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CONCORSO PUBBLICO: QUANDO L’ASSENZA ESCLUDE DAVVERO IL CANDIDATO? LA GIURISPRUDENZA DISTINGUE TRA IMPEDIMENTI PREVEDIBILI E DIRITTO ALLA SALUTE

07 Maggio 2026

Il bando di concorso rappresenta la “lex specialis” della procedura selettiva e vincola rigidamente candidati, commissione e amministrazione. Tuttavia, sul tema dell’assenza alle prove concorsuali, la giurisprudenza amministrativa più recente sta tracciando un confine sempre più netto tra eventi prevedibili e situazioni eccezionali meritevoli di tutela.

Il TAR Lazio-Roma, con la sentenza n. 987 del 19 gennaio 2026, ha confermato la legittimità dell’esclusione di una candidata che non aveva raggiunto la sede della prova a causa di un ingorgo stradale provocato da uno sciopero generale. Secondo i giudici, la clausola del bando che prevedeva l’esclusione “per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore” doveva essere applicata integralmente.

Lo sciopero, essendo programmato e noto in anticipo, costituiva infatti un evento prevedibile e gestibile con ordinaria diligenza. Richiamando consolidati orientamenti del Consiglio di Stato, il TAR ha ribadito che gli impedimenti soggettivi dei candidati, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore, restano normalmente irrilevanti ai fini concorsuali.

Diversa, invece, la posizione assunta dallo stesso TAR Lazio con la sentenza n. 3388 del 23 febbraio 2026, relativa alla prova orale. In questo caso i giudici hanno dichiarato illegittima la clausola del bando che impediva ogni possibilità di differimento della prova anche per cause di forza maggiore. La candidata aveva chiesto il rinvio dell’orale per documentate ragioni sanitarie, legate a due interventi chirurgici urgenti.

Il Tribunale ha evidenziato che la prova orale, a differenza di quella scritta, non richiede simultaneità tra tutti i candidati. Pertanto, negare in assoluto un breve differimento per comprovati motivi di salute viola i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, buon andamento amministrativo, tutela della salute e diritto al lavoro. In assenza di rischi per la par condicio, la pubblica amministrazione deve quindi valutare concretamente le richieste motivate di rinvio.

Le due decisioni chiariscono così un principio operativo importante per gli enti: rigidità assoluta per gli impedimenti prevedibili e soggettivi; valutazione ragionevole e proporzionata, invece, quando emergano situazioni oggettive e documentate che incidono sul diritto alla salute del candidato.

Sul tema è stato pubblicato un approfondimento sul Blog di Pi.Co. mentre una discussione è stata aperta sul Forum di Pi.Co.

Redattore: Redazione UPI