Cerca
Blog

REQUISITI SEMPLIFICATI: CHIARIMENTI SULLA SOGLIA DI 150.000 EURO ED INTERPRETAZIONE SOSTANZIALISTICA

La recente sentenza del TAR Lazio, sez. V- ter , n. 8585/2025, pubblicata lo scorso 5 maggio, è intervenuta sul tema dell’estensione dell’ambito di applicazione del regime semplificato di qualificazione dei concorrenti negli appalti di lavori, di cui all’art. 28 dell’allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, di particolare rilievo ed attualità in quanto ha sollevato non indifferenti questioni e dubbi interpretativi in sede di applicazione della relativa disciplina, così come delineata dal d.lgs. n. 36/2023: in particolare, il collegio ha confermato l’ammissibilità dei requisiti semplificati di capacità tecnico-organizzativa in relazione ai lavori scorporabili di importo inferiore a 150.000 euro anche all’interno di procedure di importo complessivo molto superiore a tale soglia, chiarendo come quest’ultima debba intendersi riferita al valore delle singole categorie scorporabili e non a quello globale dell’intero appalto.

 

Inquadramento normativo

L’art. 28 dell’allegato II.12 del Codice, che disciplina il regime semplificato di qualificazione degli operatori economici, prevede specificamente una serie di requisiti di ordine tecnico-organizzativo che, se certificati, consentono di comprovare in capo all’impresa la sussistenza di una adeguata capacità tecnico-organizzativa per la realizzazione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, ossia: “a)  importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare ; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c)  attrezzatura tecnica adeguata”. Coerentemente con la ratio stessa della norma, si precisa che “nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti”; il comma 3 prevede, poi, un regime ad hoc per i lavori rientranti nella categoria OG3.

La modalità semplificata di attestazione dei requisiti di capacità tecnica, quindi, è stata espressamente prevista dal legislatore nella consapevolezza che non sempre il mancato possesso di una adeguata qualificazione SOA determina di per sé un pregiudizio per la “buona qualità ed affidabilità nella riuscita” degli interventi, ma anzi, alla luce di un criterio sostanzialistico di interpretazione ed applicazione del Codice, si possa rinvenire tale capacità tecnico-organizzativa anche in capo ad operatori che, pur sprovvisti della qualificazione, siano in grado di dimostrare il possesso di tali requisiti semplificati, fermo restando che questa deroga opera pur sempre esclusivamente nell’ambito di appalti di valore contenuto e che permane in capo alla stazione appaltante il potere-dovere di svolgere adeguate verifiche.

 

Il caso de quo

Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso proposto da un consorzio che era stato escluso da una procedura aperta, per l’affidamento di un appalto misto di servizi e lavori di manutenzione di immobili diviso in lotti, a causa del mancato possesso da parte della consorziata esecutrice di una quota dell’appalto, più nello specifico di lavorazioni ricadenti nella categoria OG11, classe I, considerata scorporabile dall'importo complessivo, della relativa qualificazione SOA: tuttavia, l’impresa risultava comunque qualificata per l’esecuzione di questa tipologia di lavori in virtù di certificati relativi all’effettuazione di lavori analoghi, tanto che, in fase di soccorso istruttorio, il ricorrente aveva comunicato alla stazione appaltante che la consorziata aveva inteso qualificarsi in via semplificata nella categoria di riferimento producendo i corrispondenti CEL, avvalendosi di questa possibilità prevista tanto dall’art. 28, comma 1, lett. a), dell’allegato II.12 quanto dal disciplinare di gara, che non escludeva espressamente l’applicazione della menzionata disposizione. Il TAR - alla luce delle risultanze della documentazione prodotta dal consorzio, comprovante l’effettivo possesso dei requisiti tecnici semplificati da parte della consorziata esecutrice, inclusi i certificati CEL - ha giustamente accolto il ricorso, condividendo la linea secondo cui la lex specialis di gara debba essere sempre interpretata in conformità alla legge (per cui, nel caso di specie, l’applicabilità del regime semplificato non poteva essere esclusa, trattandosi di un appalto sotto soglia), e conseguentemente disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione, ribadendo che per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro è ammesso l’utilizzo dei requisiti semplificati di carattere tecnico e organizzativo.

 

Favor per un approccio sostanzialistico ispirato ai principi cardine del Codice

Uno dei punti salienti della motivazione in diritto della decisione risiede sicuramente nell’interpretazione estensiva e sostanzialistica della disposizione in esame, pienamente coerente con l’impianto del “nuovo” d.lgs. n. 36/2023 e con quella logica di favor partecipationis allo stesso sottesa: nel ribadire che, “ al di sotto della soglia di € 150.000,00, i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti “semplificati” di capacità tecnica”, il collegio giudicante ha abbracciato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, formatosi già sul dettato del previgente art. 90, comma 1 del d.P.R. n. 207/201 (norma dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’attuale art. 28), secondo cui “ la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all’intero valore dell’appalto” (ex multis, Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17 settembre 2018, n. 859;  Tar Lazio, sez. II-quater, 23 ottobre 2019, n. 12203, e Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 16 novembre 2020, n. 2383). Si tratta di un indirizzo condivisibile alla luce del complessivo impianto codicistico, ispirato ed ancorato ai principi cardine dello stesso: i giudici hanno correttamente rilevato, infatti, come l’interpretazione eccessivamente formalistica e restrittiva adottata dalla stazione appaltante, nel senso della non applicabilità del regime semplificato nella procedura de qua, si ponga palesemente in contrasto con il quadro normativo e la ratio del Codice, nonché con l’impianto giurisprudenziale maggioritario vigente. Esempio brillante e virtuoso di giurisprudenza amministrativa è il ragionamento sistematico sotteso alla decisione, che pone l’accento sulla necessità di rispettare il criterio, di cui all’art. 4, in base al quale le disposizioni del Codice debbono interpretarsi ed applicarsi alla luce dei tre principi generali di sistema, ossia:

  • il principio del risultato di cui all’art. 1, secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo , nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.
  • il principio della fiducia di cui all’art. 2, che si traduce in una presunzione di correttezza dell’operatore;
  • il principio del massimo accesso al mercato di cui dall’art. 3, a mente del quale “ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono , secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità

Del resto, per espressa previsione normativa, “il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità”.

 

Si allega la sentenza del TAR Lazio, sez. V-ter, n. 8585 del 29 aprile 2025.

Blog

La dimostrazione in via semplificata del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa è, quindi, sempre ammessa per i lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000?

Il regime semplificato di qualificazione previsto dall’art. 28 dell’allegato II.12 del Codice, negli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000 (che, come visto, deve intendersi riferita alle singole categorie scorporabili, ove esistenti, e non al valore globale del contratto), trova un’applicazione generale, cosicché le clausole della lex specialis di gara devono essere lette alla luce del Codice: dunque, salvo deroghe chiaramente formulate dalla stazione appaltante - nel senso di precludere espressamente la possibilità degli operatori economici di qualificarsi in via semplificata, escludendo l’applicazione della sopracitata norma -, nel silenzio della legge di gara sul punto debbono applicarsi, ove ne sussistano i presupposti, tutte le disposizioni del Codice, compresa quella in esame, in virtù di una sempre consigliabile e condivisibile interpretazione estensiva, ispirata alla logica di favor partecipationis sottesa al vigente quadro normativo, soprattutto in fase di qualificazione dei concorrenti, alla luce dei principi dell’accesso al mercato e della concorrenza.