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Compensi ai commissari interni nei concorsi tra natura accessoria e tetto 2016

La deliberazione n. 171/2025/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna interviene su una questione che da tempo accompagna gli uffici del personale: come qualificare e come gestire, sul piano finanziario, i compensi spettanti ai dipendenti interni nominati nelle commissioni di concorso.

Il parere, richiesto da un’Unione di comuni, si inserisce in un filone già tracciato dalla Sezione Puglia (delib. 90/2025/PAR) e dalla Sezione Sardegna (delib. 23/2024/PAR), ma compie un passo ulteriore in termini di sistematizzazione.

Tre sono i piani affrontati: natura giuridica del compenso, collocazione nei fondi del salario accessorio, assoggettamento al tetto ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

 

La natura dell’incarico: attività di servizio

Il punto di partenza è l’art. 3, comma 12, della legge 56/2019, che qualifica l’attività svolta dai commissari interni come prestazione resa “in ragione dell’ufficio”. Questo inciso è decisivo.

La Corte esclude che si tratti di incarico esterno o di attività autonoma rispetto al rapporto di lavoro. Anche quando il dipendente opera per altra amministrazione, l’attività resta radicata nel rapporto pubblico.

Si supera così definitivamente la lettura che tendeva a configurare il compenso come remunerazione “altra” rispetto alla retribuzione.

 

Perché si tratta di trattamento accessorio

Chiarita la natura di servizio dell’attività, la Corte affronta il tema retributivo. Il compenso non è fisso, non è continuativo, non è collegato alla qualifica o all’anzianità. Remunera una responsabilità aggiuntiva e temporalmente delimitata.

Ne consegue la riconducibilità all’art. 45 del d.lgs. 165/2001: componente variabile del trattamento economico, cioè trattamento accessorio.

 

Fondi e autonomia contrattuale

La Sezione distingue con chiarezza due piani:

  1. Il piano contrattuale, riservato ai CCNL e alla contrattazione integrativa.
  2. Il piano del coordinamento della finanza pubblica.

Sul primo, la Corte ribadisce che l’individuazione delle voci del fondo rientra nell’autonomia negoziale e non nella funzione consultiva della magistratura contabile.

Sul secondo, però, il messaggio è netto: l’inserimento nel fondo è coerente con la natura accessoria dell’emolumento e garantisce maggiore trasparenza e controllabilità della spesa.

Ma attenzione: anche qualora l’ente decidesse di imputare tali compensi a capitoli diversi dal fondo, la qualificazione giuridica non cambia. La contabilità non può trasformare la natura dell’emolumento.

 

Il nodo centrale: il tetto ex art. 23, comma 2

Il cuore della deliberazione riguarda il limite introdotto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Il tetto al trattamento accessorio ha carattere onnicomprensivo. Rilevano tutte le somme destinate annualmente a remunerare componenti variabili della retribuzione, a prescindere:

  • dalla denominazione;
  • dalla fonte di finanziamento;
  • dalla collocazione contabile.

Le deroghe sono possibili solo in presenza di previsione legislativa espressa o in caso di risorse integralmente etero-finanziate, episodiche e prive di impatto strutturale.

Nel caso dei compensi ai commissari interni, tali condizioni non ricorrono. Si tratta di spesa ordinaria dell’ente, prevedibile e potenzialmente ricorrente.

Pertanto, le somme concorrono al rispetto del tetto anche se contabilizzate fuori dal fondo.

 

La falsa pista della deroga dirigenziale

Un passaggio importante riguarda l’art. 3, comma 14, della legge 56/2019, che consente ai dirigenti di percepire il compenso in deroga al principio di onnicomprensività.

La Corte chiarisce che tale deroga opera sul piano della disciplina del trattamento dirigenziale, ma non incide sul limite finanziario complessivo del salario accessorio.

Si tratta di due piani distinti: uno riguarda il diritto a percepire il compenso; l’altro riguarda il vincolo di finanza pubblica.

 

Implicazioni operative per le Province

Anche per le Province il quadro è ora particolarmente chiaro:

  • i compensi ai commissari interni sono trattamento accessorio;
  • la gestione deve coordinarsi con la disciplina dei fondi;
  • le somme concorrono sempre al tetto 2016 ex art. 23, comma 2.

In concreto, questo significa che una stagione concorsuale intensa può incidere significativamente sugli spazi disponibili nel fondo.

La programmazione diventa quindi essenziale. Non si tratta solo di una questione contabile, ma di equilibrio complessivo tra esigenze di reclutamento e sostenibilità del salario accessorio.

 

Una parola “fine”?

La deliberazione 171/2025/PAR, in coerenza con le precedenti pronunce delle Sezioni Puglia e Sardegna, sembra chiudere definitivamente il dibattito interpretativo.

Non vi sono più margini per sostenere che la diversa imputazione contabile possa sottrarre tali compensi ai vincoli del tetto.

Per gli enti, il tema non è più “se” rientrino nel limite, ma “come” programmare correttamente le risorse per evitarne lo sforamento.

Ed è probabilmente questo il vero punto di attenzione per il prossimo triennio di programmazione