Facendo seguito al blog del 17 marzo 2025, dal titolo Accessibilità digitale e Pubblica Amministrazione: una breve introduzione, presentiamo una breve analisi sullo stato dell'accessibilità digitale dei siti delle province italiane.
La normativa relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili della pubblica Amministrazione è costituita prevalentemente dalle seguenti:
- Direttiva europea 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
- Decisione di esecuzione europea 2018/1523 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
- Legge Stanca (Legge n.4/2004), recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici" e s.m.i;
- Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs n.82/2005);
- Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici;
- Linee Guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1 - Traduzione italiana autorizzata - Pubblicazione del 13 settembre 2018.
La normativa stabilisce il diritto di tutti i cittadini di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, i quali devono essere accessibili ed efficaci. Inoltre, è tutelato e garantito il diritto di accesso a tali servizi da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza previsto in Costituzione.
A tal fine, il legislatore ha previsto due punti di controllo nella normativa, che consentono di verificarne l'effettiva implementazione da parte della PA. Questi due punti sono costituiti da:
1) Pubblicazione della dichiarazione di accessibilità per ogni sito e/o app mobile (entro il 23 settembre di ogni anno), che illustra lo stato reale in termini di accessibilità, le modalità di verifica utilizzate e l'indicazione del meccanismo di feedback, finalizzato a consentire a chiunque di notificare eventuali problematiche o difetti all'Amministrazione (ai sensi dell'art. 3-quater della Legge Stanca).
2) Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità (entro il 31 marzo di ogni anno), come previsto dal par. 2 del capitolo 4 delle Linee guida AgID. Gli obiettivi sono una serie di misure di natura tecnica e organizzativa che l’Amministrazione identifica, a seguito delle analisi di accessibilità, per eliminare ogni forma di discriminazione nella fruizione dei servizi e delle informazioni.
Questi due adempimenti, se presi come tali, sono solo burocrazia inutile se non inseriti nel contesto più ampio della revisione dei servizi digitali erogati dalle PA.
Il processo sotteso alla normativa che le PA sono chiamate a svolgere è descritto nelle Linee Guida AgID e prevede:
- Analisi e valutazione dello stato dei servizi digitali, sia utilizzando strumenti semi-automatici sia attraverso il cosiddetto monitoraggio approfondito, descritto al cap. 3 delle Linee Guida. Al termine di questa fase è possibile definire la dichiarazione di accessibilità del sito web o dell'applicazione;
- La predisposizione di un progetto di conformità che comprende sia la visione generale strategica dell'evoluzione dei servizi, sia gli effettivi interventi di miglioramento dell'accessibilità dei servizi on line già disponibili. Al termine di questa fase è possibile definire in modo concreto gli obiettivi di accessibilità.
Quindi, sia la dichiarazione che gli obiettivi non sono elementi separati dalla strategia ICT dell'Amministrazione, ma ne sono una componente fondamentale. In particolare, è necessario sottolineare quanto previsto dall'art. 4 della Legge Stanca: “Nelle procedure ... per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida sono necessari, ..., Le PA non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida". Attenzione quindi a quando stipulate contratti per servizi di sviluppo: i servizi realizzati devono essere accessibili by default, pena la non accettazione da parte dell'Amministrazione.
L’analisi è stata svolta sui siti web istituzionali delle Province autonome (2), delle province (78) e delle città metropolitane (13), per un totale di 93 Enti, così ripartiti geograficamente:
- Nord: 41 Enti (2 Province Autonome, 5 Città Metropolitane, 34 Province)
- Centro: 21 Enti (2 Città Metropolitane, 19 Province)
- Sud: 31 Enti (6 Città Metropolitane, 25 Province)
L'analisi è stata svolta sui dati 2024, utilizzando come fonti:
- il sito web dell'Amministrazione, che deve contenere nel footer il link alla dichiarazione di accessibilità;
- i dati della dichiarazione di accessibilità presenti sul sito AgID - Form;
- i dati ufficiali forniti da AgID sul portale Monitoraggio Accessibilità AGID
Lo stato di conformità alla normativa è determinato dal rispetto dei requisiti previsti dalle "Linee Guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1", e si suddivide in tre categorie:
- Conforme: il sito soddisfa pienamente i requisiti tecnici richiesti.
- Parzialmente Conforme: il sito presenta varie criticità e sono presenti fino ad un massimo di 24 requisiti non soddisfatti;
- Non Conforme: il sito non rispetta un numero significativo di criteri essenziali (oltre 24 requisiti non soddisfatti).
È inoltre previsto lo Stato ND - Non disponibile, nei casi in cui non è stata reperita la dichiarazione di accessibilità sul sito istituzionale.
Risultati generali
Partiamo dal risultato generale, ovvero la distribuzione dello stato di conformità dei portali istituzionali di tutti gli Enti analizzati (93).
La situazione che si prospetta non è proprio delle migliori. Troviamo infatti, che i siti istituzionali risultano:
- Conformi - 24%
- Parzialmente Conformi - 64%
- Non Conformi - 2%
- ND - 10%.
Non è questa la sede per analizzare le tipologie di criteri non soddisfatti, ma è necessario rimarcare come ogni criterio non soddisfatto corrisponde a delle barriere digitali nei confronti di cittadini, che le PA sono chiamate a superare.
Analizziamo adesso la situazione suddivisa per distribuzione geografica. Il grafico seguente riporta i dati generali sullo stato di conformità suddiviso per Nord-Centro-Sud.
In percentuale, gli Enti del Sud presentano la percentuale più alta di siti conformi. In termini assoluti, il Sud si presenta con 10 Enti conformi, rispetto ai 9 del Nord e ai 3 del Centro. Tuttavia, il Sud si presenta prima in classifica anche per quanto riguarda le informazioni non disponibili, con 6 Enti, rispetto a 2 del Nord e 1 del Centro. Per quanto riguarda i siti non conformi, abbiamo un ex equo, con 1 Ente al Nord e 1 al Sud.
Per quanto riguarda gli Enti del Nord, abbiamo la seguente situazione.
Per quanto riguarda gli Enti del Centro
e quelli del Sud.
Per quanto riguarda lo stato di conformità per tipologia di Enti (Province Autonome, Città metropolitane, Province), le seguenti figure illustrano la situazione.
Per le Province Autonome (2), la situazione è di conformità parziale, come riportato nella figura sotto.
Per le Città Metropolitane (13) la situazione presenta dati più incoraggianti, con il 15% (2 Enti su 13) Conformi
mentre per le Province (78), addirittura il 26% (20 Enti) si dichiara Conforme.
I dati sopra riportati riportano una situazione piuttosto variegata e non priva di eccellenza come di criticità. Non entriamo nel merito delle dichiarazioni di accessibilità (magari faremo un articolo ad hoc sugli Enti che si dichiarano Conformi), ma per le Amministrazioni che si dichiarano Parzialmente Conformi o addirittura Non Conformi, la data del 31 marzo per la definizione degli obiettivi di accessibilità si presenta come necessaria per definire un programma di adeguamento dei propri servizi digitali.
Gli obiettivi di digitalizzazione previsti nel PIAO devono essere collegati agli obiettivi di accessibilità, altrimenti sono privi di un loro elemento fondamentale, previsto dalla normativa e soprattutto necessario a superare le barriere digitale per tutti i cittadini. L'accessibilità è un diritto, è valore pubblico nel vero senso del termine e se non viene considerato, forse è necessario rivedere le priorità.