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Tutto sulle Elevate Qualificazioni dopo il CCNL 2022/2024

Il CCNL Funzioni locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, conferma e aggiorna la disciplina delle Elevate Qualificazioni (EQ), uno degli istituti centrali nell’organizzazione del personale degli enti locali.

Il contratto consolida il modello introdotto con il precedente CCNL del 2022, che ha superato il sistema delle Posizioni Organizzative, introducendo un assetto più coerente con la struttura delle aree professionali e con il sistema di responsabilità degli enti.

Per le Province, caratterizzate dalla presenza della dirigenza, le Elevate Qualificazioni continuano a rappresentare uno strumento importante per la gestione delle strutture organizzative e per la valorizzazione delle competenze professionali interne.

 

Un incarico e non una categoria professionale

Le Elevate Qualificazioni non costituiscono una nuova categoria di personale.

Si tratta, invece, di incarichi temporanei conferiti a dipendenti appartenenti all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ai quali vengono attribuite funzioni caratterizzate da particolare complessità e responsabilità.

L’attribuzione dell’incarico comporta l’assunzione di compiti di natura organizzativa o professionale, ma non modifica il profilo professionale del dipendente, che rimane quello originario.

L’istituto rappresenta quindi uno strumento attraverso il quale l’amministrazione può individuare specifiche posizioni di lavoro ad elevata responsabilità e affidarle a personale dotato delle competenze adeguate.

 

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina delle Elevate Qualificazioni si inserisce nel più ampio quadro normativo del lavoro pubblico e dell’ordinamento degli enti locali.

Tra le principali fonti di riferimento si possono richiamare:

  • il decreto legislativo 165/2001, che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
  • il decreto legislativo 267/2000 (TUEL), relativo all’organizzazione degli enti locali;
  • il decreto legislativo 150/2009, che regola i sistemi di valutazione della performance.

Il CCNL interviene quindi all’interno di questo quadro, disciplinando in modo specifico le modalità di istituzione e gestione delle posizioni di Elevata Qualificazione.

La disciplina avviene “mixando” disposizioni sia del CCNL 16/11/2022 che del 23/02/2026.

 

Le tipologie di posizioni

Il contratto distingue due principali tipologie di posizioni di EQ:

  1. posizioni di responsabilità di unità organizzative, che comportano funzioni di direzione, coordinamento e gestione di strutture dell’ente;
  2. posizioni di alta professionalità, caratterizzate da attività ad elevato contenuto specialistico o progettuale.

Entrambe le tipologie sono caratterizzate da elementi comuni, quali:

  • responsabilità amministrative e di risultato;
  • autonomia decisionale;
  • capacità organizzativa e gestionale;
  • competenze professionali specialistiche.

 

L’istituzione delle posizioni

Il primo passaggio nell’applicazione dell’istituto consiste nell’individuazione delle posizioni di lavoro che l’ente intende qualificare come Elevate Qualificazioni.

Questa attività rientra nelle scelte organizzative dell’amministrazione e deve essere effettuata tenendo conto della struttura dell’ente, della complessità dei servizi e delle funzioni da presidiare.

Molte amministrazioni disciplinano questa fase attraverso un regolamento interno, che stabilisce criteri e procedure per:

  • l’istituzione delle posizioni;
  • la graduazione delle responsabilità;
  • il conferimento degli incarichi;
  • la valutazione dei titolari di EQ.

I criteri generali sono oggetto di confronto.

 

Il conferimento degli incarichi

Una volta individuate le posizioni di lavoro, l’amministrazione procede al conferimento degli incarichi.

Negli enti dotati di dirigenza – come le Province – l’incarico è normalmente attribuito dal dirigente competente, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’ente.

Il provvedimento di conferimento deve indicare in modo chiaro:

  • la posizione assegnata;
  • le funzioni attribuite;
  • la durata dell’incarico;
  • il trattamento economico;
  • gli obiettivi da raggiungere.

 

La durata degli incarichi

Uno degli aspetti chiariti dal nuovo CCNL riguarda la durata degli incarichi di Elevata Qualificazione, che viene differenziata in base alla presenza o meno della dirigenza.

Negli enti con dirigenza, come le Province, gli incarichi possono essere conferiti fino a un massimo di tre anni (art. 18 del CCNL 16/11/2022).

Solo negli enti privi di dirigenza il contratto consente una durata più ampia, fino a cinque anni.

Questa distinzione riflette la diversa struttura organizzativa degli enti locali e il diverso ruolo svolto dalle EQ nei contesti privi di dirigenza.

Alla scadenza dell’incarico, l’amministrazione può procedere alla conferma, al rinnovo o all’attribuzione di un nuovo incarico.

 

La graduazione delle posizioni

Uno degli aspetti più delicati nella gestione delle EQ è rappresentato dalla graduazione delle posizioni, cioè dalla valutazione del livello di complessità e responsabilità delle diverse posizioni presenti nell’ente.

La graduazione viene generalmente effettuata attraverso sistemi di pesatura delle posizioni, che tengono conto di diversi fattori, tra cui:

  • complessità organizzativa della struttura;
  • numero di dipendenti coordinati;
  • responsabilità amministrative e gestionali;
  • rilevanza strategica delle funzioni svolte;
  • grado di autonomia decisionale.

Questa attività consente di determinare in modo coerente la retribuzione di posizione.

 

Il trattamento economico

Il trattamento economico delle Elevate Qualificazioni è composto da due elementi:

  • retribuzione di posizione, collegata alla complessità della posizione ricoperta;
  • retribuzione di risultato, collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La retribuzione di posizione può variare, in linea generale, tra 5.000 e 22.000 euro lordi annui per tredici mensilità, sulla base della graduazione delle posizioni.

La retribuzione di risultato dipende invece dalla valutazione della performance e deve essere finanziata con una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente destinate alle EQ.

I criteri per erogare la retribuzione di risultato sono oggetto di contrattazione!

 

Un istituto centrale nell’organizzazione degli enti

Il CCNL dà quindi lo spunto per analizzare la situazione di ogni singolo ente ed intervenire, ad esempio, con qualche correttivo se ritenuto necessario. Un’occasione per riprendere in mano la particolare modalità lavorativa anche in un’ottica più manageriale e non solo di logica salariale.