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Novità del Decreto PA per le procedure concorsuali

Didascalia

1. Premessa

Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di assunzioni nel pubblico impiego, intervenendo anche sul d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La successiva legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69, ha consolidato e ampliato tali disposizioni, le quali assumono particolare rilievo per le Province, chiamate a tenerne conto nell’ambito delle procedure concorsuali.

2. Riserva del 10% a favore delle persone con disabilità

Tra le principali novità si segnala l’introduzione di una riserva di posti pari al 10% a favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in attuazione della modifica dell’art. 35, comma 3-bis, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001. La norma così modificata prevede che, nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche, le amministrazioni possano disporre:

“[…] una riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore del personale con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio maturati presso l’amministrazione banditrice, nonché una riserva pari al 10% dei posti in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già previste dalla medesima legge n. 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie e riserve correlate.”

La disposizione è finalizzata alla stabilizzazione del personale già in servizio con contratto a termine e si configura come norma a regime, non vincolante per le amministrazioni.

Si ricorda che la legge n. 68/1999 disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità, imponendo obblighi di assunzione ai datori di lavoro pubblici e privati in base alla dimensione dell’organico:

  • 1 lavoratore disabile per organici tra 15 e 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori per organici tra 36 e 50 dipendenti;
  • 7% della forza lavoro per organici superiori a 50 dipendenti.

A tali obblighi si aggiunge la riserva dell’1% prevista dall’art. 18, comma 2, della medesima legge, in favore delle cosiddette “categorie protette”.

Il comma 2 dell’art. 7 della legge n. 68/1999 stabilisce che:

“[…] i lavoratori disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota complessiva d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.”

Pertanto, la nuova riserva del 10% sarà applicabile prevalentemente nei concorsi con un numero elevato di posti e la sua introduzione resta, in ogni caso, facoltativa.

3. Valorizzazione dell’esperienza nell’ambito del PNRR

Ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 25/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è previsto il riconoscimento di una forma di premialità per coloro che abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tale premialità consiste nella valorizzazione dell’esperienza acquisita, nell’ambito delle procedure concorsuali, in assenza di specifiche riserve di posti previste nel bando per la medesima fattispecie.

A tal proposito, si richiama anche quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge n. 113/2021, il quale prevede:

“Al fine di valorizzare l’esperienza professionale acquisita con rapporti a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lett. b), le amministrazioni devono prevedere, nei bandi per assunzioni a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40% a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio.”

4. Riserva per volontari del servizio civile e riepilogo delle riserve obbligatorie

L’art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025 estende l’ambito applicativo della riserva del 15% di cui all’art. 18 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40. In forza della novella, tale riserva si applica anche agli operatori volontari che abbiano completato, senza demerito, il servizio civile nazionale previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, oltre a quelli che abbiano prestato servizio nell’ambito del servizio civile universale.

Tale disposizione integra e amplia il sistema delle riserve già esistenti, che, secondo l’ordine di priorità, comprendono:
a) la riserva di posti a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 e assimilate;
b) la riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);
c) la riserva a favore dei volontari del servizio civile (art. 18 del d.lgs. n. 40/2017).

Quanto alla riserva prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2021, essa è applicabile esclusivamente alle amministrazioni titolari di progetti PNRR, laddove sussistano i presupposti normativi.

Infine, merita menzione la recente pronuncia del TAR Campania, Salerno, Sez. III, sentenza 31 gennaio 2025, n. 223. In tale occasione il giudice amministrativo ha precisato che l’eventuale omissione, nel bando di concorso, della formale menzione delle riserve obbligatorie non incide sulla legittimità della procedura, poiché l’obbligatorietà delle suddette riserve impone la loro applicazione ope legis, indipendentemente dalla loro espressa previsione nel bando