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REGIME TRANSITORIO REVISIONE PREZZI: PARERE CHIARIFICATORE DEL MIT

A fronte di una situazione di generale confusione ed incertezza in sede applicativa sul tema, dettata da un quadro normativo ancora in fase di assestamento a seguito dell’entrata in vigore del correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, che ha modificato in modo significativo l’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, fonte della disciplina delle clausole di revisione dei prezzi, il supporto giuridico del MIT è intervenuto con il parere n. 3312 del 3 aprile 2025 per chiarire due aspetti centrali del relativo regime transitorio, con specifico riferimento agli appalti avviati dopo il 31 dicembre 2024 ma prima della pubblicazione degli indici di costo: da un lato, i limiti della vigenza postuma della succitata disposizione nella sua originaria versione, in attesa della pubblicazione del provvedimento ministeriale di fissazione dei nuovi indici di costo, dall’altro, le modalità di determinazione della revisione prezzi per gli affidamenti avviati in assenza dei suddetti indici.

Inquadramento normativo

L’art. 60 del Codice, nella sua attuale versione, frutto del dibattito svoltosi attorno all’apposito tavolo tecnico costituito presso il MIT, prevede che “nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto”: si è così chiarito che le clausole di revisione prezzi si riferiscono esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. Inoltre, al comma 2 è stata specificata, con maggiore evidenza, la soglia di attivazione automatica delle clausole revisionali: nel dettaglio viene definito che le medesime “si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: a) una variazione del costo dell’opera , in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio , in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire”. Si è cercato così, come chiarito nella relazione illustrativa del Correttivo stesso, di confermare l’impianto logico-giuridico introdotto nel 2023 col nuovo Codice degli appalti, prevedendo criteri di calcolo di più agevole individuazione per una più piena attuazione dello stesso, anche alla luce di quanto indicato nel nuovo Allegato II.2-bis.

Per quanto concerne il regime transitorio, ai sensi dell’art. 16, comma 2 dell’allegato II.2- bis - che disciplina appunto le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 60, “tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili”, specificandone altresì le modalità di corresponsione, “anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto” ed è stato introdotto dall’art. 76 del Correttivo proprio al fine di fornire linee operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici nell’attuazione della delicata e complessa disciplina di questo istituto -, alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di pubblicazione del provvedimento di cui supra continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1º luglio 2023”, per cui:

  • con riguardo ai contratti di lavoro continuano ad applicarsi, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, gli indici sintetici di costo di costruzione di cui al comma 3, lett. a), in attesa dei nuovi indici ministeriali elaborati ai sensi dell’art. 60, comma 4-quater;
  • i suddetti indici di costo e di prezzo continuano ad essere “pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale” e “con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche”.

Alla luce del combinato disposto dell’art. 60 del Codice e dell’art. 16 dell’allegato II.2-bis, quindi, le nuove clausole di revisione prezzi previste dal nuovo art. 60, comma 2, lett. a), sono già in vigore e devono essere applicate da stazioni appaltanti ed enti concedenti nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, dal momento che risultano sospese solo le norme di determinazione della variazione dei costi e dei prezzi che dipendono dagli indici sintetici ministeriali: non è dunque più ammessa l’applicazione delle percentuali previste dalla precedente formulazione dell’articolo né una personalizzazione difforme delle stesse in sede di gara.

L’art. 1 del nuovo allegato chiarisce, poi, che le disposizioni si applicano nel caso di appalti di lavori, ai lavori di nuova costruzione ed ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e, nel caso di appalti di servizi o forniture, ai contratti di durata il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

La risposta del MIT

Nel quesito sottoposto al supporto giuridico del MIT si chiedeva, “con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31.12.2024 nelle more dell’adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni: a) se la vigenza postuma dell’art. 60 del Codice nella precedente formulazione sia limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 e, di conseguenza, sia già applicabile il comma 2 dell’art. 60 nella nuova formulazione; b) se debbano essere inserite nei documenti di gara clausole di revisione prezzi che si attivino al verificarsi di variazioni del costo dell’opera superiori al 3% dell’importo complessivo e che operino nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire oppure se tali clausole debbano invece contenere le % previste nella precedente formulazione della norma”.

Il parere chiarisce con fermezza che della previgente versione dell’art. 60 continuano a trovare applicazione alcune disposizioni della precedente formulazione della norma, ossia solo il comma 3, lett. a) ed il comma 4, secondo quanto disposto dalla chiara lettera dell’art. 16, comma 2, del succitato allegato: relativamente alle clausole di revisione prezzi da inserire nei documenti di gara, quindi, il MIT conferma che, con riferimento ai contratti di lavori, nelle more dell’intervento del provvedimento attuativo ministeriale recante gli indici ufficiali, esse dovranno già contenere in tutte le procedure successive al 31 dicembre 2024 le percentuali indicate nella nuova versione dell’art. 60, comma 2, lettera a), così come modificato dal decreto correttivo, prevedendo quindi quale soglia di attivazione della revisione il superamento del 3% dell’importo complessivo del contratto (e non più del 5%) e l’applicazione della revisione nella misura del 90% del valore eccedente la suddetta soglia (e non più dell’80% della variazione stessa), ciò limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.

Dal momento che, infatti, è stato in questa sede ribadito come il comma 2 della nuova formulazione della disposizione in esame sia già pienamente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo, l’Autorità ha poi raccomandato a tutti gli enti concedenti e stazioni appaltanti di aggiornare tempestivamente la propria documentazione di gara, così da conformarla al nuovo schema dell’art. 60, e di prevedere altresì meccanismi automatici di revisione, al fine di garantire un pieno rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, anche e soprattutto in termini economici.

Si allegano quesito e relativo parere del supporto giuridico del MIT n. 3312/2025.

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A quale momento si deve fare riferimento ai fini del calcolo della variazione che determina l’attivazione delle clausole revisionali?

Un’importante precisazione concerne l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione prezzi: il parere in esame individua come momento procedimentale di computo iniziale della variazione dell’importo contrattuale quello dell’aggiudicazione, conformemente a quanto disposto dallo stesso art. 9, comma 2 del Codice, che prevede esplicitamente che l’eventuale rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali debba limitarsi “al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento”, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione. Del resto, la valutazione dell’alterazione nell’equilibrio contrattuale non può che avere come punto di riferimento quello cristallizzatosi al momento dell’aggiudicazione: invero, la normativa prescrive che i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedano che l’indice sintetico rilevante per la determinazione della variazione venga individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo, per cui il valore di riferimento ai fini del calcolo dell’indice sintetico non può che essere quello dell’indice sintetico risalente al mese di aggiudicazione.