Andrea Gandino 12 Giorni Fa L’omessa previsione nella legge di gara del criterio premiale volto a promuovere la parità di genere è sempre motivo di possibile annullamento della gara? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 12 Giorni Fa In realtà, con due sentenze gemelle, TAR Palermo, 04.03.2026 n. 561 e TAR Palermo, 04.03.2026 n. 560, è stato ritenuto che l’omessa previsione nella legge di gara del criterio premiale volto a promuovere la parità di genere non avesse in alcun modo inciso sull’espletamento e sull’esito della procedura selettiva, atteso che le ditte concorrenti avevano potuto formulare un’offerta seria e consapevole e che, in ogni caso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tutti i partecipanti erano in effetti muniti della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità. In sostanza, in mancanza di una concreta incidenza dell’operato della Stazione Appaltante sulla par condicio dei concorrenti e sull’esito della procedura, considerato che l’eventuale inserimento del criterio premiale nel bando non avrebbe comportato alcuna variazione nella graduatoria finale, ed in mancanza di qualsiasi allegazione circa la ragionevole possibilità di ottenere l’utilità richiesta in esito alla sperata riedizione della gara, non può pretendersi l’annullamento dell’aggiudicazione ed a maggior ragione dell’intera gara. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 12 Giorni Fa In realtà, con due sentenze gemelle, TAR Palermo, 04.03.2026 n. 561 e TAR Palermo, 04.03.2026 n. 560, è stato ritenuto che l’omessa previsione nella legge di gara del criterio premiale volto a promuovere la parità di genere non avesse in alcun modo inciso sull’espletamento e sull’esito della procedura selettiva, atteso che le ditte concorrenti avevano potuto formulare un’offerta seria e consapevole e che, in ogni caso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tutti i partecipanti erano in effetti muniti della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità. In sostanza, in mancanza di una concreta incidenza dell’operato della Stazione Appaltante sulla par condicio dei concorrenti e sull’esito della procedura, considerato che l’eventuale inserimento del criterio premiale nel bando non avrebbe comportato alcuna variazione nella graduatoria finale, ed in mancanza di qualsiasi allegazione circa la ragionevole possibilità di ottenere l’utilità richiesta in esito alla sperata riedizione della gara, non può pretendersi l’annullamento dell’aggiudicazione ed a maggior ragione dell’intera gara. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla