Il parere ARAN ha riacceso l’attenzione sulla finestra “speciale” dell’art. 13 del CCNL 2019-2021, consentendo—secondo l’Agenzia—di utilizzare la procedura se l’avviso è pubblicato entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di completare l’iter successivamente. È una lettura che replica la prassi concorsuale: l’avvio nei termini salva la procedura. Ma è, appunto, un parere autorevole, non una modifica del contratto. Per le Province, che operano in un contesto di vincoli assunzionali e controlli stringenti, la prudenza non è un’opzione: è buona amministrazione.
La finestra derogatoria chiude il 31 dicembre 2025. Il rinnovo del CCNL 2022-2024 procede tra stop&go e l’ipotesi di proroga al 2026, pur discussa, non esiste finché non è formalmente sottoscritta. Ergo: nessuna estensione automatica. Le Province che vogliono valorizzare competenze interne devono stare dentro i tempi certi.
In attuazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, l’art. 13 consente, in prima applicazione, progressioni tra Aree tramite procedura valutativa anche in assenza del titolo d’accesso esterno, se le evidenze di servizio e le competenze sono coerenti col profilo superiore. La ratio è stabilizzare professionalità già presenti e necessarie agli uffici. Qui si gioca la partita delle Province: ricomporre fabbisogni e carriere senza perdere il presidio dei servizi.
Sul piano letterale, la formula «entro il termine… la progressione può aver luogo» richiama l’evento compiuto (l’inquadramento). Su quello sistematico, parliamo di assunzioni interne che maturano con l’atto finale, dopo corretta previsione a fabbisogno e rispetto della riserva per l’accesso dall’esterno. Sul piano contabile-ispettivo, chiudere entro l’anno attenua i rischi su coperture (0,55%/capacità), perimetro della deroga e possibili contestazioni degli esclusi. In breve: pubblicare l’avviso non basta a consolidare l’operazione.
1) Avviso: criteri chiari, coerenti con la Tabella C (esperienza, risultati, responsabilità effettive, formazione, abilitazioni). 2) Candidature: finestra temporale adeguata e canali trasparenti. 3) Istruttoria comparativa: organo valutatore, griglie pesate, verbali puntuali. 4) Controlli: requisiti, incompatibilità, rispetto della riserva esterna sul triennio. 5) Coperture: blindare subito 0,55% del m.s. 2018 e/o capacità assunzionali;
6) Determinazione conclusiva: inquadramento entro il 31 dicembre 2025. Questa scansione tutela la Provincia e rende tracciabile ogni scelta, dall’allineamento ai fabbisogni alla coerenza finanziaria.
Se il rinnovo introducesse uno slittamento al 2026, si potrebbe rifasare la programmazione: più respiro alle istruttorie, criteri meglio affinati, calendario cadenzato. Ma anche con più tempo resterebbero intangibili i vincoli su finanza del personale e riserva esterna. Finché la proroga non è nera su bianco, vale il perimetro vigente.
- Confondere l’avvio con l’effetto: la progressione matura con l’inquadramento. - Sottovalutare la tracciabilità delle valutazioni (griglie/verbali). - Dimenticare l’allineamento al PTFP e la copertura finanziaria effettiva. - Trascurare la riserva esterna sul triennio (rischio di rilievi ex post).
Per le Province, la strada più solida è chiudere entro il 31 dicembre 2025: è conforme alla lettera della disciplina, minimizza i rischi e centra l’obiettivo della misura—stabilizzare competenze interne realmente necessarie agli uffici. Il parere ARAN offre una sponda interpretativa, ma non sostituisce la regola. Programmare ora, con criteri e coperture blindate, è l’unico vero “scudo” amministrativo.