Didascalia
Premessa
Con il decreto-legge n. 25/2025 è stata nuovamente modificata – per l’ennesima volta – la disciplina della mobilità volontaria contenuta nell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il comma 2-bis è stato integralmente riscritto, determinando un cambio significativo nell’approccio alla mobilità pre-concorsuale.
Dal vincolo all’obbligo percentuale: cosa cambia
La nuova formulazione del comma 2-bis abbandona l’obbligo, finora vigente, di esperire le procedure di mobilità prima di avviare i concorsi per la copertura dei posti vacanti. In sua vece, viene previsto che le amministrazioni destinino alla mobilità “una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali” disponibili in ciascun esercizio finanziario.
Tale modifica ha immediatamente sollevato dubbi interpretativi, soprattutto in relazione alla norma del cosiddetto “Milleproroghe”, la quale – fino al 31 dicembre 2025 – consente di bandire concorsi pubblici senza l’obbligo di attivare preventivamente la mobilità volontaria. Da ciò è emersa l’esigenza di chiarire il momento a partire dal quale la nuova disciplina debba trovare applicazione.
Decorrenza della nuova disciplina
Il dubbio è stato definitivamente risolto dalla legge di conversione del d.l. n. 25/2025, che ha esplicitato in modo inequivocabile che la nuova disciplina si applicherà a decorrere dall’anno 2026.
Per l’anno 2025, pertanto, non permane alcun obbligo giuridico per le amministrazioni pubbliche di attivare la mobilità volontaria pre-concorsuale. Tuttavia, resta ferma la facoltà di attuarla, su base volontaria.
Soggetti esclusi dall’obbligo
Il comma 2-bis dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 come novellato dalla legge 69/2025 di conversione del Decreto PA prevede espressamente l’esenzione dall’obbligo per:
Quanto al momento in cui rilevare la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, in assenza di specificazioni normative, appare ragionevole far riferimento alla data di approvazione della programmazione dei fabbisogni.
Inoltre, l’obbligo di riservare una quota del piano assunzionale alla mobilità sorge solo qualora siano previste almeno 10 assunzioni, criterio da riferire con ogni probabilità al piano assunzionale annuale, considerando il richiamo espresso all’“esercizio finanziario”.
Determinazione della quota del 15% e arrotondamenti
L’articolo impone che almeno il 15% delle facoltà assunzionali siano riservate alla mobilità. Resta tuttavia il nodo interpretativo circa l’unità di riferimento: tale percentuale va calcolata in termini di spesa (es. euro) o di numero di unità di personale?
In assenza di chiarimenti ufficiali, si prospettano due modalità di calcolo:
In entrambi i casi, poiché le assunzioni avvengono per unità intere di personale, in presenza di frazioni (es. 3,3), si ritiene prudente arrotondare per eccesso, in coerenza con il dettato normativo che impone una quota non inferiore al 15%.
Conseguentemente, per piani assunzionali pari a 44 unità, la quota di mobilità dovrebbe essere pari a 7 posti (e non 6, che comporterebbero una quota del 13,64%).
Va inoltre evidenziato che gli enti con piani assunzionali inferiori a 10 unità non sono soggetti all’obbligo, ma possono comunque avvalersi della mobilità su base volontaria.
Esiti delle procedure di mobilità e possibilità residue
Qualora le selezioni per mobilità si concludano senza esito positivo, i posti non coperti possono essere destinati ai concorsi pubblici. Tuttavia, tale previsione può essere letta in senso più ampio, estendendola anche ad altre forme di reclutamento previste dalla legge, come ad esempio gli interpelli relativi agli elenchi di idonei.
Mobilità prioritaria per il personale in comando
Un aspetto centrale della riforma è la previsione di una corsia preferenziale per l’immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando, a condizione che:
Sono esclusi da questa possibilità i dipendenti comandati presso:
Nel caso in cui la corrispondenza tra profili richiesti e personale comandato non sia perfetta, l’immissione può comunque avvenire, purché sia garantita la neutralità finanziaria e sia disposta una rimodulazione della dotazione organica coerente con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale (PIAO).
Sanzioni in caso di inadempimento
La norma prevede due importanti conseguenze sanzionatorie per le amministrazioni che, pur obbligate, non attivino le procedure di mobilità:
Conclusioni
La riforma dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 segna un cambio di paradigma nella gestione della mobilità volontaria, attenuando l’obbligo assoluto in favore di un vincolo percentuale più flessibile, ma comunque cogente. La decorrenza differita al 2026 consente alle amministrazioni un congruo periodo di adattamento. Resta fondamentale, per i soggetti obbligati, predisporre un’attenta pianificazione delle risorse e delle procedure, al fine di evitare le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge