Riportiamo di seguito una sintesi degli ultimi Orientamenti Applicativi dell’Aran su diversi argomenti sul rapporto di lavoro applicabili anche alle Amministrazioni Provinciali.
1. Progressioni tra le aree e valorizzazione dell’esperienza L’orientamento ARAN ID 34207 (30/04/2025) ribadisce che il CCNL Funzioni Locali (art. 13, commi 6-8) non contempla espressamente la valorizzazione, ai fini delle progressioni tra aree, di precedenti contratti a tempo determinato nella stessa area di destinazione. Tuttavia, nella logica di premiare l’esperienza effettivamente maturata, può ritenersi che un servizio svolto in area superiore (quella di destinazione) “assorba” e quindi valga anche per eventuali requisiti già svolti in area inferiore. Del resto l’art. 61, c. 7 del CCNL riconosce che, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, i periodi a termine svolti anche presso altri enti con pari profilo/area concorrano all’anzianità lavorativa.
2. Progressioni economiche e calcolo del triennio Con l’orientamento ARAN ID 34203 (30/04/2025) viene chiarito che il possesso del “triennio” richiesto per accedere alla progressione economica (art. 14, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022) deve essere valutato alla data di decorrenza del beneficio, non a quella di avvio della procedura. Per esempio, se la decorrenza è fissata al 1° gennaio 2023, è quella la data su cui fare la “fotografia” dei tre anni, indipendentemente da ritardi e ritardi nella selezione. Inoltre, se tra l’avvio della selezione e la decorrenza del nuovo scatto il dipendente ha già transitato in area superiore per progressione tra le aree, in caso di esito positivo conserverà a titolo di assegno personale — assorbibile in future progressioni — eventuali differenziali retributivi superiori al nuovo livello tabellare (art. 15, c. 3 CCNL).
3. Finanziamento del welfare integrativo L’orientamento ARAN ID 34213 (30/04/2025) specifica che le risorse destinate al welfare integrativo (art. 26 CCNL Funzioni Locali del 16.7.2024) possono provenire anche da normative antecedenti al rinnovo stesso, purché quelle disposizioni siano entrate in vigore prima della firma del CCNL (quindi anche tra il 18/12/2020 e il 16/07/2024). In tal modo si riconosce validità “retroattiva” alle dotazioni già stanziate in normi pregresse.
4. Sospensione disciplinare e “indennità alimentare” Secondo l’orientamento ARAN ID 34201 (30/04/2025), la voce indennitaria pari al 50% della retribuzione per il periodo di sospensione disciplinare (prevista dall’art. 3, c. 6 del CCNL 2008) è stata eliminata con l’entrata in vigore del nuovo Codice disciplinare (CCNL 21.5.2018, art. 59, poi CCNL 16.11.2022, art. 72). Oggi, quindi, in caso di sospensione da 11 giorni a 6 mesi non è previsto alcun “indennizzo alimentare”.
5. Danno all’immagine della PA e risonanza mediatica La sentenza Corte dei Conti Sez. III App. Centrale n. 41/2025 (depositata il 27/03/2025) conferma che reati come concussione e peculato ledono direttamente l’immagine e la fiducia nell’amministrazione, generando un pregiudizio verso i cittadini. Quando tali fatti assumono rilievo mediatico, l’“eco” data dai mass media intensifica la lesione, aggravando il danno reputazionale subito dalla PA.
6. Buono pasto e lavoro agile Nel parere ARAN (prot. 5835 del 28/03/2025) sull’art. 14 CCNL Funzioni Centrali 27/01/2025, si sottolinea che il diritto al buono pasto in “smart working” si basa sulla durata convenzionale della giornata di lavoro (equiparata a quella in presenza), non sulla fascia di contattabilità effettiva. Quindi, anche se la contattabilità reale copre meno di 6 ore, il dipendente che svolge una “giornata lunga” (9 ore) matura comunque il buono pasto, salvo che ne usufruisca permessi che riducano la durata convenzionale al di sotto del minimo previsto.
7. Ricostituzione del rapporto dopo dimissioni in periodo di prova L’orientamento ARAN ID 34205 (30/04/2025) chiarisce che l’art. 26 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 non richiede il completamento del periodo di prova per esercitare il diritto di ricostituzione del rapporto. Un dipendente che si sia dimesso durante la prova può richiedere la riammissione entro i termini previsti, ma l’accoglimento è a discrezione dell’ente; in caso positivo, dovrà svolgere e superare la parte di periodo di prova residua.
8. Tempo di viaggio per corsi di formazione Secondo l’orientamento ARAN ID 34199 (30/04/2025), il personale in formazione organizzata dall’ente è considerato “in servizio” (art. 55, c. 6 CCNL 16.11.2022). Se la formazione si svolge fuori sede, si applica la disciplina della “trasferta” (art. 57): in linea generale il tempo di viaggio non è computato come orario di lavoro, salvo specifiche eccezioni indicate dallo stesso comma 3. Resta comunque facoltà dell’ente individuare, nel rispetto del CCNL, quali spostamenti considerare effettivamente lavorativi.
9. Conservazione del posto per dipendente esonerato dal periodo di prova Infine, l’orientamento ARAN ID 34197 (30/04/2025) precisa che l’art. 25, c. 10 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 sulla “conservazione del posto” si applica anche al dipendente esonerato dal periodo di prova con consenso. Diversamente, il comma 11 esclude tale tutela solo nel caso di mancato superamento della prova per cambio d’ente senza esonero preventivo.