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Assenza alle prove concorsuali: la giurisprudenza distingue tra impedimenti prevedibili e tutela del diritto alla salute

Il tema dell’assenza alle prove concorsuali continua a rappresentare uno degli aspetti più delicati nella gestione delle procedure selettive pubbliche. Le amministrazioni, infatti, devono contemperare esigenze diverse e spesso contrapposte: da un lato il rispetto rigoroso della par condicio e della “lex specialis” del concorso; dall’altro la necessità di garantire tutela a situazioni eccezionali che incidono su diritti costituzionalmente protetti.

Due recenti pronunce del TAR Lazio-Roma affrontano proprio questo equilibrio, giungendo però a conclusioni differenti a seconda della natura dell’impedimento dedotto dal candidato.

 

Il bando come “lex specialis” vincolante

È principio consolidato che il bando di concorso costituisca la disciplina speciale della procedura selettiva. Le relative clausole vincolano non solo i candidati, ma anche la commissione esaminatrice e la stessa amministrazione.

Per questo motivo, quando il bando stabilisce che l’assenza alla prova comporta l’esclusione dalla selezione, tale conseguenza opera normalmente in modo automatico, senza margini discrezionali.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la regolarità e la speditezza delle procedure concorsuali rappresentano interessi pubblici prevalenti, tali da giustificare una disciplina particolarmente rigorosa.

Tuttavia, la rigidità delle clausole concorsuali incontra oggi alcuni limiti, soprattutto quando vengono coinvolti diritti fondamentali della persona.

 

Il caso dello sciopero generale: esclusione legittima

Con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 987, il TAR Lazio-Roma, sezione III-bis, ha affrontato il caso di una candidata che non aveva partecipato alla prova concorsuale per l’impossibilità di raggiungere la sede d’esame.

La candidata aveva giustificato la propria assenza sostenendo di essere rimasta bloccata in un ingorgo stradale causato da uno sciopero generale indetto proprio per quella giornata.

Il Collegio ha però respinto il ricorso, ritenendo pienamente legittima l’esclusione dalla procedura.

 

Il principio dell’irrilevanza degli impedimenti soggettivi

La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui gli impedimenti soggettivi del candidato non assumono rilevanza ai fini della prosecuzione della procedura concorsuale.

Il TAR richiama espressamente alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato:

  • sentenza n. 10914/2022;
  • sentenza n. 766/2024;
  • sentenza n. 4561/2024.

Secondo tali decisioni:
“gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e non giustificano l’assenza del candidato”.

L’elemento decisivo, nel caso concreto, è stato rappresentato dalla prevedibilità dell’evento.

Lo sciopero generale risultava infatti programmato e ufficialmente autorizzato con largo anticipo. Pertanto, secondo i giudici, la candidata avrebbe potuto organizzarsi diversamente per raggiungere la sede della prova con adeguata diligenza.

 

Eventi prevedibili ed eventi imprevedibili

Particolarmente interessante è il passaggio della sentenza in cui il TAR distingue gli eventi prevedibili da quelli emergenziali e imprevedibili.

I giudici richiamano infatti una precedente pronuncia del TAR Lombardia-Brescia (sentenza n. 829/2024), relativa ad una situazione completamente differente: la chiusura improvvisa e inattesa di una strada, non prevedibile dal candidato.

In quella fattispecie il giudice amministrativo aveva ritenuto possibile ammettere prove di recupero, proprio perché l’impedimento:

  • era oggettivo;
  • imprevedibile;
  • totalmente estraneo alla sfera di controllo del partecipante.

La distinzione operata dalla giurisprudenza assume rilievo pratico notevole per gli enti locali.

Non ogni causa di forza maggiore può automaticamente giustificare il rinvio della prova o la riammissione del candidato. Occorre verificare concretamente se l’evento fosse prevedibile e superabile mediante un comportamento diligente.

 

Nessun diritto alla prova asincrona

Nel caso deciso dal TAR Lazio, la candidata aveva inoltre richiesto di sostenere la prova in una sessione differita rispetto agli altri candidati.

Anche sotto questo profilo il ricorso è stato respinto.

Secondo il Tribunale, la prova asincrona avrebbe alterato la disciplina concorsuale prevista dal bando e compromesso il principio di parità di trattamento tra i candidati.

La rigidità della decisione trova fondamento soprattutto nella natura della prova scritta, che richiede contestualità e uniformità di svolgimento.

 

La diversa disciplina della prova orale

Di segno opposto è invece la successiva sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione IV-ter, n. 3388 del 23 febbraio 2026.

In questo caso la controversia riguardava una candidata impossibilitata a partecipare alla prova orale a causa di un improvviso aggravamento delle proprie condizioni di salute, culminato in due interventi chirurgici.

La candidata aveva tempestivamente richiesto il differimento della prova, allegando idonea documentazione medica.

Nonostante ciò, l’amministrazione aveva disposto l’esclusione applicando rigidamente la clausola del bando che prevedeva l’esclusione “per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore”.

 

Clausola illegittima e contrasto con la Costituzione

Il TAR ha dichiarato illegittima tale previsione, ritenendola:

  • irragionevole;
  • sproporzionata;
  • in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Secondo i giudici, la clausola impediva qualsiasi valutazione concreta della situazione personale del candidato, comprimendo in modo assoluto diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.

La decisione valorizza soprattutto due elementi:

  • la tutela della salute di cui all’articolo 32 della Costituzione;
  • il diritto al lavoro garantito dall’articolo 4.

 

La differenza strutturale tra prova scritta e prova orale

Il punto centrale della pronuncia riguarda però la diversa natura della prova orale rispetto a quella scritta.

Il TAR sottolinea che:

  • la prova orale non richiede simultaneità;
  • i candidati vengono normalmente esaminati in giornate e orari differenti;
  • un breve differimento non altera automaticamente la par condicio.

Proprio questo aspetto rende irragionevole una clausola che vieti in assoluto qualsiasi rinvio, anche in presenza di impedimenti oggettivi e documentati.

La sentenza richiama precedenti conformi:

  • TAR Campania-Napoli, n. 683/2023;
  • TAR Lazio, n. 13446/2024.

Quest’ultima decisione aveva già affermato che una simile clausola:
“frustra manifestamente il principio di uguaglianza sostanziale” e impedisce il completamento dell’iter concorsuale a candidati che si trovino in una situazione di impossibilità oggettiva rispetto alla quale nemo tenetur.

 

Le indicazioni operative per gli enti locali

Le due pronunce offrono indicazioni molto rilevanti per le amministrazioni provinciali e gli enti locali chiamati a predisporre bandi di concorso.

 

Per le prove scritte

Resta sostanzialmente confermato il principio della rigidità procedurale:

  • gli impedimenti soggettivi prevedibili non giustificano l’assenza;
  • le clausole espulsive mantengono piena efficacia;
  • la simultaneità delle prove tutela la par condicio.

Solo eventi realmente imprevedibili, eccezionali e non controllabili potrebbero giustificare soluzioni differenti.

 

Per le prove orali

La situazione cambia sensibilmente.

Gli enti devono evitare clausole assolute che escludano ogni possibilità di differimento.

Al contrario, appare opportuno prevedere:

  • la possibilità di valutare istanze motivate;
  • l’obbligo di adeguata documentazione;
  • una verifica concreta dell’impedimento;
  • differimenti limitati e compatibili con il regolare svolgimento della procedura.

 

Una gestione più equilibrata delle procedure concorsuali

La giurisprudenza più recente sembra dunque orientata verso una lettura meno formalistica delle regole concorsuali, almeno quando vengono coinvolti diritti fondamentali della persona.

Il principio della par condicio resta centrale, ma non può tradursi in automatismi irragionevoli che impediscano qualsiasi valutazione concreta di situazioni eccezionali.

Per gli enti locali ciò comporta la necessità di redigere bandi più equilibrati, distinguendo chiaramente:

  • le ipotesi di impedimenti prevedibili e superabili;
  • le situazioni oggettive e documentate che meritano tutela.

La differenza tra prova scritta e prova orale, sotto questo profilo, diventa decisiva e rappresenta oggi uno dei principali criteri interpretativi utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa