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ANAC: INDICAZIONI OPERATIVE IN TEMA DI EQUO COMPENSO POST CORRETTIVO

Tra le modifiche e novità più interessanti recentemente introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 spiccano le disposizioni relative ai compensi per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, di cui all’art. 41 del Codice degli appalti, soprattutto data la loro pesante incidenza sull’equilibrio economico contrattuale: sul punto, numerose sono le perplessità sorte in sede operativa circa il regime transitorio da seguire in applicazione della nuova disciplina dell’equo compenso, specie con riferimento alle procedure di gara bandite prima dell’entrata in vigore del Correttivo.

Inquadramento normativo

La disciplina sull’equo compenso nell’impianto codicistico è contenuta, come anticipato, nell’art. 41, più specificamente a partire dal comma 15, che, per quanto attiene alle “ modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura (...)”, rinvia all’allegato I.13 - rubricato “ Determinazione dei parametri per la progettazione” ed all’interno del quale vengono recepite le tabelle ministeriali aggiornate relative ai corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell’equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale e procedendo all’attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Il successivo comma 15- bis, introdotto dal Correttivo, specifica che “ i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili”; il passaggio forse più pregnante ed innovativo è rappresentato, però, dal secondo periodo, a mente del quale “le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri : a) per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso , secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento”. Per attenuare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, dunque, la stazione appaltante è tenuta a stabilire un tetto massimo del 30% per il punteggio economico: questa impostazione, frutto di un compromesso ragionevole, si prefigge di garantire il principio dell’equa remunerazione del progettista, bilanciandolo con l’altrettanto importante esigenza di una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine di valorizzare il più possibile nell’affidamento gli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio, coerentemente con lo spirito sotteso all’intero impianto del d.lgs. n. 36/2023. Ai sensi del comma 15- ter, poi, all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano comunque le norme sulla verifica di anomalia dell’offerta; infine, il comma 15-quater, anch’esso una novità, precisa che “per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento”. Com’è risaputo, l’intervento del Correttivo sul punto si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43, che ha dettato nuove indicazioni anche in materia di equo compenso delle prestazioni professionali - nell’ottica di garantire un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale, in conformità ai compensi previsti dai vari ordini professionali -, in ordine alla cui applicabilità anche nel settore degli appalti pubblici si erano formati due differenti ed opposti orientamenti interpretativi, l’uno favorevole alla piena operatività delle previsioni dettate dalla normativa speciale in materia di equo compenso anche in questo ambito (ex plurimis, TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 e TAR Lazio, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580), l’altro a sostegno, invece, di una sostanziale incompatibilità tra i due sistemi normativi, con conseguente esclusione dell’applicazione delle regole ivi definite alle procedure di gara ad evidenza pubblica (ex plurimis, TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494, TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483). A fronte del difficile coordinamento tra le disposizioni del Codice e quelle della sopracitata legge, il legislatore ha così deciso di intervenire su questo delicato ambito tematico nell’ottica di dettare una nuova e più chiara normativa, capace di conciliare il rispetto dei principi dell’equo compenso con la promozione del principio di concorrenzialità proprio della disciplina in materia di appalti (anche se, come già evidenziato in una precedente occasione dall’ANAC, la nuova disciplina non risolve del tutto i problemi in materia, dal momento che si applica con esclusivo riferimento ai servizi di ingegneria e di architettura, senza nulla prevedere per le altre prestazioni intellettuali). Come ben evidenziato sul punto nella relazione illustrativa del Correttivo, “ configurato in questi termini, il regime dell’equo compenso previsto per i servizi di ingegneria e architettura, così come operante nel settore degli appalti pubblici non derogherebbe, bensì «integrerebbe il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale di  derivazione eurounitaria (artt. 49, 56, 101 TFUE, 15 della dir. 2006/123/CE), e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica all’uopo codificato, quale, appunto, quello dell’anomalia dell’offerta con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione » (TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 48)”.

Regime transitorio: l’interessante chiarimento dell’ANAC

A fronte degli interrogativi posti da una stazione appaltante - che aveva avviato, prima dell’entrata in vigore del Correttivo, una procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento triennale di accordi quadro con più operatori economici per servizi tecnici, applicando un prezzo fisso e criterio OEPV fondato esclusivamente sulla qualità tecnica - circa la possibilità, nel caso di un accordo quadro, di rinegoziare le condizioni economiche prima della stipula dei contratti attuativi, anche al fine di ridurre la spesa pubblica, applicando retroattivamente le nuove disposizioni, nonché di agire sul “quinto d’obbligo” per modificare i valori contrattuali prima della stipula dei contratti stessi, l’Autorità, adita in funzione consultiva, ha negato tale facoltà confermando, anche in questa occasione, la doverosa applicazione del principio tempus regit actum, in forza del quale una procedura non può che restare soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del relativo bando di gara, anche per quanto concerne i successivi accordi attuativi. Pertanto, le nuove disposizioni in esame non possono trovare applicazione alle gare bandite prima del 31 dicembre 2024: del resto, “ la rinegoziazione con gli aggiudicatari, dei termini economici dell’appalto, per conseguire una riduzione del valore dei singoli accordi quadro (...) potrebbe costituire una modifica sostanziale alle condizioni di aggiudicazione dell’accordo quadro, non coerente con le disposizioni dell’art. 59”, anzi esplicitamente vietata dallo stesso. In altre parole, le norme applicabili ai contratti attuativi sono quelle vigenti non alla stipula degli stessi, bensì alla data di pubblicazione del bando, cosicché le condizioni economiche dell’accordo quadro non sono modificabili salvo nei limiti dell’art. 59 del Codice, dal momento che la stazione appaltante rimane vincolata alla lex specialis iniziale, anche se gli accordi attuativi dello stesso vengono stipulati dopo l’entrata in vigore del Correttivo.

Si allega il parere dell’ANAC del 16 aprile 2025, n. 16 (funzione consultiva).

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Ferma restando l’inapplicabilità delle nuove disposizioni in materia di equo compenso, che cosa succede se nell’ambito di contratti attuativi di un accordo quadro, concluso prima del 31 dicembre 2024, l'equilibrio contrattuale risulta irrimediabilmente compromesso?

Sempre il d.lgs. n. 209/2024 ha introdotto un nuovo comma 5-bis all’art. 59 del Codice, a mente del quale “quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula” inoltre, sempre lo stesso comma precisa che “quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice”. Tale disposizione - la quale prevede che, se in fase di stipula o esecuzione di un contratto attuativo derivante da un accordo quadro, l'equilibrio contrattuale non si possa preservare o ripristinare con una rinegoziazione di buona fede, si possa non procedere alla stipula o risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta - può ragionevolmente ritenersi applicabile a tutti i contratti attuativi stipulati dopo il 31 dicembre 2024, ivi compresi quelli riferiti ad accordi quadro conclusi anteriormente a tale data: ciò, alla luce di una lettura estensiva ispirata ai principi generali del Codice (e del codice civile, cui in materia di stipula del contratto e di esecuzione dello stesso le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 rinviano esplicitamente), dal momento che questa norma si inserisce perfettamente nel novero di quelle che disciplinano misure volte a garantire il rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, ossia la rinegoziazione secondo buona fede e, ove non sia comunque possibile preservare tale equilibrio, la possibilità di invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.