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Le selezioni uniche, tutti i chiarimenti per non sbagliare

Giunge un chiarimento rilevante in merito alla procedura assunzionale comunemente nota come “degli elenchi degli idonei”, rispetto alla quale le Province si sono spesso fatte promotrici anche nei confronti degli enti locali presenti sul proprio territorio. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 4878 del 5 giugno 2025, ha fornito le seguenti precisazioni:

  • L’istituto introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 80/2021 si articola in due momenti centrali: il primo è rappresentato dalla selezione unica per la formazione degli elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli delle amministrazioni (comma 1); in tal senso, la qualifica di idoneo deriva dall’inclusione nell’elenco, che costituisce il presupposto per poter partecipare agli interpelli;
  • L’inserimento in tale elenco – oggetto di aggiornamento almeno annuale (comma 5, primo periodo) – conserva efficacia fino all’assunzione a tempo indeterminato e comunque per un periodo massimo di tre anni (comma 5, secondo periodo);
  • L’ente che intende procedere ad assunzioni, in assenza di graduatorie concorsuali valide, deve avviare un interpello (secondo momento procedurale) rivolto ai soggetti presenti nell’elenco (comma 4, secondo periodo);
  • L’interpello deve essere attivato “ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori dell’ente” (comma 3, secondo periodo);
  • In presenza di più manifestazioni di interesse da parte di iscritti all’elenco, l’amministrazione procede a valutare le candidature con modalità semplificate (comma 4, primo periodo), attraverso una prova selettiva – scritta o orale – volta alla formazione di una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile” (comma 4, terzo periodo); l’elenco degli idonei resta efficace per tre anni e si aggiorna annualmente;
  • Ne consegue che l’interpello va svolto “ogniqualvolta” emerga un’esigenza assunzionale (comma 3, secondo periodo) con riferimento a uno specifico posto disponibile (comma 4, terzo periodo), al fine di consentire agli interessati di esprimere la propria disponibilità in relazione alla singola opportunità, valutandola in modo concreto e consapevole;
  • Si tutela, quindi, l’interesse legittimo all’assunzione da parte degli iscritti all’elenco, qualora abbiano manifestato interesse. La ratio dell’interpello si realizza pienamente quando l’avvio dello stesso è temporalmente prossimo all’insorgere del fabbisogno assunzionale e reca una precisa descrizione dell’incarico da coprire, così da intercettare la disponibilità effettiva e informata degli interessati;
  • Non si applicano, in questo contesto, i principi elaborati dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 14/2011) relativi al rapporto tra scorrimento delle graduatorie e indizione di nuovi concorsi, poiché l’interpello non dà luogo a una graduatoria con efficacia duratura, dovendo essere rinnovato ogni volta che si manifesta una necessità di assunzione;
  • Inoltre, il principio del favor per lo scorrimento, inteso come modalità preferenziale di reclutamento, presuppone che la graduatoria provenga da un concorso pubblico, fondato su criteri meritocratici, trasparenti, comparativi e accessibili a tutti i cittadini in possesso di requisiti oggettivi e predeterminati (Corte costituzionale, sent. n. 57 del 18 aprile 2025);
  • Nel caso in esame, invece, la “graduatoria” è il risultato di un avviso di manifestazione di interesse rivolto a soggetti già inseriti in un elenco di idonei, formato a seguito di procedura aperta, e avente efficacia triennale;
  • La variazione dell’orario di lavoro (es. da tempo pieno a tempo parziale) costituisce un nuovo fabbisogno assunzionale rilevante, tale da giustificare un interpello distinto. Infatti, candidati che non avevano manifestato interesse per un incarico a tempo pieno potrebbero essere disponibili per uno a tempo parziale;
  • Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, se la funzione dell’interpello è quella di rispondere puntualmente a ogni esigenza assunzionale, la sua ripetizione a fronte di mutate condizioni si giustifica direttamente con il riferimento alla normativa che disciplina questa particolare procedura.