Andrea Gandino 11 Mesi Fa Stante quanto previsto dall’art. 96 comma 6 del d.lgs. 36/2023, è possibile applicare le misure di self-cleaning in caso di inosservanza da parte dell’operatore economico degli obblighi di cui alla l. 68/1999 in materia di lavoro dei disabili? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 11 Mesi Fa Anzitutto si rammenta che l’inosservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul lavoro dei disabili rientra tra le cause di esclusione automatica (che, dunque, non prevedono alcuna valutazione discrezionale dell’appaltante) previste dall’art. 94, comma 5, lettera b) del d.lgs. 36/2023. Sul punto, recentissima giurisprudenza ha chiarito che le misure di self-cleaning indicate dal comma 6 dell’art. 96 del d.lgs. 36/2023 “costituiscono attività successive a condotte in ogni modo illecite, costituenti addirittura reato (risarcimento dei danni da illecito, collaborazione attiva con le autorità investigative, adozione di provvedimenti tecnici e organizzativi per prevenire ulteriori reati o illeciti). Nulla a che vedere, quindi con la violazione della legge n. 68 del 1999, per la quale il codice impone semplicemente la piena regolarità al momento di presentazione dell’offerta… A ciò si aggiunga che la rilevanza delle misure di self-cleaning presuppone in ogni modo un comportamento per così dire leale da parte dell’operatore partecipante, che ha l’onere sia di dichiarare all’appaltante l’esistenza delle cause di esclusione verificatesi prima della trasmissione dell’offerta sia di provare di avere adottato le misure oppure di essere nell’impossibilità di adottare le misure medesime”. Dunque, alla luce di suddetta ricostruzione, si ritiene che le misure di self-cleaning non possano essere adottate al fine di sanare la violazione delle norme sul lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999 (cfr. TAR Lombardia – Milano 13/01/2025, n. 74) Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 11 Mesi Fa Anzitutto si rammenta che l’inosservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul lavoro dei disabili rientra tra le cause di esclusione automatica (che, dunque, non prevedono alcuna valutazione discrezionale dell’appaltante) previste dall’art. 94, comma 5, lettera b) del d.lgs. 36/2023. Sul punto, recentissima giurisprudenza ha chiarito che le misure di self-cleaning indicate dal comma 6 dell’art. 96 del d.lgs. 36/2023 “costituiscono attività successive a condotte in ogni modo illecite, costituenti addirittura reato (risarcimento dei danni da illecito, collaborazione attiva con le autorità investigative, adozione di provvedimenti tecnici e organizzativi per prevenire ulteriori reati o illeciti). Nulla a che vedere, quindi con la violazione della legge n. 68 del 1999, per la quale il codice impone semplicemente la piena regolarità al momento di presentazione dell’offerta… A ciò si aggiunga che la rilevanza delle misure di self-cleaning presuppone in ogni modo un comportamento per così dire leale da parte dell’operatore partecipante, che ha l’onere sia di dichiarare all’appaltante l’esistenza delle cause di esclusione verificatesi prima della trasmissione dell’offerta sia di provare di avere adottato le misure oppure di essere nell’impossibilità di adottare le misure medesime”. Dunque, alla luce di suddetta ricostruzione, si ritiene che le misure di self-cleaning non possano essere adottate al fine di sanare la violazione delle norme sul lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999 (cfr. TAR Lombardia – Milano 13/01/2025, n. 74) Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla