Andrea Gandino 7 Mesi Fa Che cosa succede, quindi, se il contratto di avvalimento non indica specificatamente le risorse concretamente messe a disposizione dell’operatore economico? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 7 Mesi Fa Ai sensi dell’art. 104, comma 1, secondo periodo del Codice, un contratto di avvalimento carente dell’indicazione specifica delle concrete risorse e capacità messe a disposizione dell’ausiliato dall’impresa ausiliaria non potrebbe che essere dichiarato nullo, in quanto presenterebbe un oggetto non determinato né determinabile. Come hanno evidenziato i giudici di Palazzo Spada nella sentenza in esame, la sopracitata norma “prescrive a pena di nullità l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico con riguardo ad ogni tipologia di avvalimento”. Pertanto, è invalido un qualsiasi contratto in cui l’ausiliaria si limiti ad affermare laconicamente che si impegnerà a mettere a disposizione del concorrente il proprio complesso aziendale di beni e risorse tecnico-organizzative ovvero a richiamare semplicemente il certificato richiesto dal disciplinare di gara, senza altro specificare: a nulla rileva, d’altronde, che l’oggetto del contratto di avvalimento potrebbe essere determinato per relationem, in quanto da un semplice richiamo non sarebbe comunque possibile comprendere quali precisi accorgimenti, risorse o assetti aziendali saranno messi a disposizione dell’operatore al fine di raggiungere effettivamente e concretamente l’obiettivo della parità di genere per ottenere, in sede di valutazione della propria offerta, il punteggio premiale. Ciò, in quanto dalla stessa nozione di certificazione della parità di genere, che fa esplicito riferimento all’adozione di politiche e misure concrete, all’insegna di un superamento di quella “concezione meramente contabilistica” che prima caratterizzava il settore dell’evidenza pubblica, oggi valorizzato invece quale “strumento di tutela di interessi pubblici anche ulteriori e diversi rispetto a quelli tradizionalmente connaturati alla contrattualistica pubblica”, discende senza dubbio “la necessità (...) che la stipula di un contratto di avvalimento “premiale” relativo alla certificazione di genere non si risolva in un’operazione meramente formale ma assuma, piuttosto, connotati di realtà e concretezza e che, a tal fine, lo stesso individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione, che non risultano, nel caso di specie, messi concretamente a disposizione dell’ausiliato”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 7 Mesi Fa Ai sensi dell’art. 104, comma 1, secondo periodo del Codice, un contratto di avvalimento carente dell’indicazione specifica delle concrete risorse e capacità messe a disposizione dell’ausiliato dall’impresa ausiliaria non potrebbe che essere dichiarato nullo, in quanto presenterebbe un oggetto non determinato né determinabile. Come hanno evidenziato i giudici di Palazzo Spada nella sentenza in esame, la sopracitata norma “prescrive a pena di nullità l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico con riguardo ad ogni tipologia di avvalimento”. Pertanto, è invalido un qualsiasi contratto in cui l’ausiliaria si limiti ad affermare laconicamente che si impegnerà a mettere a disposizione del concorrente il proprio complesso aziendale di beni e risorse tecnico-organizzative ovvero a richiamare semplicemente il certificato richiesto dal disciplinare di gara, senza altro specificare: a nulla rileva, d’altronde, che l’oggetto del contratto di avvalimento potrebbe essere determinato per relationem, in quanto da un semplice richiamo non sarebbe comunque possibile comprendere quali precisi accorgimenti, risorse o assetti aziendali saranno messi a disposizione dell’operatore al fine di raggiungere effettivamente e concretamente l’obiettivo della parità di genere per ottenere, in sede di valutazione della propria offerta, il punteggio premiale. Ciò, in quanto dalla stessa nozione di certificazione della parità di genere, che fa esplicito riferimento all’adozione di politiche e misure concrete, all’insegna di un superamento di quella “concezione meramente contabilistica” che prima caratterizzava il settore dell’evidenza pubblica, oggi valorizzato invece quale “strumento di tutela di interessi pubblici anche ulteriori e diversi rispetto a quelli tradizionalmente connaturati alla contrattualistica pubblica”, discende senza dubbio “la necessità (...) che la stipula di un contratto di avvalimento “premiale” relativo alla certificazione di genere non si risolva in un’operazione meramente formale ma assuma, piuttosto, connotati di realtà e concretezza e che, a tal fine, lo stesso individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione, che non risultano, nel caso di specie, messi concretamente a disposizione dell’ausiliato”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla