Andrea Gandino 8 Mesi Fa Nel caso in cui sussistano tanto un segreto tecnico-commerciale quanto l'effettivo interesse ostensivo di un altro operatore al fine dell’esercizio del proprio diritto di difesa, dunque, prevale sempre quest’ultimo? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 8 Mesi Fa Come anticipato, l’ipotesi di cui all’art. 35, comma 5 del Codice si configura allorquando si ravvisi la sussistenza tanto di un segreto tecnico-commerciale sul documento di cui uno degli operatori collocatisi nei primi cinque posti abbia richiesto l’oscuramento quanto della necessità, per un altro operatore, di prendere visione di quanto oscurato per l’esercizio del proprio diritto di difesa. Sul punto, si pone, come accennato, un dubbio di compatibilità del diritto italiano con quello dell’Unione europea, poiché mentre ai sensi del primo in tale specifica ipotesi il conflitto dovrebbe inderogabilmente essere risolto in favore del diritto di difesa, tramite l’accoglimento dell’istanza di accesso alla documentazione, pur contenente segreti tecnici o commerciali, secondo il diritto eurounitario sarebbe invece necessario mettere in atto ulteriori modalità di bilanciamento tra gli interessi contrapposti, tenendo conto altresì dell’esigenza di non divulgare i segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, fermo restando che alla luce del chiaro dato normativo la configurabilità di un segreto tecnico o commerciale è presupposto indefettibile affinché operi l’eccezione alla regola della reciproca messa a disposizione delle offerte fra i primi cinque classificati, può dirsi abbastanza pacificamente che, nel nostro ordinamento, ove detto presupposto non sia configurabile non può che applicarsi la regola, che opera per forza propria e non per il tramite della “eccezione alla eccezione” di altrui interessi difensivi da tutelare, sicché quest’ultima non viene in rilievo: in altre parole, in assenza di un segreto tecnico-commerciale, non è nemmeno necessario che il titolare dell’interesse ostensivo dimostri la stretta indispensabilità della conoscenza della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi, perché l’amministrazione è di per sé tenuta a mettere reciprocamente a disposizione la documentazione. A tal proposito, può essere interessante rilevare anche che, al contrario, l’assenza di altrui interessi difensivi non può di per sé legittimare la pretesa, da parte di alcuno dei concorrenti collocatisi fra il secondo e il quinto posto, di vedere oscurata la propria offerta, giacché ciò stravolgerebbe la regola ex art. 36, comma 2, che mira a “ridurre i tempi dell’eventuale contenzioso che può venirsi a creare rispetto alla procedura di gara”, per permettere ai concorrenti di “orientarsi immediatamente se impugnare gli atti di gara oppure no”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 8 Mesi Fa Come anticipato, l’ipotesi di cui all’art. 35, comma 5 del Codice si configura allorquando si ravvisi la sussistenza tanto di un segreto tecnico-commerciale sul documento di cui uno degli operatori collocatisi nei primi cinque posti abbia richiesto l’oscuramento quanto della necessità, per un altro operatore, di prendere visione di quanto oscurato per l’esercizio del proprio diritto di difesa. Sul punto, si pone, come accennato, un dubbio di compatibilità del diritto italiano con quello dell’Unione europea, poiché mentre ai sensi del primo in tale specifica ipotesi il conflitto dovrebbe inderogabilmente essere risolto in favore del diritto di difesa, tramite l’accoglimento dell’istanza di accesso alla documentazione, pur contenente segreti tecnici o commerciali, secondo il diritto eurounitario sarebbe invece necessario mettere in atto ulteriori modalità di bilanciamento tra gli interessi contrapposti, tenendo conto altresì dell’esigenza di non divulgare i segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, fermo restando che alla luce del chiaro dato normativo la configurabilità di un segreto tecnico o commerciale è presupposto indefettibile affinché operi l’eccezione alla regola della reciproca messa a disposizione delle offerte fra i primi cinque classificati, può dirsi abbastanza pacificamente che, nel nostro ordinamento, ove detto presupposto non sia configurabile non può che applicarsi la regola, che opera per forza propria e non per il tramite della “eccezione alla eccezione” di altrui interessi difensivi da tutelare, sicché quest’ultima non viene in rilievo: in altre parole, in assenza di un segreto tecnico-commerciale, non è nemmeno necessario che il titolare dell’interesse ostensivo dimostri la stretta indispensabilità della conoscenza della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi, perché l’amministrazione è di per sé tenuta a mettere reciprocamente a disposizione la documentazione. A tal proposito, può essere interessante rilevare anche che, al contrario, l’assenza di altrui interessi difensivi non può di per sé legittimare la pretesa, da parte di alcuno dei concorrenti collocatisi fra il secondo e il quinto posto, di vedere oscurata la propria offerta, giacché ciò stravolgerebbe la regola ex art. 36, comma 2, che mira a “ridurre i tempi dell’eventuale contenzioso che può venirsi a creare rispetto alla procedura di gara”, per permettere ai concorrenti di “orientarsi immediatamente se impugnare gli atti di gara oppure no”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla