Andrea Gandino 7 Mesi Fa Che cosa succede se l’impresa esecutrice perde l’attestazione di qualificazione SOA nel corso dello svolgimento della attività oggetto dell’affidamento? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 7 Mesi Fa Di questa fattispecie si occupa specificatamente la FAQ n. 21 della sezione del sito INL dedicata al tema della patente a crediti. Dal momento che per espressa previsione dell’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008 “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III”, i due titoli abilitativi menzionati nella norma, patente a crediti e attestazione di qualificazione SOA (di cui all’art. 100, comma 4 del Codice dei contratti pubblici), sono chiaramente alternativi l’uno rispetto all’altro. Pertanto, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle attività che le sono stati affidati l’impresa dovesse perdere la certificazione SOA di cui era originariamente in possesso, al momento della verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, stante la necessità di essere comunque in possesso di un titolo abilitativo per poter continuare ad operare nel cantiere, l’operatore deve immediatamente provvedere a richiedere la patente a crediti tramite l’apposito portale dell’INL, fermo restando che, nelle more del suo rilascio, “è comunque consentito lo svolgimento delle attività” ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione. In altre parole, viene concesso “un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 7 Mesi Fa Di questa fattispecie si occupa specificatamente la FAQ n. 21 della sezione del sito INL dedicata al tema della patente a crediti. Dal momento che per espressa previsione dell’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008 “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III”, i due titoli abilitativi menzionati nella norma, patente a crediti e attestazione di qualificazione SOA (di cui all’art. 100, comma 4 del Codice dei contratti pubblici), sono chiaramente alternativi l’uno rispetto all’altro. Pertanto, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle attività che le sono stati affidati l’impresa dovesse perdere la certificazione SOA di cui era originariamente in possesso, al momento della verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, stante la necessità di essere comunque in possesso di un titolo abilitativo per poter continuare ad operare nel cantiere, l’operatore deve immediatamente provvedere a richiedere la patente a crediti tramite l’apposito portale dell’INL, fermo restando che, nelle more del suo rilascio, “è comunque consentito lo svolgimento delle attività” ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione. In altre parole, viene concesso “un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla