Si pensava che il quadro della normativa in ambito cybersecurity fosse ormai stabilizzato con:
I dispositivi di legge sopra richiamati, che fanno da cornice giuridica alla Strategia di cybersecurity predisposta dall'Agenzia per la cybsersicurezza nazionale (ACN), indentificano in modo chiaro:
Come detto, anche più volte anche in questi blog, le Province non fanno parte del perimetro di applicazione di queste norme, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione del d. lgs 138/2024 né della Legge 90/2024.
Così è, almeno per ora.
E' in corso di discussione al Senato il disegno di legge n. 1441 recante "Delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto degli attacchi informatici a scopo di estorsione". Questo disegno di legge riporta, tra l'altro, i seguenti punti fondamentali:
Che il disegno di legge passi oppure no, è comunque necessario che le Province definiscano quale sia il percorso di rafforzamento del proprio modello di cybersecurity.
Avevamo già parlato qualche tempo fa, sempre qui sul blog, delle misure minime AgID e di quelle ACN, ricordando che, anche se le Province non erano obbligate ad adottare le misure minime definite da ACN, in quanto mandatorie solo per le Amministrazioni rientranti nel perimetro della legge 90/2024, almeno quelle indicate da AgID nel 2017 risultavano ancora in vigore. Quindi, concludevamo che, almeno quelle indicate da AgID dovessero rappresentare il minimo sindacale per tutte le PA.
Ma su questo punto è intervenuto il Garante Privacy, con il Provvedimento del 29 aprile 2025 [10134827], in cui sanziona l’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia a seguito di un data breach causato da un attacco ransomware, per aver omesso di adottare misure adeguate a rilevare tempestivamente le violazioni di dati personali e garantire la sicurezza degli stessi.
Nel caso di specie, l'Amministrazione sanzionata dichiarava che aveva "implementato le proprie misure di sicurezza in conformità alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale ("AgID") di cui alla Circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 […] relative alle "misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni". Inoltre, essendo un ente pubblico non economico dalla limitata capacità di finanziamento, non ricevendo sussidi statali, l'incremento di misure di sicurezza oltre quelle individuate, avrebbe comportato un onere sproporzionato a carico dell'Amministrazione.
Nel Parere del Garante, tuttavia, questo approccio non sembra sufficiente. Infatti, Il Garante rileva:
La ratio del Parere è evidente: l'Amministrazione non ha svolto un'analisi del rischio, demandando la definizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative alla mera adozione di una linea guida, seppur autorevole, senza alcuna applicazione del principio di responsabilizzazione, vero punto fermo del GDPR.
Questo punto deve far riflettere tutte le Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dalle dimensioni e dal budget disponibile: è sempre necessaria un'analisi del rischio, sia in termini di data protection che di cybersecurity.
Questo potrebbe essere l'argomento da affrontare nella prossima call tematiche del settore.