Andrea Gandino 6 Mesi Fa Considerati gli ultimi orientamenti formatisi sul punto, per le concessioni è sempre obbligatoria la presentazione del PEF? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 6 Mesi Fa Dopo le pronunce del T.A.R. Lombardia, I, 11 luglio 2024, n. 2132 e T.A.R. Puglia, Lecce, II, 06 agosto 2024, il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la natura eventuale del PEF nell’ambito delle concessioni. Nel dettaglio, “L’art. 182, comma 5, cit. contempla la facoltà da parte della stazione appaltante di allegare al bando di gara un modello di PEF al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione del documento. La norma dispone, altresì, che la valutazione dell’offerta dovrà avvenire tramite l’analisi del PEF, la cui presentazione sia richiesta dalla stazione appaltante. Pertanto, per la valutazione dei fatti per cui si procede, occorre partire dal suddetto assunto, ossia che il modello di PEF allegato dalla stazione appaltante è uno strumento che agevola i concorrenti nella predisposizione del proprio PEF, per aiutare i concorrenti nella preparazione del documento richiesto. In sostanza, questo documento serve come riferimento per la struttura e i contenuti del PEF facilitando la compilazione e riducendo il rischio di errori. Nella concessione il PEF si atteggia diversamente rispetto all’appalto, stante la diversità dei negozi” (Cons. Stato, V, 13 giugno 2025, n. 5196). Peraltro, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato nelle premesse, la natura facoltativa del PEF verrebbe ulteriormente confermata dall’art. 193 del Codice che, invece, impone espressamente la presentazione di un PEF asseverato solo nell’ambito delle proposte di finanza di progetto Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 6 Mesi Fa Dopo le pronunce del T.A.R. Lombardia, I, 11 luglio 2024, n. 2132 e T.A.R. Puglia, Lecce, II, 06 agosto 2024, il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la natura eventuale del PEF nell’ambito delle concessioni. Nel dettaglio, “L’art. 182, comma 5, cit. contempla la facoltà da parte della stazione appaltante di allegare al bando di gara un modello di PEF al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione del documento. La norma dispone, altresì, che la valutazione dell’offerta dovrà avvenire tramite l’analisi del PEF, la cui presentazione sia richiesta dalla stazione appaltante. Pertanto, per la valutazione dei fatti per cui si procede, occorre partire dal suddetto assunto, ossia che il modello di PEF allegato dalla stazione appaltante è uno strumento che agevola i concorrenti nella predisposizione del proprio PEF, per aiutare i concorrenti nella preparazione del documento richiesto. In sostanza, questo documento serve come riferimento per la struttura e i contenuti del PEF facilitando la compilazione e riducendo il rischio di errori. Nella concessione il PEF si atteggia diversamente rispetto all’appalto, stante la diversità dei negozi” (Cons. Stato, V, 13 giugno 2025, n. 5196). Peraltro, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato nelle premesse, la natura facoltativa del PEF verrebbe ulteriormente confermata dall’art. 193 del Codice che, invece, impone espressamente la presentazione di un PEF asseverato solo nell’ambito delle proposte di finanza di progetto Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla