Andrea Gandino 1 Anno Fa La parziale identità tra gli organismi di governance di due o più imprese concorrenti è condizione sufficiente affinché venga disposta l’esclusione delle stesse ai sensi dell’art. 95 co. 1 lett. d) del Codice? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 1 Anno Fa Con una pronuncia del 9 maggio 2024, n. 4165, il Consiglio di Stato, nel richiamare un consolidato orientamento in materia, ha ricordato che la sussistenza di una posizione di controllo societario ai sensi dell’articolo 2359 Cod. civ., ovvero la sussistenza di una più generica “relazione, anche di fatto” fra due concorrenti è condizione necessaria, ma non anche sufficiente, perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate (Consiglio di Stato, sez. V, 10/01/2024, n. 353). La stessa ANAC, con il parere reso in funzione consultiva n. 18/2024 ha infatti precisato che “Resta il fatto che, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, è da escludere “che rapporti di mero collegamento formale possano dimostrare di per sé l'esistenza e/o la potenzialità del condizionamento, dovendo alle imprese sempre essere consentito dimostrare l'inefficacia di tali rapporti” (Cons. Stato, VI, 22 febbraio 2013, n. 1091), dovendo quindi sempre ammettersi la possibilità alle interessate di offrire la prova contraria in contraddittorio”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 1 Anno Fa Con una pronuncia del 9 maggio 2024, n. 4165, il Consiglio di Stato, nel richiamare un consolidato orientamento in materia, ha ricordato che la sussistenza di una posizione di controllo societario ai sensi dell’articolo 2359 Cod. civ., ovvero la sussistenza di una più generica “relazione, anche di fatto” fra due concorrenti è condizione necessaria, ma non anche sufficiente, perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate (Consiglio di Stato, sez. V, 10/01/2024, n. 353). La stessa ANAC, con il parere reso in funzione consultiva n. 18/2024 ha infatti precisato che “Resta il fatto che, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, è da escludere “che rapporti di mero collegamento formale possano dimostrare di per sé l'esistenza e/o la potenzialità del condizionamento, dovendo alle imprese sempre essere consentito dimostrare l'inefficacia di tali rapporti” (Cons. Stato, VI, 22 febbraio 2013, n. 1091), dovendo quindi sempre ammettersi la possibilità alle interessate di offrire la prova contraria in contraddittorio”. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla