Andrea Gandino 8 Mesi Fa Il nuovo comma 4 dell’art. 45 del Codice può essere già applicato anche in relazione a procedure ancora in corso, avviate prima dell’intervento del nuovo Decreto Infrastrutture? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 8 Mesi Fa Il quarto comma dell’art. 45 del Codice, introdotto dal Decreto Infrastrutture, entrato in vigore lo scorso 28 maggio, ha previsto, recependo e chiarendo ulteriormente la portata di alcune modifiche già apportate dal d.lgs. n. 209/2024, la corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale. Se è vero che, alla luce del principio di irretroattività, non si può che escludere a priori l’applicabilità della disposizione in esame alle procedure di gara ormai chiuse, alcune perplessità possono sorgere in relazione alle procedure ancora in corso, avviate prima del 28 maggio 2025: fermo restando che a tal proposito viene in rilievo, più specificamente, il momento di redazione della determina di impegno di spesa per gli incentivi (che si inserisce nella più generale definizione del quadro economico dell’intervento), si ritiene plausibile che la nuova norma debba ritenersi immediatamente applicabile, dunque anche alle procedure in corso ed ancora non conclusesi. D’altronde, l’art. 45 non è ricompreso nel novero di disposizioni per cui l’art. 225 prevede speciali regole transitorie e di coordinamento, cosicché, ai sensi del comma 16 dello stesso, ‟a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 (...) laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati”, ossia a decorrere dal 1º luglio 2023: dunque, dal momento che nessun rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 45 si desume dal dettato codicistico, già nella sua versione originaria, si può concludere che parimenti, nel silenzio del legislatore sul punto anche nei suoi più recenti interventi, la disposizione, anche nella sua attuale formulazione, possa ritenersi immediatamente applicabile. Ciò, in attesa di una più definitiva e precisa risposta sul punto, soprattuto in termini di coordinamento con la disciplina relativa alla predisposizione del quadro economico. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 8 Mesi Fa Il quarto comma dell’art. 45 del Codice, introdotto dal Decreto Infrastrutture, entrato in vigore lo scorso 28 maggio, ha previsto, recependo e chiarendo ulteriormente la portata di alcune modifiche già apportate dal d.lgs. n. 209/2024, la corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale. Se è vero che, alla luce del principio di irretroattività, non si può che escludere a priori l’applicabilità della disposizione in esame alle procedure di gara ormai chiuse, alcune perplessità possono sorgere in relazione alle procedure ancora in corso, avviate prima del 28 maggio 2025: fermo restando che a tal proposito viene in rilievo, più specificamente, il momento di redazione della determina di impegno di spesa per gli incentivi (che si inserisce nella più generale definizione del quadro economico dell’intervento), si ritiene plausibile che la nuova norma debba ritenersi immediatamente applicabile, dunque anche alle procedure in corso ed ancora non conclusesi. D’altronde, l’art. 45 non è ricompreso nel novero di disposizioni per cui l’art. 225 prevede speciali regole transitorie e di coordinamento, cosicché, ai sensi del comma 16 dello stesso, ‟a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 (...) laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati”, ossia a decorrere dal 1º luglio 2023: dunque, dal momento che nessun rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 45 si desume dal dettato codicistico, già nella sua versione originaria, si può concludere che parimenti, nel silenzio del legislatore sul punto anche nei suoi più recenti interventi, la disposizione, anche nella sua attuale formulazione, possa ritenersi immediatamente applicabile. Ciò, in attesa di una più definitiva e precisa risposta sul punto, soprattuto in termini di coordinamento con la disciplina relativa alla predisposizione del quadro economico. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla