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APPALTO DA AFFIDARE ATTRAVERSO LO SDAPA: LA PARTECIPAZIONE È SUBORDINATA ALL’ABILITAZIONE DELL’OE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Con una recente pronuncia del 17 gennaio 2025, n. 111, il TAR Palermo ha ritenuto pienamente legittimo l’eventuale annullamento della gara, quando la SA si rende conto che, in base all’oggetto del servizio da affidare, sia necessario ricorrere a una CUC o al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) sulla piattaforma telematica di Consip. Secondo il Collegio, inoltre, la partecipazione alla procedura, trattandosi di un appalto specifico, risulterebbe subordinata all’abilitazione dell’OE al Sistema Dinamico.

Inquadramento normativo

L’art. 32 del Codice, nel disciplinare i “Sistemi dinamici di acquisizione”, prevede ai commi 7 e 8 che: “7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 89 e all’articolo 165. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta”

Trattasi, a ben vedere, di una disciplina che non presenta carattere di novità rispetto al previgente Codice, ricalcando quanto previsto dall’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016. La stessa Relazione al nuovo Codice precisa infatti che l’art. 32 “rappresenta la trasposizione fedele dell’art. 34 della direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24, per cui se ne conserva il testo previsto dall’ art. 55 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. La norma nazionale riflette pertanto, pedissequamente, la previsione contenuta nell’art. 34, co. 6, della direttiva n. 2024/24/UE, ai sensi della quale “le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 54.

La recente pronuncia del TAR Sicilia

Nel caso scrutinato il Collegio ha respinto un ricorso contro l’annullamento della delibera di indizione di una procedura aperta ex art. 71 d.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di un servizio di portierato in edifici ospedalieri, disposta dalla stazione appaltante ritenendo di non poter espletare la gara. E ciò, in quanto non aveva verificato l’esistenza di Convenzioni/Accordi quadro per la Regione, né la possibilità di ricorrere al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) sulla piattaforma telematica di Consip.

Dopo aver ricordato che “l’art. 32 disciplina le due fasi nella considerazione della diversa funzione tra ammissione allo SDAPA e partecipazione agli appalti specifici: la prima, volta a selezionare un gruppo di imprese candidabili a prendere parte agli appalti specifici di volta in volta indetti; la seconda, preordinata a individuare la migliore impresa alla quale aggiudicare la specifica commessa”, il TAR ha respinto il ricorso presentato stante il contegno della stessa istante, che non ha curato in tempo la presentazione della domanda di ammissione alla prima fase di tale sistema, interamente gestito da Consip S.p.A.

Nel dettaglio, secondo il Collegio l’art. 32, co. 8, nel prevedere che le stazioni appaltanti invitano alle procedure di appalto specifico “tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione”, fa chiaramente riferimento agli operatori economici già “ammessi” allo SDAPA (e non in fase di ammissione) al momento dell’invio della lettera di invito. Inoltre, ad avviso del TAR, tale comma andrebbe letto e interpretato in combinato disposto con il precedente comma 7, il quale rende chiaro che al momento dell’indizione dell’appalto specifico, la platea degli operatori potenzialmente da invitare debba essere esattamente già individuata. Del tutto coerentemente, infatti, la disposizione preclude la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione nel caso in cui siano stati già inviati gli inviti per il primo appalto specifico.

Il Collegio ha dunque respinto il ricorso sulla base del fatto che: (i) la SA ha osservato puntualmente le regole del sistema dinamico secondo quanto previsto dal capitolato SDAPA, dando ampia e generale pubblicità sia nella prima fase dell’indizione dello SDAPA, sia in quella successiva di vero e proprio confronto competitivo fra i vari operatori economici candidatisi alle future possibilità di affidamento e (ii) l’impossibilità di invitare l’OE è dipesa esclusivamente dalla mancata presentazione della domanda di ammissione allo SDAPA e, dunque, dal mancato inserimento nel gruppo di imprese astrattamente idonee a prendere parte ad appalti specifici.

E ciò, ricordando comunque che “La tutela della concorrenza nel settore dei contratti pubblici implica, anche la capacità dell’impresa di stare sul mercato offrendo prodotti competitivi per soddisfare una domanda pubblica qualificata, in relazione ai sottostanti interessi della collettività”.

 

Si allega: sentenza TAR Sicilia, n. 111/2025.

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Stante quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del Codice in ordine all’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte, l’inciso “tutti i partecipanti ammessi” fa riferimento solo a quelli che risultino essere stati accreditati sulla piattaforma prima dell’invio delle lettere di invito?

Anzitutto è bene precisare che la norma in questione non prevede espressamente un termine massimo entro cui gli operatori economici debbano ottenere l’accreditamento. Questa, infatti, si limita a prevedere che l’invito deve essere inviato a “tutti i soggetti ammessi”, senza ulteriori specificazioni.

Come chiarito dalla giurisprudenza, l’applicazione del principio di accesso al mercato e concorrenza ex art. 3 d.lgs. 36/2023 – che in base all’art. 4 d.lgs. 36/2023 si pone come privilegiato canone ermeneutico, che deve guidare l’interprete nella ricostruzione di tutte le norme del codice – impone di interpretare l’art. 32 comma 8 nel senso che il limite temporale massimo va individuato solo in relazione al termine previsto per la presentazione delle offerte, unico parametro certo e inequivoco, nonché coerente con il principio di massima partecipazione. Sicché, “tutti i soggetti ammessi allo SDAPA prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte devono poter partecipare alla gara, dal momento che l’effetto a cui le stese si espongono in tale evenienza, in applicazione del principio di autoresponsabilità, è unicamente quello di dover rispettare comunque i termini perentori, senza possibilità di proroghe” (TAR Napoli, sez. III, 29.03.2024, n. 444).