Andrea Gandino 9 Mesi Fa La dimostrazione in via semplificata del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa è, quindi, sempre ammessa per i lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 9 Mesi Fa Il regime semplificato di qualificazione previsto dall’art. 28 dell’allegato II.12 del Codice, negli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000 (che, come visto, deve intendersi riferita alle singole categorie scorporabili, ove esistenti, e non al valore globale del contratto), trova un’applicazione generale, cosicché le clausole della lex specialis di gara devono essere lette alla luce del Codice: dunque, salvo deroghe chiaramente formulate dalla stazione appaltante - nel senso di precludere espressamente la possibilità degli operatori economici di qualificarsi in via semplificata, escludendo l’applicazione della sopracitata norma -, nel silenzio della legge di gara sul punto debbono applicarsi, ove ne sussistano i presupposti, tutte le disposizioni del Codice, compresa quella in esame, in virtù di una sempre consigliabile e condivisibile interpretazione estensiva, ispirata alla logica di favor partecipationis sottesa al vigente quadro normativo, soprattutto in fase di qualificazione dei concorrenti, alla luce dei principi dell’accesso al mercato e della concorrenza. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 9 Mesi Fa Il regime semplificato di qualificazione previsto dall’art. 28 dell’allegato II.12 del Codice, negli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000 (che, come visto, deve intendersi riferita alle singole categorie scorporabili, ove esistenti, e non al valore globale del contratto), trova un’applicazione generale, cosicché le clausole della lex specialis di gara devono essere lette alla luce del Codice: dunque, salvo deroghe chiaramente formulate dalla stazione appaltante - nel senso di precludere espressamente la possibilità degli operatori economici di qualificarsi in via semplificata, escludendo l’applicazione della sopracitata norma -, nel silenzio della legge di gara sul punto debbono applicarsi, ove ne sussistano i presupposti, tutte le disposizioni del Codice, compresa quella in esame, in virtù di una sempre consigliabile e condivisibile interpretazione estensiva, ispirata alla logica di favor partecipationis sottesa al vigente quadro normativo, soprattutto in fase di qualificazione dei concorrenti, alla luce dei principi dell’accesso al mercato e della concorrenza. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla