Andrea Gandino 10 Mesi Fa Nel caso di specie il disciplinare di gara prevedeva esplicitamente il divieto di partecipazione simultanea dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata: più in generale, alla luce della disciplina dell’avvalimento contenuta nel Codice dei contratti pubblici è possibile ammettere delle deroghe a tale divieto? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 10 Mesi Fa Se prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, l’art. 104 del Codice prevedeva al comma 12 un divieto incondizionato ed aprioristico per l’impresa ausiliaria di partecipare autonomamente come offerente nella medesima procedura di gara cui prende parte l’operatore economico che si avvale delle sue capacità, l’art. 34, comma 1, lett. b) del Correttivo, recependo le contestazioni della Commissione europea circa l’incompatibilità di tale disposizione con il principio di proporzionalità e di concorrenza, l’ha riformulata prevedendo che, nei casi di avvilimento premiale, tale divieto possa operare “salvo che [l’impresa ausiliaria] non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile”: l’eventuale conflitto di interessi deve, quindi, essere sempre provato in concreto dalla stazione appaltante, che non può precludere in assoluto ad un offerente (l'impresa ausiliaria) la possibilità di provare che la relazione esistente con un altro partecipante (l'impresa ausiliata) alla medesima gara non risulti affatto distorsiva della concorrenza nell’ambito della stessa. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 10 Mesi Fa Se prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, l’art. 104 del Codice prevedeva al comma 12 un divieto incondizionato ed aprioristico per l’impresa ausiliaria di partecipare autonomamente come offerente nella medesima procedura di gara cui prende parte l’operatore economico che si avvale delle sue capacità, l’art. 34, comma 1, lett. b) del Correttivo, recependo le contestazioni della Commissione europea circa l’incompatibilità di tale disposizione con il principio di proporzionalità e di concorrenza, l’ha riformulata prevedendo che, nei casi di avvilimento premiale, tale divieto possa operare “salvo che [l’impresa ausiliaria] non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile”: l’eventuale conflitto di interessi deve, quindi, essere sempre provato in concreto dalla stazione appaltante, che non può precludere in assoluto ad un offerente (l'impresa ausiliaria) la possibilità di provare che la relazione esistente con un altro partecipante (l'impresa ausiliata) alla medesima gara non risulti affatto distorsiva della concorrenza nell’ambito della stessa. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla