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LAVORO AUTONOMO, LAVORO PARASUBORDINATO E DIVIETO DEL RICORSO ALLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con una recente pronuncia del 24 febbraio 2025, n. 1514, il Consiglio di Stato ha dato evidenza delle distinzioni intercorrenti tra lavoro autonomo e lavoro c.d. parasubordinato, con riferimento al divieto delle prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi.

Inquadramento normativo

Anzitutto, l’art. 54 bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, al comma 14 lett. d) vieta in maniera categorica il ricorso alle prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi, pur residuando il contratto d’opera disciplinato dal codice civile. Infatti, pur vigendo nel settore dei pubblici appalti il “principio di autonomia dell’imprenditore (che discende dal principio costituzionale della libera iniziativa privata di cui all’art. 41 Cost.), il quale organizza e predispone autonomamente le risorse e i mezzi idonei e necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali oggetto dell’appalto” (Cons. Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4150), con l’introduzione della citata disposizione il legislatore ha infatti voluto restringere notevolmente il ricorso alle prestazioni occasionali, per converso rafforzando in misura significativa lo statuto protettivo del lavoratore.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Nella complessa vicenda scrutinata, connessa alla congruità dei costi della manodopera nel settore delle indagini statistiche, il Collegio ha dato evidenza delle differenze tra lavoro autonomo e lavoro parasubordinato. Secondo il Consiglio, si legge nella pronuncia in esame, quest’ultimo è pur sempre una forma di lavoro autonomo, caratterizzato, anche in caso di natura prevalentemente personale della prestazione, dalla collaborazione continuativa e coordinata. È, infatti, proprio la continuità della prestazione a costituire l’elemento effettivamente distintivo rispetto alla prestazione d’opera autonoma, in quanto postula che la prestazione d’opera o di servizio, a carattere personale, si svolga continuativamente in connessione o in collegamento con il committente, per contribuire alle finalità cui esso mira (cfr., Cass. civ., sez. II, 6 maggio 2004, n. 8598; Cass. Civ., 25 giugno 2007, n. 14702).

Con particolare riferimento al caso scrutinato, secondo il Collegio “nel settore delle indagini statistiche di durata medio-lunga e ad ampio raggio commissionate in ambito pubblico, quali quelle di specie, per evitare la cesura tra la committenza - che persegue l’obiettivo di avere un quadro completo ed omogeneo del panorama che intende monitorare - e il personale incaricato di effettuare tale monitoraggio, è necessario da parte dell’appaltatore l’utilizzo di forme contrattuali del rapporto di lavoro con i soggetti incaricati delle rilevazioni che consentano direzione e coordinamento (come affermato già nella decisione del T.a.r. del Lazio n.10123/2022, citata dalla ricorrente in primo grado e riprodotta nella sentenza appellata, riferita ad un appalto analogo)”.

Non solo.

Il Consiglio ricorda altresì che “il contratto d’opera disciplinato dal codice civile presuppone il “lavoro prevalentemente proprio” del prestatore del servizio, che è giuridicamente – prima ancora che concretamente – incompatibile col servizio di indagini statistiche oggetto dell’affidamento quale delineato sia nella lex specialis che nella stessa offerta tecnica della ricorrente”. Il Collegio non esclude che anche per appalti quale quello del caso scrutinato venga proposto l’impiego eccezionale o limitato, nel tempo o nelle mansioni, di lavoratori autonomi occasionali, ma il ricorrente non avrebbe potuto basarsi sull’impiego esclusivo, per l’intera attività di indagine dell’evasione e per parte dell’attività di indagine della frequentazione, della forma contrattuale del lavoro autonomo occasionale. Nella pronuncia si dà dunque atto di come rilevino le esigenze rappresentate dalla stazione appaltante nella legge di gara, cui il modello organizzativo delle risorse da parte dell’imprenditore deve fornire riscontro.

 

Si allega: sentenza Consiglio di Stato n. 1514/2025.

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È considerabile subappalto lo svolgimento di prestazioni di lavoro da parte di un lavoratore autonomo a favore dell’aggiudicatario, qualora il lavoratore utilizzi esclusivamente mezzi strettamente strumentali all’esecuzione dell’opera?

Nonostante la delicatezza della questione, come più volte ricordato dal MIT, affinché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i seguenti presupposti di legge: “[…] Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare” (MIT, parere n. 2285/2023) Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto (Consiglio di Stato, sez. V, 21.08.2023 n. 7862). E ciò, considerando che nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale (Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2021, n. 4150)