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Prime considerazioni sull'incremento del Fondo dopo il Decreto PA

1. Oggetto e contestualizzazione dell’incremento

A decorrere dall’esercizio finanziario 2025, trova applicazione l’art. 14, comma 1‑bis, al d.l. 25/2025, recante “Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dipendente degli enti territoriali”. La disposizione consente alle Città metropolitane e Province – nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 33, commi 1, 1‑bis e 2, del d.l. 34/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019), nonché dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato – di incrementare, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, il “Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio” (sezione non dirigenziale), fino a determinare un’incidenza massima del 48 % delle somme destinate alla componente stabile di detto Fondo – comprensive degli importi per incarichi di posizione organizzativa – rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

 

2. Deroga al tetto di spesa (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)

  1. Natura della deroga. La disposizione non abroga l’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, né ne modifica il tenore. Si introduce esclusivamente uno strumento di deroga limitato alle risorse destinate al trattamento accessorio.
  2. Effetti sul vincolo. Restano quindi vigenti i parametri di calcolo e i tetti massimi stabiliti dal d.lgs. 75/2017 per tutte le altre voci di spesa del medesimo Fondo.

 

3. Ambito soggettivo e decorrenza

  • Enti interessati: Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
  • Esclusioni: Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ex‑IPAB e altre forme associative o enti aventi CCNL comparto, ma non espressamente indicate.
  • Termini di efficacia: dal 1° gennaio 2025, con immediata possibilità di revisione della dotazione del Fondo e di avvio della successiva contrattazione integrativa.

 

4. Condizione di rispetto degli “spazi assunzionali” (art. 33 d.l. 34/2019)

  1. Le somme incrementali sono vincolate alla verifica del rispetto delle soglie di spesa di personale fissate dall’art. 33, commi 1, 1‑bis e 2, d.l. 34/2019, e dai relativi decreti attuativi
  2. Resta altresì fermo il tetto di spesa ex legge 296/2006, commi 557 e 562, non derogabile ai sensi del presente emendamento.

 

5. Compatibilità finanziaria e sostenibilità pluriennale

L’ente che intende avvalersi della deroga deve:

  1. Accertare la compatibilità degli incrementi con la dotazione finanziaria corrente e futura (principio di sostenibilità pluriennale).
  2. Ottenere la certificazione dell’equilibrio di bilancio da parte dell’organo di revisione per l’intero arco di piano.

 

6. Ambito oggettivo dell’incremento e risorse escluse

  • Oggetto: Fondo risorse decentrate per il personale in servizio (componente non dirigenziale).
  • Esclusioni: risorse per il personale dirigente e, per disposizione letterale, le risorse destinate alle Elevate Qualificazioni (EQ).
  • Nota operativa: è tuttavia possibile che l’amministrazione, in sede di contrattazione integrativa, riduca la quota generale del Fondo per riallocarla – mediante rinuncia esplicita – alle EQ.

 

7. Natura “stabile” delle somme incrementali

L’emendamento stabilisce che le risorse aggiuntive confluiscano nella componente “stabile” del Fondo. Ciò solleva questioni:

  1. Discrezionalità vs. stabilità: risorse erogate discrezionalmente rischiano di vincolare l’ente a impegni pluriennali non più sostenibili se mutano le condizioni finanziarie.
  2. Quadro contrattuale (CCNL 16/11/2022, art. 79): va identificata la specifica voce di Fondo cui imputare l’incremento – presumibilmente mediante “disposizione di legge specifica” – anziché ricorrere a voci contrattuali già presenti.

 

8. Quantificazione del limite e rendicontazione

  1. Parametro di riferimento: spesa 2023 per stipendi tabellari (inclusa tredicesima e progressioni orizzontali acquisite), rilevata dal Conto annuale (Tabella T12).
  2. Soglia di incremento: fino al 48 % del valore del Fondo stabile 2023, comprensivo degli importi per posizioni organizzative (elevate qualificazioni)
  3. Rendicontazione: in sede di Conto annuale di cui al Titolo V del d.lgs. 165/2001, ciascuna amministrazione deve indicare:
    • l’ammontare della maggiore spesa per compensi accessori;
    • il rapporto percentuale raggiunto rispetto alla spesa tabellare 2023.
  4. Sanzione: omissione dell’adempimento comporta l’indisponibilità del 25 % delle risorse incrementali fino a regolarizzazione.

 

9. Impatti sul trattamento accessorio

  1. L’incremento del Fondo non determina automatismi sugli stipendi tabellari, ma amplia la capacità finanziaria per:
    • performance/produttività;
    • indennità di condizioni di lavoro, servizio esterno e simili.
    • welfare integrativo
  2. Contrattazione integrativa: necessario adeguare gli accordi decentrati per destinare le risorse agli specifici istituti accessori.
  3. Elevate Qualificazioni (EQ): un’eventuale riallocazione di risorse – nell’ambito della contrattazione decentrata – potrà tradursi in un incremento della retribuzione di posizione (entro i limiti contrattuali) e della componente variabile di risultato (min. 15 % del totale), conformemente al disciplinare aziendale per la valorizzazione delle EQ.