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ANAC: INDICAZIONI OPERATIVE IN TEMA DI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE POST CORRETTIVO

Con il Comunicato del Presidente dello scorso 7 maggio, l’ANAC ha fornito alcune importanti delucidazioni sull'applicazione delle disposizioni relative agli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, soprattutto alla luce delle recenti novità introdotte dal Correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024. Più nello specifico, l’Autorità ha cercato di chiarire una serie di aspetti che, nella prassi operativa, avevano sollevato alcune perplessità tra le stazioni appaltanti egli enti concedenti, primi tra tutti la quantificazione dell’ammontare dell’incentivo nonché le modalità ed i criteri di erogazione dello stesso, definendone altresì con più nettezza l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.

Inquadramento normativo

In tema di incentivi per le funzioni tecniche, ossia dei fondi che devono essere stanziati dalla stazione appaltante in quanto destinati a retribuire i tecnici dipendenti dell'ente che abbiano prestato il proprio servizio nello svolgimento di attività volte alla conclusione di appalti, servizi e forniture, quali quelle di programmazione e progettazione, la norma di riferimento, come anticipato, è l’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023: chiaramente, la ratio sottostante alla previsione di questa misura è da ricercare nella volontà del legislatore di stimolare, attraverso una corretta erogazione di questa forma di incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione, in modo tale da assicurare altresì un risparmio di spesa dovuto al mancato ricorso a professionisti esterni per lo svolgimento di tali attività essenziali, coerentemente con i principi di economicità ed efficienza che dovrebbero ispirare l’attività amministrativa in tutte le sue estrinsecazioni. La norma in esame, che disciplina l’erogazione di questi fondi, dispone, invero, che “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbono destinare “ risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”. Si ammette, comunque, “ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse (...), la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”. Nello specifico, il sopracitato comma 5 prevede che “ il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 , escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7”: ai sensi dei due successivi commi, questa porzione di risorse deve dunque essere impiegata dalla stazione appaltante per l’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, “anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture ; b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa ; c) l’efficientamento informatico , con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”, nonché per finanziare attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi e delle singole procedure, corsi di specializzazione del personale incaricato di svolgere funzioni tecniche e, infine, per assicurare la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Il comma 3 stabilisce, poi, che l’80 per cento delle risorse così stanziate “ è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori”, chiarendo che, in ogni caso, “ gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”. È importante evidenziare, a tal proposito, che al comma 4 è stato recentissimamente aggiunto, ad opera del nuovo “Decreto Infrastrutture” di cui al d.l. n. 73/2025, un ultimo periodo che precisa, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali, che “ l'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico”, specificando che ” le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale , in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari”. In particolare, il richiamato Allegato I.10 contiene l’elencazione tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione di tali appositi incentivi, ossia attività di: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto; redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell’esecuzione; collaboratori del direttore dell’esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; esecuzione regolare; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario). Da ultimo, alla luce delle novelle del Correttivo, è stata inserita nel novero delle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare anche l’attività di coordinamento dei flussi informativi, coerentemente con quanto disposto in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.

I chiarimenti dell’ANAC

Con il soprammenzionato Comunicato del Presidente, che richiama il precedente parere di funzione consultiva n. 14 dello scorso 9 aprile, l’Autorità ha innanzitutto ribadito, sul punto dell’ambito di applicazione della norma in esame, che “ le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice”, dal momento che “l’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge”. Si ricorda, poi, che a seguito del Correttivo la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo , mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”. Altro punto interessante chiarito è che spetta alle singole stazioni appaltanti ed agli enti concedenti stabilire, secondo i rispettivi ordinamenti, i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle somme destinate al proprio personale che svolge tali funzioni, dal momento che è venuto meno, nel nuovo quadro normativo, l’obbligo di adottare un apposito regolamento e di costituire un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini della distribuzione degli incentivi, ferma restando, comunque, “la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale” e che “ il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. b) del Codice.

Si allega il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 maggio 2025.

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Il nuovo comma 4 dell’art. 45 del Codice può essere già applicato anche in relazione a procedure ancora in corso, avviate prima dell’intervento del nuovo Decreto Infrastrutture?

Il quarto comma dell’art. 45 del Codice, introdotto dal Decreto Infrastrutture, entrato in vigore lo scorso 28 maggio, ha previsto, recependo e chiarendo ulteriormente la portata di alcune modifiche già apportate dal d.lgs. n. 209/2024, la corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale. Se è vero che, alla luce del principio di irretroattività, non si può che escludere a priori l’applicabilità della disposizione in esame alle procedure di gara ormai chiuse, alcune perplessità possono sorgere in relazione alle procedure ancora in corso, avviate prima del 28 maggio 2025: fermo restando che a tal proposito viene in rilievo, più specificamente, il momento di redazione della determina di impegno di spesa per gli incentivi (che si inserisce nella più generale definizione del quadro economico dell’intervento), si ritiene plausibile che la nuova norma debba ritenersi immediatamente applicabile, dunque anche alle procedure in corso ed ancora non conclusesi. D’altronde, l’art. 45 non è ricompreso nel novero di disposizioni per cui l’art. 225 prevede speciali regole transitorie e di coordinamento, cosicché, ai sensi del comma 16 dello stesso, ‟a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 (...) laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati”, ossia a decorrere dal 1º luglio 2023: dunque, dal momento che nessun rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 45 si desume dal dettato codicistico, già nella sua versione originaria, si può concludere che parimenti, nel silenzio del legislatore sul punto anche nei suoi più recenti interventi, la disposizione, anche nella sua attuale formulazione, possa ritenersi immediatamente applicabile. Ciò, in attesa di una più definitiva e precisa risposta sul punto, soprattuto in termini di coordinamento con la disciplina relativa alla predisposizione del quadro economico.