Il Comunicato ANAC n. 4 dell’11 marzo 2026 offre chiarimenti rilevanti in merito all’applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 38/2021, con particolare riferimento all’affidamento diretto nella gestione degli impianti sportivi. Negli ultimi anni, il modello gestionale di tali strutture ha subito un’evoluzione significativa: accanto agli enti pubblici, si è progressivamente ampliato il ruolo delle associazioni e società sportive, spesso coinvolte non solo nella gestione, ma anche nella riqualificazione degli impianti. In questo contesto, la norma introduce la possibilità per soggetti senza scopo di lucro di proporre interventi, ottenendo, in presenza di interesse pubblico, la gestione diretta dell’impianto. Tuttavia, questa apertura solleva interrogativi circa la compatibilità con i principi di concorrenza e trasparenza propri dei contratti pubblici, ai quali ANAC intende fornire una risposta sistematica.
Struttura e funzionamento dell’affidamento diretto
L’art. 5 del d.lgs. 38/2021 prevede un meccanismo articolato che unisce proposta progettuale, investimento e gestione dell’impianto. Le associazioni e società sportive possono presentare un progetto corredato da un piano economico-finanziario; qualora l’ente locale ne riconosca l’interesse pubblico, può disporre l’affidamento diretto della gestione, per un periodo proporzionato all’investimento e comunque non inferiore a cinque anni. Sebbene formalmente gratuita, tale gestione rappresenta in realtà lo strumento attraverso cui il proponente recupera le risorse impiegate, configurandosi in modo analogo a una concessione. ANAC sottolinea che questa modalità non costituisce un’alternativa libera alle procedure ordinarie, ma una deroga da interpretare restrittivamente e in coordinamento con il Codice dei contratti pubblici.
Presupposti e limiti applicativi secondo ANAC
L’Autorità chiarisce che l’affidamento diretto può essere utilizzato solo in presenza di condizioni rigorose e ben documentate. In primo luogo, la proposta deve provenire da un soggetto sportivo senza fini di lucro e riguardare un impianto che necessita effettivamente di interventi di riqualificazione. Inoltre, deve trattarsi dell’unica proposta pervenuta all’amministrazione, completa sotto il profilo progettuale ed economico-finanziario.
L’intervento deve perseguire finalità di inclusione sociale e promozione dello sport, coerentemente con la ratio della norma.
Una deroga circoscritta tra opportunità e cautela
Nel complesso, l’affidamento diretto disciplinato dall’art. 5 si configura come uno strumento eccezionale, utilizzabile solo entro confini ben definiti. Non si tratta di una modalità ordinaria di gestione degli impianti sportivi, ma di una soluzione applicabile quando l’iniziativa privata risponde a un interesse pubblico concreto e non vi siano alternative competitive. ANAC invita quindi le amministrazioni a un uso prudente e rigoroso della norma, evitando sia interpretazioni eccessivamente restrittive, che ne limiterebbero l’efficacia, sia applicazioni troppo estensive, che rischierebbero di compromettere i principi di concorrenza. In definitiva, l’equilibrio si raggiunge solo rispettando fedelmente i presupposti normativi: in mancanza di tali condizioni, il ricorso alle procedure ordinarie resta inevitabile.
Conclude l’ANAC: “Posto, dunque, che l’applicazione della norma in esame determina una deroga all’evidenza pubblica e può giustificarsi esclusivamente in presenza delle specifiche e delineate circostanze ivi previste, è necessaria un’adeguata motivazione da parte dell’ente locale nel provvedimento che dispone l’affidamento del contratto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, con indicazione di tutti i presupposti a tal fine richiesti, come sopra illustrati. Da quanto rappresentato discende, inoltre, che tale affidamento, in quanto rientrante nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, deve essere effettuato tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (articoli 19-29 decreto legislativo n. 36/23). In merito alla necessità di qualificazione, l’Autorità ha già chiarito che la stessa è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, e che, viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Tale principio ha portata di carattere generale ed è applicabile anche alle concessioni nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il legislatore ne consenta l’affidamento senza lo svolgimento di una procedura finalizzata alla selezione dell’affidatario. Per tali motivi, si ritiene che l’ente locale, in questo caso, possa disporre autonomamente l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5 senza necessaria qualificazione”.
Si allega: ANAC Comunicato del Presidente n. 4 dell’11 marzo 2026.