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NUOVO REGOLAMENTO ANAC SUL CASELLARIO INFORMATICO E SULLE ANNOTAZIONI DELLE RISOLUZIONI CONTRATTUALI: TRA CRITICITÀ E NECESSITÀ DI (RI)AGGIORNAMENTO

Con la recente sentenza n. 9151 dello scorso 13 maggio 2025, il TAR Lazio – Roma ha criticato apertamente il Regolamento ANAC sul casellario informatico e sulle annotazioni delle risoluzioni contrattuali di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023, conducendo l’Autorità ad una revisione sostanziale dell’atto. 

Inquadramento normativo.

Come noto, l’art. 213 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 elencava le informazioni che l’Autorità doveva iscrivere nel Casellario informatico dei contratti pubblici, tra cui: le notizie utili ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), dell’attribuzione del rating di impresa e del conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA. L’attuazione di tale procedimento venne demandata al Regolamento ANAC di cui alla delibera n. 533 del 6 giugno 2018, poi sostituita dal Regolamento di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019.

Il nuovo Codice, invece, all’art. 222 comma 10 prevede che vengano annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le “notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 94, quelle per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. e) e f)”. La disposizione è stata attuata dapprima con il Regolamento di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023, e successivamente con il Regolamento di cui alla delibera n. 225 del 14 maggio 2025.

Nel dettaglio, il nuovo Regolamento fa seguito alla pronuncia del TAR Lazio, sentenza n. 9151 del 13 maggio 2025, con la quale il Collegio ha disposto l’annullamento parziale del Regolamento 2023 nella parte in cui non prevedeva “la possibilità per l’operatore economico di presentare, entro un congruo termine, memorie e documenti e di chiedere l’audizione; la valutazione del materiale istruttorio raccolto; l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario”. Infatti, da un lato il “vecchio” Regolamento si limitava a far riferimento a tutte le notizie relative ai provvedimenti di esclusione disposti, senza specificare la loro causa o natura, che potevano essere desunte solo indirettamente attraverso un confronto con l’art. 8, comma 2, lett. a) del medesimo Regolamento, dall’altro prevedeva un meccanismo automatico di annotazione delle informazioni provenienti dalle stazioni appaltanti, senza un preventivo contraddittorio con l’operatore economico segnalato. In tal modo, concretandosi di fatto in un “mera trascrizione nel casellario informatico delle segnalazioni pervenute dalle stazioni appaltanti”, quando invece “un accertamento da parte dell’ANAC, sia pure al solo fine di verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione pervenuta dalla stazione appaltante, risulta necessario, in ossequio ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di evitare che notizie prive di fondamento possano essere pubblicate, danneggiando la credibilità di un operatore economico”.

Diversamente, ad avviso del Collegio, il Regolamento relativo al Codice 2016 presentava un modello più solido, trasparente ed imparziale, ricalcante il modello istruttorio e partecipativo di cui alla l. 241/1990, prevedendo ad esempio la possibilità di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Come anticipato, dunque, a seguito della menzionata sentenza del TAR Lazio, con delibera n. 225 del 14 maggio 2025 l’ANAC ha revisionato il Regolamento, senza tuttavia riprodurre i meccanismi partecipativi previsti dal Regolamento vigente all’epoca del vecchio Codice.

Il nuovo sistema

Anzitutto, l’art. 9 del nuovo Regolamento prevede espressamente che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunichino all’Autorità le notizie di cui all’art. 98, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 nel termine di 60 giorni dalla loro conoscenza o dal loro accertamento, instaurando un preventivo contraddittorio con l’operatore economico, prima dell’inoltro della segnalazione (art. 9 comma 2).

A sensi del successivo art. 10, l’Autorità, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 9, può avviare il procedimento oppure disporne l’archiviazione. Qualora venisse avviato il procedimento, la relativa comunicazione diretta all’operatore deve indicare:

- il fatto comunicato dalla stazione appaltante o ente concedente;

- il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario con trascrizione delle contrapposte posizioni delle parti ove desumibili dai documenti trasmessi in uno con il modello di segnalazione;

- la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione;

- gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento;

- l’invito all’operatore economico di trasmettere, entro 15 giorni, ulteriori deduzioni scritte su fatti ed elementi sopravvenuti o non noti che le parti ritengono utile portare alla conoscenza dell’Autorità ai fini dell’annotazione;

- l’ufficio, il nominativo del dirigente e/o responsabile del procedimento dal primo delegato all’istruttoria, con l’indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

- l’indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.

A questo punto, due alternative:

a) qualora l’operatore economico non abbia presentato memorie o altra documentazione difensiva, il dirigente procederà all’inserimento dell’annotazione nella formulazione contenuta nell’atto di avvio del procedimento, senza apportare alcuna modifica;

b) qualora l’operatore economico presenti memorie o la documentazione difensiva, il dirigente predisporrà una comunicazione di conclusione del procedimento, indicando gli eventuali fatti nuovi pervenuti dall’operatore ritenuti utili o rilevanti.

Peraltro, a differenza del Regolamento 2023 che divideva il Casellario in tre livelli di accessibilità (il livello di libera consultazione, il livello di accesso riservato di sola consultazione e il livello di accesso riservato ad ANAC), il nuovo Regolamento divide il casellario in soli due livelli: il livello di libera consultazione e il livello di accesso riservato di sola consultazione.

È stata infine espunta la norma che disciplinava la possibilità per il Consiglio di distinguere tra i casi di false dichiarazioni e falsa documentazione avvenuti con dolo o colpa grave e quelli avvenuti senza dolo o colpa grave: le conclusioni del procedimento nel caso di false dichiarazioni o falsa documentazione potranno infatti essere quelle previste dal Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, di cui alla delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e s.m.i.

Necessario un ritorno al passato?

Sebbene il nuovo regolamento ANAC sul casellario informatico rappresenti un passo avanti rispetto al precedente in termini di garanzia della partecipazione degli operatori economici, introducendo maggiori tutele procedimentali e spazi di interlocuzione, risulta abbastanza evidente che tale avanzamento non abbia comunque “ripristinato” il livello di partecipazione assicurato dal regolamento del 2016, che prevedeva forme più incisive di contraddittorio e una più piena valorizzazione del diritto di difesa.

Si allega: sentenza TAR Lazio – Roma, n. 9151 del 13 maggio 2025.

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È elemento sufficiente, per procedere all’annotazione, la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario?

Come ben chiarito dal Collegio nella sentenza illustrata, l’Autorità ha dovuto necessariamente precedere ad una revisione parziale del Regolamento, dopo le critiche avanzate dal TAR Lazio, al fine di evitare che l’attività di annotazione divenisse di fatto mera trascrizione di notizie ricevute. La giurisprudenza amministrativa, infatti, già sotto la vigenza del vecchio Codice, aveva chiarito che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione. Con ciò, ritenendo di fatto esclusa la legittimità dell’annotazione quando la vicenda sottesa all’annotazione stessa non sia comunque connotata da una gravità sufficiente a ritenere che le stazioni appaltanti possano trarre dalla stessa elementi utili per la valutazione di affidabilità dell’operatore economico.