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Incarichi dirigenziali a termine tra diritto UE e autonomia degli enti locali: la Cassazione ridisegna i confini

La sentenza della Corte di Cassazione n. 27189/2025 rappresenta un punto di svolta nel percorso giurisprudenziale relativo agli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti dalle pubbliche amministrazioni. La decisione, pur riferita ai Ministeri e agli enti pubblici non economici nazionali, riporta al centro del dibattito il tema della compatibilità tra modelli organizzativi fondati su rapporti fiduciari e le garanzie eurounitarie contro l’abuso del lavoro a termine.

Il caso esaminato dalla Corte riguarda una lunga sequenza di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rinnovati per oltre un decennio a copertura di esigenze che, nei fatti, si erano rivelate stabili. La Suprema Corte ha chiarito che tale disciplina, pur essendo speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a termine, non può sottrarsi ai vincoli derivanti dalla direttiva 1999/70/CE. Il lavoro dirigenziale pubblico a tempo determinato rientra infatti pienamente nell’ambito di applicazione del diritto UE, con la conseguenza che la reiterazione abusiva dei rapporti non è tollerabile.

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui, una volta superati i limiti temporali fissati dalla norma (triennali e quinquennali), non è possibile “aggirare” il divieto di rinnovo attribuendo incarichi formalmente diversi ma sostanzialmente riconducibili all’ordinaria attività dell’ente. In tali casi, l’amministrazione non solo viola il diritto eurounitario, ma incide anche sul principio costituzionale dell’accesso all’impiego pubblico mediante concorso.

Il quadro cambia, almeno in parte, se si guarda agli enti locali. Le ordinanze n. 12837/2024 e n. 17866/2025 ribadiscono la peculiarità dell’art. 110 del TUEL, norma che disciplina un modello di reclutamento alternativo rispetto all’assunzione a tempo indeterminato. Qui la possibilità di superare il limite dei 36 mesi e di reiterare gli incarichi è espressamente prevista dal legislatore, in ragione del collegamento con il mandato elettivo e della temporaneità dell’esigenza organizzativa.

La stessa Cassazione distingue nettamente tra le due tipologie di incarichi previste dall’art. 110: quelli di cui al comma 1, sostitutivi di posti di ruolo e riferiti a funzioni ordinarie dell’ente, e quelli di cui al comma 2, collocati al di fuori della dotazione organica e giustificati da esigenze straordinarie, specialistiche ed eccezionali. Il mancato rispetto di tali presupposti comporta la nullità del contratto e apre la strada alla tutela risarcitoria.

Resta però un nodo di fondo. Se, come riconosciuto dalla giurisprudenza, l’art. 110 TUEL costituisce per gli enti locali una modalità ordinaria – e non meramente eccezionale – di acquisizione di personale dirigente, risulta difficile conciliare questo modello con una lettura eccessivamente restrittiva dei rinnovi. Vietare incarichi successivi al medesimo soggetto significherebbe svuotare di contenuto una scelta organizzativa che il legislatore ha consapevolmente reso ampia, prevedendo limiti percentuali ben più elevati rispetto all’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Al tempo stesso, le più recenti pronunce segnalano un disagio crescente verso assetti amministrativi nei quali una quota significativa dei vertici è legata da rapporti precari di lunga durata. È un segnale che le Province non possono ignorare. In assenza di un intervento normativo chiarificatore, la sostenibilità di tali modelli resta affidata a un equilibrio giurisprudenziale instabile, con il rischio concreto di contenziosi onerosi.

Forse è arrivato il momento di una scelta politica chiara: o si rafforza il canale concorsuale per le funzioni ordinarie, oppure si ridefinisce in modo esplicito il perimetro degli incarichi fiduciari negli enti locali. Continuare a demandare la soluzione al “buon senso” dei giudici potrebbe non essere più sufficiente