Andrea Gandino 9 Mesi Fa A quale momento si deve fare riferimento ai fini del calcolo della variazione che determina l’attivazione delle clausole revisionali? Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 9 Mesi Fa Un’importante precisazione concerne l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione prezzi: il parere in esame individua come momento procedimentale di computo iniziale della variazione dell’importo contrattuale quello dell’aggiudicazione, conformemente a quanto disposto dallo stesso art. 9, comma 2 del Codice, che prevede esplicitamente che l’eventuale rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali debba limitarsi “al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento”, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione. Del resto, la valutazione dell’alterazione nell’equilibrio contrattuale non può che avere come punto di riferimento quello cristallizzatosi al momento dell’aggiudicazione: invero, la normativa prescrive che i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedano che l’indice sintetico rilevante per la determinazione della variazione venga individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo, per cui il valore di riferimento ai fini del calcolo dell’indice sintetico non può che essere quello dell’indice sintetico risalente al mese di aggiudicazione. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 9 Mesi Fa Un’importante precisazione concerne l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione prezzi: il parere in esame individua come momento procedimentale di computo iniziale della variazione dell’importo contrattuale quello dell’aggiudicazione, conformemente a quanto disposto dallo stesso art. 9, comma 2 del Codice, che prevede esplicitamente che l’eventuale rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali debba limitarsi “al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento”, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione. Del resto, la valutazione dell’alterazione nell’equilibrio contrattuale non può che avere come punto di riferimento quello cristallizzatosi al momento dell’aggiudicazione: invero, la normativa prescrive che i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedano che l’indice sintetico rilevante per la determinazione della variazione venga individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo, per cui il valore di riferimento ai fini del calcolo dell’indice sintetico non può che essere quello dell’indice sintetico risalente al mese di aggiudicazione. Prego autenticarsi per votare. Rispondi come... Annulla