Cerca
Blog

CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI SOTTO SOGLIA: POSSIBILE L’AFFIDAMENTO DIRETTO?

Con la recente sentenza n. 1165 dello scorso 27 maggio 2025, il TAR Sicilia si è pronunciato in ordine alla possibilità di procedere con affidamento diretto, anche solo temporaneo e per motivi d’urgenza, nell’ambito delle concessioni di servizi pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, fornendo un’interpretazione rigorosa dell’articolato sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023.

Inquadramento normativo.

Anzitutto, ai sensi dell’art. 187 comma 1 del Codice “Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II”.

Prosegue poi il comma 2 precisando che “Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte”.

La disposizione, dunque, è stata richiamata dal TAR, il quale, in linea con la direttiva 2014/23/UE e con l’art. 177 del Codice, ha evidenziato che:

- l’affidatario percepisce le rette direttamente dagli utenti e si assume il rischio operativo legato alla gestione del servizio;

- la convenzione prevede la corresponsione di un canone all’ente concedente.

Questi elementi combinati, dunque, ad avviso del Collegio “qualificano il rapporto come concessione di servizi pubblici, con conseguente applicazione dell’art. 187 D.lgs. 36/2023, e non come appalto di servizi (che avrebbe potuto eventualmente rientrare nella disciplina dell’art. 50)”.

Il caso scrutinato

Nella vicenda in esame, un’IPAB aveva affidato direttamente, per un massimo di nove mesi, la gestione della casa di riposo, nelle more della definizione di una procedura negoziata sotto soglia avviata lo stesso giorno. Due operatori economici, tra cui il gestore uscente, impugnavano il provvedimento deducendo l’illegittimità dell’affidamento diretto, la violazione del principio di rotazione e l’assenza dei presupposti per derogare alla necessaria evidenza pubblica. Il TAR, accogliendo il ricorso, ha dunque (i) annullato l’affidamento diretto, (ii) dichiarato inefficace il contratto stipulato ai sensi dell’art. 121 c.p.a. e (iii) dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal gestore uscente per violazione del principio di rotazione.

I principi enunciati dal Collegio

Considerata la natura del rapporto in essere (appunto, di connessione e non di appalto), il TAR ha ribadito che:

- l’art. 187 del Codice stabilisce, per le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, la necessità di svolgere almeno una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici qualificati, ovvero, in alternativa, una procedura aperta o ristretta;

- non vi è alcuna disposizione analoga all’art. 50 per le concessioni che consenta un affidamento diretto sotto soglia;

- il principio di rotazione trova applicazione piena anche per le concessioni, così da evitare rendite di posizione del gestore uscente e garantire un effettivo ricambio concorrenziale.

Si badi, la pronuncia in esame fa seguito ad orientamenti giurisprudenziali in corso di consolidazione (la separazione rigorosa tra la disciplina degli appalti e quella delle concessioni; il primato del principio di legalità e della tutela della concorrenza, che non ammettono scorciatoie neppure per esigenze di continuità o temporaneità del servizio; la valenza cogente del principio di rotazione quale strumento per evitare stabilizzazioni di fatto dei rapporti).

Ebbene, ad avviso del Collegio, “Ne consegue che un affidamento diretto di una concessione di servizi, ancorché limitato nel tempo e motivato da urgenza, risulta radicalmente in contrasto con il dettato normativo, con violazione dei principi di trasparenza, par condicio e concorrenza”.

Si allega: sentenza TAR Sicilia, n. 1165 del 27 maggio 2025.

 

Blog

Considerati gli ultimi orientamenti formatisi sul punto, per le concessioni è sempre obbligatoria la presentazione del PEF?

Dopo le pronunce del T.A.R. Lombardia, I, 11 luglio 2024, n. 2132 e T.A.R. Puglia, Lecce, II, 06 agosto 2024, il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la natura eventuale del PEF nell’ambito delle concessioni. Nel dettaglio, “L’art. 182, comma 5, cit. contempla la facoltà da parte della stazione appaltante di allegare al bando di gara un modello di PEF al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione del documento. La norma dispone, altresì, che la valutazione dell’offerta dovrà avvenire tramite l’analisi del PEF, la cui presentazione sia richiesta dalla stazione appaltante. Pertanto, per la valutazione dei fatti per cui si procede, occorre partire dal suddetto assunto, ossia che il modello di PEF allegato dalla stazione appaltante è uno strumento che agevola i concorrenti nella predisposizione del proprio PEF, per aiutare i concorrenti nella preparazione del documento richiesto. In sostanza, questo documento serve come riferimento per la struttura e i contenuti del PEF facilitando la compilazione e riducendo il rischio di errori. Nella concessione il PEF si atteggia diversamente rispetto all’appalto, stante la diversità dei negozi” (Cons. Stato, V, 13 giugno 2025, n. 5196). Peraltro, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato nelle premesse, la natura facoltativa del PEF verrebbe ulteriormente confermata dall’art. 193 del Codice che, invece, impone espressamente la presentazione di un PEF asseverato solo nell’ambito delle proposte di finanza di progetto