Ha avuto molta risonanza la sentenza n. 4546/2025 del TAR Lazio (Sez. II), in quanto per la prima volta entra in scena l’Intelligenza Artificiale (IA) nel contenzioso.
Il contesto è quello relativo all’aggiudicazione di un lotto dell’Accordo Quadro CONSIP relativo ai servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Stando a quanto riportato nella sentenza, il vincitore ha proposto l’utilizzo della IA a supporto delle seguenti attività:
Se per un attimo analizziamo le singole attività sopra riportate e le astraiamo dal contesto della gara (pulizie e sanificazione), possiamo tranquillamente affermare che sono attività in cui già da anni la business intelligence è ampiamente utilizzata con ottimi risultati. L’utilizzo della IA non è che una logica evoluzione. L’analisi dei dati con la possibilità di avere modelli predittivi (anche su consumi di servizio, manutenzione predittiva e altro) è ormai consolidata.
Anche solo per la parte di gestione del sistema informativo come del contact center, esistono da anni applicazioni di IA per ottimizzare le risposte, utilizzate ad esempio da INPS o INAIL.
Analizziamo le ragioni del contendere: il ricorrente lamenta l'eccessivo punteggio assegnato al primo classificato che “ha inteso avvalersi, in modo significativo, dell’ausilio dell’intelligenza artificiale". Infatti, la Commissione di gara ha sicuramente apprezzato tale utilizzo, avendo assegnato a tale concorrente il punteggio più alto.
È interessante, a questo punto, leggere come il ricorrente abbia cercato di smontare l’offerta del vincitore, ovvero facendo specifiche domande a ChatGPT. Ovviamente il ricorrente ha ottenuto risposte diverse, fuorvianti se non addirittura contrarie a quanto affermato dal vincitore stesso. Deduce così il ricorrente che “sarebbe a suo dire impossibile da realizzare e avrebbe richiesto approfondimenti, risultando, … irragionevole l’attribuzione di un punteggio molto elevato o il massimo punteggio all’offerta tecnica del concorrente, senza che se ne sia verificata l’effettiva praticabilità”.
Partendo dal presupposto che interrogare una IA diversa da quella che ha fornito le risposte, probabilmente non allenata sulla stessa base dati e non avendo a disposizione lo specifico know how dell’azienda, non ha molto senso, in quanto è assodato che si possano ricevere risposte diverse da IA con basi di apprendimento diverse. Inoltre, le specifiche informazioni utilizzate molto probabilmente non sono disponibili sul web. Tuttavia, la domanda posta dal ricorrente non è del tutto peregrina. La Commissione ha verificato l’effettiva praticabilità della soluzione proposta?
A questo punto sarebbe stato davvero interessante se il TAR si fosse espresso su queste argomentazioni, ma purtroppo i giudici hanno rilevato che “Ebbene tale doglianza, prima ancora che infondata, appare del tutto inammissibile, sottintendendo la pretesa della ricorrente di sostituire le propri e unilaterali valutazioni – del tutto opinabili - a quelle tecnico – discrezionali della Commissione”.
Ovvero i giudici non entrano nel merito specifico. Tuttavia, nella parte finale della sentenza, i Giudici evidenziano come “l’aggiudicataria abbia proposto un impiego dell’intelligenza artificiale (IA) …(omissis) a ben vedere mirato e specifico, che ne prevede l’impiego solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti”.
Insomma, la sentenza, che molti giornali o blog hanno pubblicizzato come la prima che si occupa di IA negli appalti pubblici, in realtà non argomenta sul suo utilizzo né su un punto fondamentale: la soluzione indicata è praticabile?
A questo punto dobbiamo solo aspettare i prossimi contenziosi.