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Pubblicata la legge sull'Intelligenza artificiale. Siamo pronti per l'IA?

Didascalia

Il 25 settembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", confermando l'Italia come il primo paese dell'UE a dotarsi di una normativa nazionale all'interno del contesto generale dell'AI Act, per promuovere un uso antropocentrico, trasparente, responsabile e sicuro dell’IA, in linea con i valori costituzionali e i diritti fondamentali.

Una premessa è d'obbligo: questa è una legge delega, con lo scopo principale di definire principi e assegnare le competenze previste dall'AI Act, e le molte disposizioni presenti necessiteranno di successivi decreti legislativi per poter essere attuate.

Passiamo ad una veloce disamina del testo.

 

Principi generali: IA a servizio dell'uomo

La legge parte da un’impostazione antropocentrica: l’IA deve essere uno strumento per l’uomo, non un sostituto della sua volontà (art. 3). In particolare, vengono stabiliti i seguenti principi:

  • trasparenza, proporzionalità, sicurezza e non discriminazione;

  • rispetto della Costituzione e dei diritti fondamentali;

  • garanzia di cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi di IA;

  • accessibilità piena per le persone con disabilità.

Particolare enfasi è posta sulla tutela della democrazia e della sovranità nazionale: i sistemi di IA non devono alterare il dibattito politico o favorire interferenze illecite (art. 3, comma 4).

Inoltre, l’uso di IA, deve rispettare le regole sulla privacy (GDPR – Reg. UE 2016/679) e sulla trasparenza delle comunicazioni (art. 4), ponendo come obbligo per i fornitori dei servizi:

  • informazioni chiare agli utenti sui rischi derivanti dal trattamento dei dati;
  • consenso esplicito per i minori di 14 anni da parte dei genitori;

  • possibilità per i ragazzi sopra i 14 anni di prestare autonomamente il consenso, purché adeguatamente informati.

Sul piano dell’informazione giornalistica, l’IA non deve compromettere pluralismo, obiettività e imparzialità dei media (art. 4, comma 1).

 

Impatto economico e competitività nazionale

Lo Stato si impegna a promuovere l’IA come leva di sviluppo economico (art. 5). In particolare, sono previsti:

  • sostegno a micro, piccole e medie imprese, con particolare attenzione alla localizzazione dei dati in data center nazionali;

  • creazione di un mercato dell’IA aperto e concorrenziale;

  • supporto a progetti di ricerca collaborativa tra università, centri di ricerca e imprese;

  • priorità a soluzioni trasparenti e sicure nel settore della IA generativa.

Viene così delineata una strategia di sovranità tecnologica italiana all’interno della cornice europea.

 

Applicazioni settoriali: dalla sanità alla giustizia

Uno degli aspetti peculiari della legge è la regolazione delle applicazioni nei diversi settori (Capo II).

Sanità e disabilità

Gli articoli 7-10 prevedono che l’IA sia strumento di supporto, non di sostituzione, per i professionisti sanitari. Inoltre:

  • l’AGENAS gestirà una piattaforma nazionale di IA per l’assistenza territoriale, che potrà fornire suggerimenti a medici e cittadini, senza vincolare le decisioni;

  • l’IA potrà essere sperimentata ed utilizzata per migliorare l’accessibilità e l’autonomia delle persone con disabilità, anche attraverso tecnologie assistive e riabilitative;

  • viene definito un quadro normativo per l'utilizzo dei dati sanitari per l'addestramento di IA. Tali dati, che vengono dichiarati di “rilevante interesse pubblico” (art. 8), possono essere utilizzati nei limiti previsti dalla norma e secondo specifiche tecniche di anonimizzazione, sotto il controllo del Garante Privacy.

Lavoro

La legge disciplina l’uso dell’IA in ambito lavorativo (artt. 11-12):

  • l’IA può essere utilizzata per migliorare le condizioni e sicurezza del lavoro, senza ledere dignità e diritti dei lavoratori;

  • il datore di lavoro deve informare i dipendenti sull’uso di sistemi di IA che possono impattare sui loro diritti;

  • viene istituito un Osservatorio nazionale per monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e promuovere formazione continua.

Professioni intellettuali e PA

Per avvocati, commercialisti e altre professioni intellettuali (art. 13), l’IA è ammessa solo come supporto strumentale, mantenendo centrale l’attività umana e il rapporto fiduciario con il cliente.
Nella Pubblica Amministrazione (art. 14), l’IA deve aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi, ma ogni responsabilità decisionale resta umana. Sono previsti programmi di formazione dei funzionari.

Dobbiamo tuttavia sottolineare, la chiusa dell'art. 14, ovvero il comma 4: "Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Ancora una volta, come per tutte le normative in ambito digitalizzazione, non si sono soldi ma tante speranze.

Giustizia

L’art. 15 ribadisce che solo il magistrato può interpretare la legge e valutare prove e fatti: l’IA può al massimo semplificare l’attività giudiziaria e i servizi organizzativi. È previsto l’inserimento della materia IA nella formazione dei magistrati.

 

Deleghe al Governo e strategia nazionale

Il Capo III prevede deleghe al Governo per disciplinare:

  • uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA (art. 16);

  • adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo (art. 24);

  • disciplina degli usi illeciti di IA, con nuove fattispecie penali e civili (art. 24, commi 3-5).

È istituita una Strategia nazionale per l’IA, aggiornata almeno ogni due anni, coordinata dalla Presidenza del Consiglio (art. 19). Tale Strategia è già stata pubblicata da parte del Dipartimento della Trasformazione Digitale.

In accordo con AI Act, sono nominate Autorità nazionali per l’IA:

  • AgID, con compiti di notifica, valutazione e conformità,

  • ACN, responsabile della vigilanza e della cybersicurezza (art. 20).

In particolare, AgID e ACN sono chiamate a svolgere una missione di facilitatori per l'adozione della IA, istituendo e gestendo spazi comune di sperimentazione e supportando la realizzazione di sistemi di IA conformi alla normativa nazionale e dell’UE, anche in collaborazione con gli altri Enti coinvolti, come Il ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa.

Accanto a AgID e ACN, la legge conferma l'attribuzione alle authority delle competenze già previste: il Garante Privacy continuerà a vigilare per gli aspetti di protezione dei dati personali, Banca d’Italia sull’uso dell’IA nei servizi finanziari, la Consob nei mercati e AGCOM sui servizi digitali. Viene inoltre istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Comitato interministeriale di coordinamento in materia di IA. Questo comitato di indirizzo riunirà i ministri e gli enti pubblici più coinvolti (innovazione, università, imprese, difesa, ecc.) per garantire una regia unificata delle politiche sull’IA ed evitare sovrapposizioni o interventi scoordinati. 

Previsti inoltre investimenti (fino a 1 miliardo di euro) per sostenere PMI e start-up nei settori IA, cybersicurezza e calcolo quantistico (art. 23).

 

Diritto d’autore e tutela degli utenti

Il Capo IV (art. 25) chiarisce un punto delicato:

  • le opere create con l’ausilio di IA sono protette solo se rappresentano il frutto di lavoro intellettuale umano;

  • viene introdotto l’art. 70-septies L. n. 633/1941, che regola l’estrazione di testi e dati da opere digitali a fini di addestramento IA (nel rispetto delle norme sul text and data mining).

Si rafforza così la tutela degli autori, distinguendo nettamente tra creazione assistita e produzione interamente automatica.

 

Profili penali: contrasto agli abusi digitali

Il Capo V interviene sul Codice Penale e su altre normative:

  • aggravante per i reati commessi tramite IA (art. 61 c.p.);

  • nuova figura di reato: “illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA” (art. 612-quater c.p.), che mira a combattere fenomeni come i deepfake;

  • pene aggravate per reati di inganno, manipolazione del mercato (art. 2637 c.c.) e abusi finanziari (art. 185 TUF) se commessi tramite IA.

 

E purtroppo, la solita invarianza finanziaria

L'art. 14, comma 4 e l'art. 27 sono lapidari: Dall’attuazione della presente legge, ..., non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.