Andrea Gandino 11 Mesi Fa È considerabile subappalto lo svolgimento di prestazioni di lavoro da parte di un lavoratore autonomo a favore dell’aggiudicatario, qualora il lavoratore utilizzi esclusivamente mezzi strettamente strumentali all’esecuzione dell’opera? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 11 Mesi Fa Nonostante la delicatezza della questione, come più volte ricordato dal MIT, affinché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i seguenti presupposti di legge: “[…] Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare” (MIT, parere n. 2285/2023) Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto (Consiglio di Stato, sez. V, 21.08.2023 n. 7862). E ciò, considerando che nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale (Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2021, n. 4150) Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 11 Mesi Fa Nonostante la delicatezza della questione, come più volte ricordato dal MIT, affinché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i seguenti presupposti di legge: “[…] Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare” (MIT, parere n. 2285/2023) Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto (Consiglio di Stato, sez. V, 21.08.2023 n. 7862). E ciò, considerando che nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale (Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2021, n. 4150) Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla