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Progressioni verticali in deroga fino al 2026: il nuovo tempo concesso dal CCNL va usato bene

Premessa

Il nuovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024 ha allungato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di espletare le progressioni verticali in deroga. La novità è rilevante: non solo perché consente agli enti locali di disporre di un ulteriore arco temporale per valorizzare il personale interno, ma soprattutto perché permette di affrontare queste procedure con maggiore consapevolezza, alla luce di un contenzioso ormai significativo.

Per le Province, che negli ultimi anni hanno dovuto ricostruire organici, competenze e capacità amministrativa dopo una lunga stagione di compressione istituzionale, la progressione verticale in deroga può rappresentare uno strumento importante. Ma proprio perché si tratta di uno strumento delicato, non può essere gestito con regolamenti deboli, avvisi generici o criteri costruiti solo per “accompagnare” esiti già attesi.

 

Una procedura speciale, ma non libera da vincoli

Il primo punto da tenere fermo è che la progressione verticale in deroga non è un concorso pubblico ordinario. Lo hanno ribadito anche i giudici amministrativi, evidenziando che la graduatoria della procedura interna non può essere trattata come una graduatoria concorsuale da scorrere per coprire ulteriori posti. Il TAR Sicilia-Palermo, sentenza n. 3274/2024, e il TAR Campania-Salerno, sentenza n. 2347/2024, hanno confermato questa impostazione: la procedura esaurisce i propri effetti con l’individuazione del vincitore e resta governata dal principio di autoresponsabilità del candidato.

 

Il nodo dei criteri: anzianità sì, ma senza corsie preferenziali

Uno dei profili più sensibili riguarda l’uso dell’anzianità di servizio. Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 15 dicembre 2025, n. 9880, ha chiarito che l’anzianità può essere valorizzata per consentire l’accesso alla selezione ai dipendenti privi di laurea, secondo la logica derogatoria del contratto. Ma non può essere poi utilizzata una seconda volta per creare una corsia preferenziale irragionevole all’interno della medesima procedura.

Sullo stesso terreno si colloca la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 2 maggio 2025, n. 3705, che ha ritenuto legittima l’attribuzione dello stesso punteggio alla laurea triennale e alla laurea del vecchio ordinamento, valorizzando poi il miglior voto conseguito. Anche qui emerge un principio utile per gli enti: i criteri devono essere razionali, comprensibili e non arbitrariamente sbilanciati.

 

Titoli di studio: la tabella C non dice tutto

Un ulteriore tema, molto rilevante per le Province, riguarda i titoli di studio richiesti per accedere all’area superiore. La tentazione potrebbe essere quella di guardare solo alla tabella C del CCNL 16 novembre 2022, ritenendo che essa esaurisca la disciplina dei requisiti. La giurisprudenza più recente invita però a maggiore cautela.

Il TAR Campania, Napoli, sezione II, con la sentenza 24 aprile 2026, n. 2620, ha affermato che l’ente locale può continuare a richiedere uno specifico titolo di studio coerente con il profilo da ricoprire, soprattutto se questa scelta è già prevista dal regolamento degli uffici e dei servizi. Nel caso esaminato, il richiamo alla tabella C non è stato ritenuto sufficiente a superare la disciplina regolamentare dell’ente.

Il principio è operativo: se una Provincia deve coprire un profilo tecnico, amministrativo, contabile o specialistico, può avere interesse a richiedere una laurea coerente con quel profilo. Ma la scelta deve essere regolamentata prima, motivata bene e applicata in modo uniforme. Non può essere improvvisata nell’avviso né utilizzata in modo selettivo.

A questa linea si affianca, con una prospettiva diversa, il TAR Calabria-Catanzaro, sentenza 7 aprile 2025, n. 644, che ha giudicato illegittima la previsione regolamentare che limita la valutazione ai soli titoli di studio “attinenti” al profilo di destinazione, quando ciò impedisce di valorizzare l’intera professionalità del dipendente. La distinzione è sottile ma importante: un conto è fissare requisiti di accesso coerenti con il profilo; altro conto è sterilizzare, nella valutazione, titoli e percorsi professionali che comunque concorrono a rappresentare la crescita del dipendente.

 

Prove, colloqui e assessment: legittimi, ma non assorbenti

Il TAR Toscana, sezione I, sentenza 16 febbraio 2026, n. 355, ha confermato la legittimità del colloquio orale o dell’assessment per valutare competenze professionali e soft skills, purché tale scelta sia prevista nel regolamento o nell’avviso. È un passaggio importante, perché le progressioni verticali non possono ridursi a un conteggio meccanico di anni di servizio e titoli formali.

Le Province hanno bisogno di funzionari capaci di gestire procedimenti complessi, risorse PNRR, appalti, personale, bilanci, relazioni istituzionali, servizi tecnici e funzioni di area vasta. È quindi ragionevole che una selezione interna valuti anche capacità organizzative, problem solving, autonomia, attitudine alla responsabilità e competenze trasversali.

Ma il colloquio non può diventare tutto. La stessa sentenza del TAR Toscana ha censurato una procedura che attribuiva ai titoli solo il 15% del punteggio, violando l’obbligo contrattuale di assegnare a ciascun parametro — titoli, competenze ed esperienza — un peso non inferiore al 20%. Questo è uno dei punti più importanti: se il contratto vuole una procedura comparativa plurifattoriale, l’ente non può costruire un sistema in cui la prova orale diventa, di fatto, l’unico elemento determinante.

 

Esperienza e performance: attenzione alle scelte troppo localistiche

Altro fronte delicato è quello dell’esperienza maturata. Il TAR Campania-Napoli, sentenza 17 febbraio 2025, n. 1247, ha ritenuto legittimo privilegiare il servizio prestato presso l’ente che bandisce la procedura rispetto a quello svolto in altre amministrazioni. Il TAR Lazio-Roma, sentenza 24 febbraio 2025, n. 4036, ha però assunto una posizione opposta, considerando tale scelta discriminatoria e contraria al buon andamento.

Il contrasto suggerisce prudenza. Valorizzare l’esperienza maturata nella Provincia può avere una sua logica, perché chi ha lavorato nell’ente conosce processi, regolamenti, procedure e contesto organizzativo. Ma attribuire a tale esperienza un peso eccessivo può penalizzare dipendenti che hanno maturato competenze significative in altre amministrazioni. Il nuovo CCNL, peraltro, secondo i commenti tecnici disponibili, valorizza anche l’esperienza maturata in altre amministrazioni, non solo quella nell’ente di appartenenza.

 

Cosa devono fare ora le Province

La proroga al 31 dicembre 2026 non deve essere letta come un semplice rinvio. È invece l’occasione per fare ordine. Prima di bandire nuove progressioni verticali in deroga, le Province dovrebbero verificare almeno cinque elementi: coerenza del regolamento degli uffici e dei servizi; corretta individuazione dei titoli di accesso; bilanciamento dei punteggi tra titoli, esperienza e competenze; modalità di presentazione delle domande; disciplina degli effetti della graduatoria.

E ovviamente serve una buona programmazione dei fabbisogni di personale