1. Oggetto e contestualizzazione dell’incremento
A decorrere dall’esercizio finanziario 2025, trova applicazione l’art. 14, comma 1‑bis, al d.l. 25/2025, recante “Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dipendente degli enti territoriali”. La disposizione consente alle Città metropolitane e Province – nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 33, commi 1, 1‑bis e 2, del d.l. 34/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019), nonché dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato – di incrementare, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, il “Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio” (sezione non dirigenziale), fino a determinare un’incidenza massima del 48 % delle somme destinate alla componente stabile di detto Fondo – comprensive degli importi per incarichi di posizione organizzativa – rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.
2. Deroga al tetto di spesa (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)
3. Ambito soggettivo e decorrenza
4. Condizione di rispetto degli “spazi assunzionali” (art. 33 d.l. 34/2019)
5. Compatibilità finanziaria e sostenibilità pluriennale
L’ente che intende avvalersi della deroga deve:
6. Ambito oggettivo dell’incremento e risorse escluse
7. Natura “stabile” delle somme incrementali
L’emendamento stabilisce che le risorse aggiuntive confluiscano nella componente “stabile” del Fondo. Ciò solleva questioni:
8. Quantificazione del limite e rendicontazione
9. Impatti sul trattamento accessorio