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IL MIT ED I CHIARIMENTI FORNITI IN ORDINE ALLA (CORRETTA) VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE NEGLI APPALTI INTEGRATI

Con il recente parere n. 3289 del 27 febbraio 2025 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in ordine all’iter di verifica della progettazione nel caso in cui trattasi di appalti integrati, con particolare riferimento a quelli di importo pari o superiore ad euro 5.538.000.

Inquadramento normativo

Anzitutto, è bene citate le disposizioni del Codice di interesse:

  • art. 41 co. 1: “Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori”;
  • art. 34 co. 5 dell’Allegato I.7: “Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica”.

Sicché, se da una parte l’art. 42 co. 1 del Codice impone che nelle procedure di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (tipiche dell’appalto integrato) la verifica del PFTE sia completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, mentre quella del progetto esecutivo avvenga prima dell’inizio dei lavori, dall’altra l’art. 34 co. 5 dell’Allegato I.7 conferma che nei contratti che comprendono progettazione ed esecuzione, il progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario deve essere sottoposto a verifica prima dell’approvazione.

Quanto ai soggetti abilitati a svolgere la verifica, è la stessa disposizione da ultimo menzionata a chiarire che per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e per appalti integrati sopra soglia (5.538.000 euro), la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Per importi inferiori, invece, la verifica ben può essere effettuata da altri soggetti, come le stazioni appaltanti con sistema interno di controllo qualità.

Il parere del MIT

Ad avviso del Supporto, negli appalti integrati sopra soglia, sia il PFTE che il progetto esecutivo devono essere verificati da organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Sicché, (i) non basta verificare solo il PFTE prima della gara, (ii) anche il progetto esecutivo deve essere sottoposto alla stessa verifica qualificata, prima della sua approvazione e dell’inizio dei lavori e (iii) non è ammesso l’utilizzo di modalità di verifica diverse per il progetto esecutivo, come avviene invece per appalti di importo inferiore.

Ne deriva, dunque, un maggiore rigore imposto alle SSAA nella verifica della progettazione negli appalti integrati sopra soglia, le quali dovranno:

- affidare obbligatoriamente la verifica del PFTE e del progetto esecutivo a organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

- prevedere nei documenti di gara l’intero iter di verifica, evitando contestazioni e potenziali vizi procedurali;

- non affidare la verifica a soggetti non accreditati o limitarsi al solo PFTE, poiché ciò comporterebbe il rischio di illegittimità dell’intera procedura.

La ratio del parere espresso

Le considerazioni espresse dal Supporto Giuridico interpellato trovano fondamento sul presupposto che la verifica del progetto non è un semplice passaggio formale, ma un elemento centrale per garantire la qualità e la correttezza dell’opera pubblica. Ad avviso del MIT, infatti, se il PFTE rappresenta la base per la successiva progettazione e per la valutazione economica dell’opera, la verifica del progetto esecutivo, invece, deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. Sicché, proprio nell’appalto integrato, dove la progettazione è espressione dell’appaltatore e non della stazione appaltante, la verifica assume una valenza strategica in termini di tutela della Stazione appaltante stessa.

La verifica anticipata del PFTE e del progetto esecutivo, unita all’obbligo di ricorrere a organismi accreditati, contribuisce dunque a garantire che i progetti siano realizzati secondo standard elevati, riducendo il rischio di errori e difformità.

 

Si allega: MIT parere n. 3289 del 27 febbraio 2025

 

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Nell’ambito di un appalto integrato, è possibile richiedere all’OE, già in sede di gara, la produzione del progetto esecutivo?

Giova anzitutto ricordare che l’appalto integrato è definibile come un contratto misto, avente ad oggetto l’affidamento all’operatore economico aggiudicatario di due distinte prestazioni contrattuali: il servizio di progettazione e l’esecuzione dei lavori. Sul punto, la stessa ANAC ha chiarito che “se la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, appare evidente che la stessa non possa essere richiesta, in sede di gara, come parte dell’offerta tecnica, confondendosi altrimenti l’oggetto del contratto con l’oggetto della selezione comparativa” (Delibera del 06/11/2024, n. 506). Una simile richiesta, sempre a detta dell’Autorità, risulterebbe peraltro in contrasto con il principio del risultato (di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023), con il principio dell'accesso al mercato (di cui all'art. 3 del d.lgs. 36/2023) e con il divieto di opera professionale gratuita (di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 36/2023).