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RAPPORTO PARITÀ DI GENERE: QUANDO L’ESCLUSIONE?

Le modifiche introdotte dal cosiddetto “Correttivo Codice Appalti” (d.lgs. n. 209/2024) hanno inciso in maniera rilevante sull’art. 57, comma 2-bis, del d.lgs. n. 36/2023, estendendo l’obbligo di presentazione del rapporto sulla parità di genere – per gli operatori economici con più di cinquanta dipendenti – a tutte le procedure di gara, superando così il precedente limite relativo agli appalti finanziati con risorse PNRR e PNC. Tale estensione deriva dal rinvio all’Allegato II.3 e si inserisce in un quadro normativo in cui l’art. 94 del Codice rafforza il principio di tassatività delle cause di esclusione, conferendo efficacia diretta ai requisiti stabiliti dalla legge anche in assenza di un espresso richiamo nella lex specialis. In questo contesto si pone una questione operativa di rilievo: la mancata o inesatta produzione del rapporto sulla parità di genere in sede di gara costituisce automaticamente causa di esclusione, oppure può essere considerata una mera irregolarità sanabile? La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20 febbraio 2026, n. 3265, interviene chiarendo che l’assenza del documento non implica necessariamente la mancanza del requisito e che il soccorso istruttorio non può essere trattato come uno strumento rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione.

Mancata allegazione e obbligo generalizzato: il perimetro applicativo dopo il correttivo

Il caso esaminato riguarda una cooperativa sociale risultata aggiudicataria provvisoria di una gara per la gestione triennale di un asilo nido comunale, indetta da una Centrale Unica di Committenza per conto di un Comune. Nel corso della procedura, la CUC aveva richiesto chiarimenti in merito al rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dall’art. 46 del d.Lgs. n. 198/2006. L’operatore economico aveva fornito il documento richiesto, riferito all’annualità 2022/2023, sulla base del quale era stata formulata la proposta di aggiudicazione. Tuttavia, il Comune, in sede di controllo finale, ha ritenuto non corretta la valutazione e ha disposto l’esclusione della cooperativa per omessa presentazione del rapporto in fase di offerta, facendo scorrere la graduatoria. Nel corso del giudizio è emerso che il documento era stato regolarmente trasmesso al Ministero del Lavoro prima dell’indizione della gara. Il TAR ha quindi ribadito che, a seguito delle modifiche normative, l’obbligo del rapporto di genere ha portata generale, ma ha anche evidenziato che il difetto di allegazione documentale non può essere automaticamente assimilato all’assenza del requisito sostanziale. Occorre, infatti, distinguere tra mancanza effettiva e semplice irregolarità formale, valutazione che deve essere effettuata mediante il ricorso al soccorso istruttorio.

Il ruolo del soccorso istruttorio e le conseguenze operative per le amministrazioni

La decisione assume particolare rilievo anche per il ruolo attribuito al soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 del Codice, che viene qualificato come strumento necessario per accertare il possesso dei requisiti in presenza di carenze documentali. Il TAR ha precisato che tale istituto non è attivabile quando il rapporto non sia stato redatto o trasmesso prima della presentazione dell’offerta, né quando i documenti richiesti incidano sull’offerta tecnica o economica; al contrario, esso deve essere utilizzato quando il documento esiste già e la sua mancata produzione rappresenta solo un’irregolarità formale. Nel caso di specie, la CUC aveva correttamente fatto ricorso al soccorso istruttorio, mentre il Comune ha illegittimamente disconosciuto tale attività. Il giudice amministrativo, adottando un approccio sostitutivo, ha accertato direttamente la sussistenza del requisito (c.d. soccorso istruttorio processuale), annullando l’esclusione e disponendo l’aggiudicazione in favore della ricorrente. La pronuncia chiarisce inoltre la ripartizione di responsabilità tra stazione appaltante e CUC, evidenziando come il controllo finale non possa essere utilizzato per sovvertire valutazioni già correttamente svolte. Sul piano operativo emergono indicazioni precise: è indispensabile distinguere tra carenza sostanziale e irregolarità formale; l’obbligo del rapporto di genere si applica a tutte le gare; e il mancato utilizzo del soccorso istruttorio, quando dovuto, espone l’amministrazione all’annullamento degli atti e alle conseguenti responsabilità anche sul piano economico.

 

Si allega: TAR Lazio - Roma, 20 febbraio 2026, n. 3265.