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IL CONSIGLIO DI STATO E I CHIARIMENTI SUL RAPPORTO TRA GIOVANE PROFESSIONISTA, SERVIZI ANALOGHI E FIRMA DELL’OFFERTA TECNICA

Nel contesto del Codice dei contratti pubblici, la disciplina relativa ai servizi di ingegneria e all’appalto integrato si sviluppa su un filo molto sottile, dove devono coesistere due esigenze apparentemente contrapposte. Da una parte, le stazioni appaltanti sono chiamate a garantire elevati standard qualitativi, affidabilità professionale e adeguatezza organizzativa nella progettazione e nella gestione degli interventi. Dall’altra, il legislatore, soprattutto con il d.lgs. n. 36/2023, ha voluto rafforzare i principi di apertura al mercato, proporzionalità dei requisiti e massima partecipazione, evitando che le condizioni di accesso alla gara possano diventare restrittive o discriminanti. Questo equilibrio non è sempre semplice da mantenere: definire requisiti coerenti con le capacità tecniche richieste senza limitare la concorrenza richiede una lettura attenta e interpretazioni calibrate. La sentenza del Consiglio di Stato 20 febbraio 2026, n. 1345, rappresenta un riferimento importante in questo senso, poiché affronta organicamente le questioni più delicate relative ai requisiti di partecipazione, fornendo indicazioni operative e interpretative utili oltre il singolo caso.

Il giovane professionista nei raggruppamenti di progettazione

Uno dei temi centrali della controversia riguardava l’applicazione dell’art. 39 dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, che prevede l’inserimento nei raggruppamenti temporanei di almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni. L’appellante contestava la qualificazione del giovane come “supporto alla progettazione”, sostenendo che tale definizione riducesse l’obbligo normativo a un ruolo formale e simbolico. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha adottato un’interpretazione sostanziale: ciò che rileva è l’effettivo coinvolgimento nella progettazione e la partecipazione alla sottoscrizione degli atti progettuali, non il titolo gerarchico o la posizione organizzativa interna. Non è necessario che il giovane assuma il ruolo di capogruppo o responsabile unico dell’intervento; ciò che conta è che contribuisca in maniera concreta alla progettazione. L’interpretazione conferma l’intento del legislatore di favorire la formazione e l’inserimento di giovani professionisti nella pratica progettuale, valorizzando l’esperienza effettiva piuttosto che la semplice apparenza formale.

Servizi analoghi: la nozione di comparabilità tecnica

Un secondo aspetto rilevante affrontato dalla sentenza riguarda la nozione di “servizi analoghi”, richiesta per verificare i requisiti tecnico-professionali dei concorrenti, e in particolare per i cosiddetti “servizi di punta”. La questione centrale era se l’analogia dovesse essere intesa come identità perfetta dell’opera precedentemente realizzata oppure come comparabilità in termini di complessità, dimensione e caratteristiche tecniche. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il requisito deve essere valutato in chiave funzionale e comparativa: la semplice identità tipologica dell’opera non è necessaria né richiesta, poiché ciò creerebbe una barriera artificiale all’accesso alla gara e violerebbe i principi di proporzionalità e concorrenza. Al contrario, ciò che rileva è che le esperienze maturate siano coerenti e comparabili rispetto all’intervento oggetto dell’affidamento, considerando elementi come la complessità tecnica, le categorie di opere realizzate e la natura delle prestazioni svolte. In tal modo, la norma assicura che le stazioni appaltanti possano valutare l’affidabilità tecnica dei partecipanti senza trasformare il requisito in una restrizione ingiustificata del mercato.

Offerta tecnica e ruolo del progettista nell’appalto integrato

Infine, la sentenza si concentra sul rapporto tra concorrente e progettista indicato nell’ambito dell’appalto integrato. L’art. 44 del d.lgs. n. 36/2023 distingue chiaramente tra l’operatore economico che presenta l’offerta e sottoscrive il contratto e il progettista indicato, che opera all’interno della struttura organizzativa dell’aggiudicatario senza assumere una veste autonoma di concorrente. Di conseguenza, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, non può essere imposto al progettista l’obbligo di sottoscrivere l’offerta tecnica a pena di esclusione. L’introduzione di un vincolo di questo tipo in via interpretativa comporterebbe una causa di esclusione non prevista dalla normativa, contraria ai principi di tassatività e proporzionalità. La decisione del Consiglio di Stato consolida così un approccio orientato alla sostanza, garantendo che la verifica dei requisiti si concentri sulla concreta capacità tecnica e sull’effettivo ruolo svolto dai professionisti, evitando formalismi che possano limitare ingiustificatamente la partecipazione.

 

Si allega: Consiglio di Stato, sentenza n. 1345 del 20 febbraio 2026.

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