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PATENTE A CREDITI: QUATTRO NUOVE FAQ SUL SITO DELL’INL

Lo scorso 26 giugno l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato la sezione del proprio sito  dedicata ai chiarimenti in materia di patente a crediti - istituto in vigore ormai quasi da un anno, che continua a sollevare non poche problematiche in sede operativa -, pubblicando quattro nuove FAQ al fine di dissipare i dubbi emersi nelle numerose nuove richieste di delucidazioni pervenute all’Agenzia circa l’interpretazione ed applicazione della relativa disciplina.

Inquadramento normativo

La norma di riferimento è l’art. 27 del Testo Unico Sicurezza Lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 (rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”), modificato e riscritto integralmente dall’art. 29, comma 19 del d.l. n. 19/2024 (cosiddetto “Decreto PNRR 4”), che prevede l’obbligo, a far data dal 1 ottobre 2024, per le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, temporanei e mobili, di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del T.U.SL., di possedere la patente a crediti (o a punti): ciò, nell’ottica del legislatore di migliorare la sicurezza in questo settore, così strettamente connesso agli appalti di lavori pubblici. Come precisato dalla norma e ribadito da un precedente chiarimento dell’INL, alcune categorie di professionisti sono esonerate da questo obbligo, ossia: soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti e geometri; imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III; imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato terzo in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana. Come risaputo, la patente in esame, che può raggiungere un punteggio massimo di 100 crediti, è un documento dotato, al momento del suo rilascio, di 30 crediti base, cui possono essere sommati, a decorrere dal 1 gennaio 2025, 30 crediti aggiuntivi complessivi, nella misura massima, per la storicità dell’azienda e l’esperienza pregressa maturata dall’operatore, ad esempio come ricompensa per aver effettuato investimenti e potenziato la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico, la norma aveva previsto che, a partire dal 1 novembre 2024, non sarebbe più stato possibile operare in cantiere senza la suddetta patente, limitandosi a presentare una dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC per auto-certificare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio della patente ex art. 27, comma 1, ferma restando la necessità, ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, di aver effettuato entro la medesima data la richiesta di rilascio della stessa tramite il portale a ciò predisposto sul sito web dell’Ispettorato: fino al 31 dicembre 2024 era possibile dimostrare il possesso dei requisiti in regime di autocertificazione. In generale, possono operare nei cantieri temporanei o mobili solo le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano almeno 15 crediti: in particolare, qualora la patente dovesse avere un punteggio inferiore a 15 crediti, è comunque consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, purché i lavori già stati eseguiti in una misura superiore al 30% del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b- bis del d lgs. n. 81/2008, come integrato dal suddetto Decreto PNRR 4, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso di un titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) non solo per le imprese affidatarie, ma anche nei confronti di tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto: l’omissione di questo accertamento, ex art. 157, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente o del responsabile dei lavori. Inoltre, la normativa dispone che la patente debba essere revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci circa la sussistenza di uno o più requisiti, facendo però salva la possibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo, dopo dodici mesi dalla revoca, di presentare domanda per ottenere una nuova patente. Inoltre, non deve dimenticarsi che la patente potrebbe essere oggetto di un provvedimento di sospensione: ciò, obbligatoriamente, nel caso in cui si verifichino infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato (ai sensi dell’articolo 16 del T.U.S.L.) ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, o solo potenzialmente, nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave. Giova precisare, poi, che tutti i flussi informativi utili per le procedure di accreditamento o di sottrazione dei crediti sono definiti con un provvedimento del Direttore dell’INL.

Le neo-pubblicate FAQ

Già lo scorso 17 gennaio erano state pubblicate sul sito dell’INL delle FAQ per rispondere a domande circa l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell’istituto, adempimenti obbligatori, sanzioni amministrative ed interdittive nonché sulle modalità di accumulo, decurtazione e reintegro dei crediti (con specifico riguardo alle fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione), ma il fatto che si sia reso nuovamente necessario un intervento chiarificatore dell’Agenzia testimonia come, nonostante i pregressi decreti attuativi (primo fra tutti, il D.M. del 18 settembre 2024, n. 132), circolari e note dell’INL (ex multis, circolare esplicativa del 23 settembre 2024, n. 4), pubblicati nei mesi scorsi proprio per fornire una serie di indicazioni e delucidazioni (anche con specifico il sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazioni, nota Confindustria del 9 dicembre 2024, n. 9326 e nota INL n. 964/2025), la normativa in esame continui ad essere fonte di incertezze e dubbi interpretativi ed applicativi tra le stazioni appaltanti. Le quattro nuove FAQ che hanno da pochi giorni arricchito la sezione in esame riguardano rispettivamente: l’assolvimento degli obblighi formativi (n. 29); l’obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la patente in attesa del rinnovo dell’attestazione SOA (n. 30); la necessità del possesso della patente per le società consortili (n. 31); l’elenco delle figure professionali esonerate da questo obbligo (n. 32).

Più nel dettaglio, la FAQ n. 29 chiarisce definitivamente che la domanda di rilascio della patente può essere avanzata anche qualora gli obblighi formativi richiesti non siano già stati del tutto assolti, dunque anche in un momento in cui il percorso formativo, purché adeguatamente documentato e provato (anche tramite autodichiarazioni), sia ancora in corso.

Con la FAQ n. 30 si è poi voluto mettere in luce che in caso di richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, prima della scadenza della stessa, l’impresa che ne è in possesso non deve procedere alla presentazione dell’istanza della patente a crediti, mentre “diversamente, laddove il rinnovo della qualificazione SOA non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti”: ciò perché “ l’attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell’attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto)”. A tal proposito, si specifica che “ nel periodo di ultra-vigenza di un’attestazione di qualificazione SOA, (...), in classifica pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti”.

La FAQ n. 31 si occupa specificamente del possesso della patente per le società consortili: richiamando sul punto la precedente FAQ n. 16, l’INL spiega che “ le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 non sono tenute al possesso della patente a crediti , ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate”.

Infine, nella FAQ n. 32 è presente un ulteriore chiarimento circa l’ambito soggettivo dell’obbligo della patente a crediti, ossia sulle figure di professionisti ex se esonerate dal possesso di tale documento, le cui attività possono essere ritenute pienamente sussumibili nella nozione di “ prestazioni di natura intellettuale”, in quanto “costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse”, secondo una definizione ormai consolidatasi a livello giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sentenza del 28 luglio 2020, n. 4806).

Si allega il testo integrale delle nuove FAQ pubblicate sul sito dell’INL.

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Che cosa succede se l’impresa esecutrice perde l’attestazione di qualificazione SOA nel corso dello svolgimento della attività oggetto dell’affidamento?

Di questa fattispecie si occupa specificatamente la FAQ n. 21 della sezione del sito INL dedicata al tema della patente a crediti. Dal momento che per espressa previsione dell’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008 “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III”, i due titoli abilitativi menzionati nella norma, patente a crediti e attestazione di qualificazione SOA (di cui all’art. 100, comma 4 del Codice dei contratti pubblici), sono chiaramente alternativi l’uno rispetto all’altro. Pertanto, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle attività che le sono stati affidati l’impresa dovesse perdere la certificazione SOA di cui era originariamente in possesso, al momento della verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, stante la necessità di essere comunque in possesso di un titolo abilitativo per poter continuare ad operare nel cantiere, l’operatore deve immediatamente provvedere a richiedere la patente a crediti tramite l’apposito portale dell’INL, fermo restando che, nelle more del suo rilascio, “è comunque consentito lo svolgimento delle attività” ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione. In altre parole, viene concesso “un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta”.