articolo 97 della Costituzione. Per questo motivo, le regole tecniche utilizzate dai software devono essere accessibili e comprensibili, così da consentire la ricostruzione del procedimento seguito dal sistema informatico e l’individuazione di eventuali anomalie o errori. La sentenza sottolinea inoltre che la pubblica amministrazione non può “abdicare” alle proprie responsabilità delegando integralmente il processo decisionale a programmi informatici dei quali non conosce il funzionamento. In caso di conflitto tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela delle garanzie costituzionali, è l’automazione che deve adattarsi ai principi di trasparenza e legalità, e non il contrario.
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso dell’impresa concorrente, annullando sia la graduatoria finale sia l’aggiudicazione della gara. La decisione assume particolare rilevanza perché, pur non riguardando direttamente sistemi di intelligenza artificiale avanzata, anticipa molti dei problemi giuridici destinati a emergere con la crescente diffusione dell’AI nei processi amministrativi e negli appalti pubblici.
Non a caso, nella motivazione viene richiamato anche il Regolamento europeo n. 1689/2024 sull’intelligenza artificiale, evidenziando come lo sviluppo delle tecnologie digitali debba sempre rimanere compatibile con le garanzie fondamentali dell’azione amministrativa. Il tema è destinato ad assumere un’importanza sempre maggiore anche alla luce delle recenti iniziative di ANAC e Consip, che stanno introducendo riferimenti sempre più espliciti all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e automazione nelle procedure di approvvigionamento pubblico.
Le conclusioni
La pronuncia del TAR Sicilia rappresenta quindi un importante punto di riferimento per il futuro della digitalizzazione degli appalti pubblici. Il messaggio che emerge dalla sentenza è chiaro: l’automazione può certamente contribuire a migliorare efficienza e rapidità delle procedure, ma solo a condizione che resti sempre trasparente, comprensibile e sottoposta al controllo umano. Nessun software, infatti, può sostituire integralmente la responsabilità amministrativa né sottrarre le decisioni pubbliche ai principi di verificabilità e accessibilità che costituiscono il fondamento dello Stato di diritto.
Si allega: TAR Sicilia – Catania, sentenza n. 1157 del 22 aprile 2026.