Andrea Gandino 8 Mesi Fa Ferma restando l’inapplicabilità delle nuove disposizioni in materia di equo compenso, che cosa succede se nell’ambito di contratti attuativi di un accordo quadro, concluso prima del 31 dicembre 2024, l'equilibrio contrattuale risulta irrimediabilmente compromesso? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 8 Mesi Fa Sempre il d.lgs. n. 209/2024 ha introdotto un nuovo comma 5-bis all’art. 59 del Codice, a mente del quale “quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula” inoltre, sempre lo stesso comma precisa che “quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice”. Tale disposizione - la quale prevede che, se in fase di stipula o esecuzione di un contratto attuativo derivante da un accordo quadro, l'equilibrio contrattuale non si possa preservare o ripristinare con una rinegoziazione di buona fede, si possa non procedere alla stipula o risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta - può ragionevolmente ritenersi applicabile a tutti i contratti attuativi stipulati dopo il 31 dicembre 2024, ivi compresi quelli riferiti ad accordi quadro conclusi anteriormente a tale data: ciò, alla luce di una lettura estensiva ispirata ai principi generali del Codice (e del codice civile, cui in materia di stipula del contratto e di esecuzione dello stesso le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 rinviano esplicitamente), dal momento che questa norma si inserisce perfettamente nel novero di quelle che disciplinano misure volte a garantire il rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, ossia la rinegoziazione secondo buona fede e, ove non sia comunque possibile preservare tale equilibrio, la possibilità di invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 8 Mesi Fa Sempre il d.lgs. n. 209/2024 ha introdotto un nuovo comma 5-bis all’art. 59 del Codice, a mente del quale “quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula” inoltre, sempre lo stesso comma precisa che “quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice”. Tale disposizione - la quale prevede che, se in fase di stipula o esecuzione di un contratto attuativo derivante da un accordo quadro, l'equilibrio contrattuale non si possa preservare o ripristinare con una rinegoziazione di buona fede, si possa non procedere alla stipula o risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta - può ragionevolmente ritenersi applicabile a tutti i contratti attuativi stipulati dopo il 31 dicembre 2024, ivi compresi quelli riferiti ad accordi quadro conclusi anteriormente a tale data: ciò, alla luce di una lettura estensiva ispirata ai principi generali del Codice (e del codice civile, cui in materia di stipula del contratto e di esecuzione dello stesso le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 rinviano esplicitamente), dal momento che questa norma si inserisce perfettamente nel novero di quelle che disciplinano misure volte a garantire il rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, ossia la rinegoziazione secondo buona fede e, ove non sia comunque possibile preservare tale equilibrio, la possibilità di invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla