Cerca
Blog

PER IL TAR ROMA IL REGOLAMENTO SULL’INSERIMENTO DELLE NOTIZIE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL CASELLARIO ANAC MERITA DI ESSERE SOSPESO. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO?

Con la recente ordinanza n. 1425 del 6 marzo 2025 il TAR Roma si è pronunciato in ordine alle modalità con cui le segnalazioni delle stazioni appaltanti sull’affidabilità degli operatori economici vengono inserite nel casellario informatico dell’ANAC. Nel dettaglio, ad essere messo in dubbio è l’art. 5 del Regolamento dell’Autorità, adottato con delibera del 20 giugno 2023, n. 272, che consente alle stazioni appaltanti di segnalare autonomamente le imprese, determinando un’immediata iscrizione nel casellario informatico.

Inquadramento normativo

Anzitutto, ai sensi dell’art. 222 co. 10 del Codice “È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f)”. Il Casellario Informatico ANAC svolge infatti un ruolo chiave nel promuovere la trasparenza degli appalti pubblici, centralizzando informazioni cruciali sugli operatori economici e sui contratti pubblici. Attraverso l’inserimento di annotazioni relative a esclusioni da gare, inadempienze contrattuali o altri comportamenti rilevanti, il casellario fornisce agli enti appaltanti uno strumento affidabile per valutare l’affidabilità e la conformità dei partecipanti.

Ebbene, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento - adottato con delibera del 20 giugno 2023, n. 272 - questo disciplina la gestione del Casellario informatico, ed in particolare:

 a) la trasmissione e aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità;

b) il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei provvedimenti di pertinenza dell’Autorità;

c) le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 222, comma 10 del Codice.

Prosegue poi l’art. 5, ai sensi del quale “1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura accessibile dal sito dell’Autorità. 2. Le comunicazioni relative alle annotazioni avvengono esclusivamente tramite i modelli standard allegati. 3. I soggetti tenuti all’invio delle Comunicazioni garantiscono la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel Casellario fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell’efficacia in sede giudiziale”.

La (seconda) ordinanza cautelare del TAR Roma

Nella pronuncia in tal sede oggetto di approfondimento il ricorrente, nell’impugnare l’inserimento nel casellario informatico della notizia avente ad oggetto la risoluzione del contratto d’appalto precedentemente stipulato, ha contestato la legittimità dell’art. 5 del Regolamento. E ciò, nella parte in cui la norma “intesta alle stazioni appaltanti il compito di alimentare il casellario con notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici, senza alcun filtro preventivo dell’ANAC e, soprattutto, all’esito di un’istruttoria unilateralmente compiuta dai committenti, che non contempla alcun contraddittorio con l’operatore segnalato”.

Ebbene, il TAR Roma, nel richiamare la propria ordinanza del 19 dicembre 2024, n. 5850, ha sospeso il Regolamento, ordinando l’oscuramento dell’annotazione fino alla decisione di merito. Nel dettaglio, nell’ordinanza richiamata il Collegio aveva (già) ritenuto condivisibili i rilievi formulati dalla ricorrente in ordine al fatto che l’Autorità, attribuendo la responsabilità dell’annotazione esclusivamente al committente, avrebbe indebitamente abdicato al potere di valutazione demandatole dal legislatore nella tenuta del casellario, sacrificando anche l’interesse dell’impresa al contraddittorio dinanzi ad un organo neutrale.

Ad avviso del TAR, dunque, il Regolamento potrebbe ledere il principio del giusto procedimento, in quanto non contemplata una verifica preventiva da parte dell’ANAC e un adeguato diritto di difesa per gli operatori economici segnalati.

 

 

Si allegano: ordinanze TAR Roma n. 1425/2025 e TAR Roma n. 5850/2024.

 

Blog

L’irregolarità contribuitiva di una consorziata è notizia “utile” ai fini dell’inserimento dell’annotazione nel casellario ANAC, qualora da tale irregolarità sia dipesa la revoca dell’aggiudicazione disposta in favore del consorzio?

Giova anzitutto ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo individuato il perimetro del corretto esercizio del potere di annotazione, chiarendo che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia la sua utilità in concreto, quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico colpito dall’annotazione. E ciò, in quanto l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità nel Casellario non solo arreca un pregiudizio sproporzionato agli operatori economici destinatari delle stesse ma aggrava sensibilmente l’attività di controllo e verifica delle stazioni appaltanti e per ciò stesso la rende più esposta a errori» (cfr. ancora Tar Lazio, I-quater, nn. 18811/2023 e 12637/2022. Sicché, tornando al quesito posto, l’irregolarità contributiva di una consorziata potrà essere posta alla base dell’inserimento nel casellario qualora ritenuta – motivatamente – circostanza “non marginale” (ex multis, TAR Roma, sez. I quater, 27/06/2024, n. 12966, che in un caso analogo ha ritenuto la notizia dell’irregolarità contributiva “non significativa” poiché riferita ad una consorziata tempestivamente sanzionata ed espulsa dal consorzio).