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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE: CHI PUÒ PARTECIPARE? E CON QUALI REQUISITI?

Con il recente parere n. 3184 del 27 febbraio 2025 il Supporto Giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in ordine ai soggetti ammessi alla verifica della progettazione e sulla natura obbligatoria o discrezionale dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con particolare riferimento ai lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria. Di seguito il quesito posto: “In caso di affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia art. 14, oltre ai soggetti di cui all’art. 66 del Codice, possono partecipare gli organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO 17020 di tipo A, B e C, oppure solo gli organismi di controllo di tipo A e C? Sempre con riferimento all’affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni e fino alla soglia art. 14, si chiede di chiarire se i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 38 All. I.7 siano da considerarsi requisiti minimi obbligatori oppure se sia possibile, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, scegliere di non richiedere requisiti di capacità economica e finanziaria”.

Inquadramento normativo

Anzitutto, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 1, dell’allegato I.7 del Codice, ed ai sensi di quanto disposto dl successivo art. 42, “la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati”. Quanto ai soggetti cui può essere affidata siffatta verifica, prosegue il comma 2 prevedendo che:

a. per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b. per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del Codice, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 66 del Codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

c. per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del Codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d. per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 15, comma 6, del Codice.

Ebbene, secondo il Supporto, stante quanto previsto dal combinato disposto delle menzionate disposizioni, per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria la verifica può essere affidata esternamente a (i) organismi accreditati ai sensi della UNI CEI ISO 17020 di tipo A e C e (ii) a soggetti di cui all’art. 66 del Codice che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità. Secondo il MIT, dunque, gli organismi di ispezione di tipo B (che operano all’interno di organizzazioni con altri compiti) sono esclusi dall’affidamento esterno. Al contrario, le stazioni appaltanti che dispongono di una propria struttura accreditata come organismo di ispezione di tipo B oppure di un sistema interno di controllo della qualità, possono svolgere la verifica senza necessità di esternalizzarla.

Si segnala, per completezza, che le disposizioni non sono state oggetto di intervento da parte del Correttivo.

Sui requisiti minimi di partecipazione

Quanto ai requisiti minimi di partecipazione, l’art. 38 dell’allegato I.7 del Codice, al comma 1, dispone che: “I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a. fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto relativo ai predetti servizi;

b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143”.

Peraltro, se da una parte il comma 3, art. 36, Allegato I.7, del Codice prevede che “Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell’articolo 35, si intende un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001”, dall’altra l’unica modalità prevista per la conformità del sistema ai requisiti della 9001 è il possesso di un certificato rilasciato da ente di certificazione accreditato.

Le conclusioni

Secondo il Supporto Giuridico, dunque:

- chi può partecipare all’affidamento esterno della verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia UE? Solo organismi di tipo A e C accreditati UNI CEI ISO 17020 o soggetti con sistema interno di controllo qualità;

- quando la stazione appaltante può evitare l’esternalizzazione? Se dispone di una struttura accreditata di tipo B o di un sistema interno di qualità;

- i requisiti economici e tecnico-organizzativi sono facoltativi? Non sono facoltativi, ma devono sempre essere rispettati, con possibilità di integrazioni proporzionate.

Si allega: parere MIT n. 3184/2025.

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In caso di servizio di progettazione, è ammissibile l’utilizzo del medesimo requisito – nella specie, di capacità economico e finanziaria – sia da parte della società di ingegneria sia da parte del professionista suo dipendente?

Quanto già precedentemente chiarito dall’ANAC nella delibera n. 290 del 1 aprile 2020, reso in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato anche sotto la vigenza del nuovo Codice. Nel dettaglio, il Collegio ha ricordato che “lo stesso requisito non può essere fatto valere sia dall’associazione che dal professionista”, ritenendo opportuna l’adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti. E ciò, al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti (Consiglio di Stato, sez. V, 04/04/2023 n. 3461)