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PROGETTO DI RIASSORBIMENTO E CLAUSOLA SOCIALE: QUANDO L’ESCLUSIONE?

Nel contesto del d.lgs. n. 36/2023, la clausola sociale assume una funzione profondamente diversa rispetto al passato, collocandosi stabilmente all’interno della fase di gara e incidendo direttamente sulla struttura dell’offerta. Da qui nascono interrogativi tutt’altro che teorici: il progetto di riassorbimento deve essere considerato un semplice documento allegato oppure rappresenta il vero strumento attraverso cui la clausola sociale trova concreta attuazione? È sufficiente, per l’operatore economico, dichiarare l’impegno a garantire la stabilità occupazionale oppure è necessario esplicitare già in sede di offerta le modalità operative con cui tale impegno sarà rispettato? Il nuovo assetto normativo, in particolare attraverso gli articoli 57 e 102, sembra orientarsi chiaramente verso la seconda opzione, imponendo che l’impegno si traduca in un contenuto tecnico dell’offerta, verificabile e suscettibile di confronto tra i concorrenti.

Conferma di questo rapporto tra clausola sociale e contenuto dell’offerta è la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. Trieste, 27 gennaio 2026, n. 23, chiamata a chiarire le conseguenze della mancata presentazione del progetto di riassorbimento previsto dalla legge di gara.

La vicenda oggetto di contenzioso

Nel caso in esame il disciplinare prevedeva due obblighi distinti: da un lato, una dichiarazione formale di impegno da rendere nella domanda di partecipazione; dall’altro, la presentazione, all’interno dell’offerta tecnica, di un progetto di riassorbimento capace di descrivere in modo dettagliato le modalità di attuazione di tale impegno. Quest’ultimo elemento era richiesto espressamente a pena di esclusione. Un operatore economico ha partecipato alla gara limitandosi alla dichiarazione di impegno, senza allegare il progetto. La stazione appaltante ha quindi disposto l’esclusione, ritenendo che mancasse una componente essenziale dell’offerta tecnica. L’operatore ha contestato tale decisione, sostenendo che la dichiarazione fosse sufficiente, che il progetto avesse natura meramente formale e che l’eventuale omissione potesse essere sanata tramite soccorso istruttorio.

Il sistema normativo e la natura dell’offerta tecnica

Per valutare correttamente la questione è necessario considerare il coordinamento tra le disposizioni del Codice. L’articolo 57 impone alle stazioni appaltanti di inserire clausole sociali negli atti di gara, qualificandole come elementi necessari dell’offerta. L’articolo 102 rafforza questa impostazione, richiedendo agli operatori non solo di accettare tali clausole, ma di indicare puntualmente nell’offerta le modalità con cui intendono rispettarle. Ne deriva che il progetto di riassorbimento non può essere visto come un allegato secondario, ma come il documento che rende concreto e valutabile l’impegno assunto. A ciò si aggiunge l’articolo 101, che delimita l’ambito del soccorso istruttorio, escludendone l’applicazione per le carenze che riguardano il contenuto dell’offerta tecnica ed economica. Il risultato è un sistema in cui la mancata presentazione di un documento richiesto per descrivere le modalità di attuazione della clausola sociale non riguarda la sfera amministrativa, ma incide direttamente sulla completezza dell’offerta.

La decisione del giudice e gli effetti operativi

Alla luce di questo quadro, il TAR Friuli Venezia Giulia ha chiarito in modo netto la natura del progetto di riassorbimento, qualificandolo come un elemento essenziale dell’offerta. La sua assenza non può essere ricondotta a una semplice irregolarità formale, ma configura una carenza sostanziale che giustifica l’esclusione dalla procedura. Il giudice ha respinto l’idea che la sola dichiarazione di impegno possa essere considerata equivalente, evidenziando come, in mancanza di indicazioni operative, la stazione appaltante non sia in grado di valutare né la sostenibilità tecnica né quella economica dell’offerta, soprattutto con riferimento al costo del lavoro. Inoltre, è stato escluso il ricorso al soccorso istruttorio, poiché ciò comporterebbe un’inammissibile alterazione della par condicio tra i concorrenti, consentendo integrazioni ex post su elementi essenziali. Ne deriva un’indicazione operativa molto chiara: nel nuovo Codice, tutto ciò che riguarda l’attuazione della clausola sociale entra a pieno titolo nell’offerta tecnica e deve essere definito sin dalla fase di gara, senza possibilità di successive correzioni o integrazioni.

 

Si allega: TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, 27 gennaio 2026, n. 23.

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Con riferimento al progetto di riassorbimento, questo implica necessariamente la conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria?