Cerca
Blog

Fondo risorse decentrate e CCNL 2022-2024: le prime coordinate operative

La preintesa del CCNL Funzioni locali 2022-2024, sottoscritta il 3 novembre 2025, interviene anche sulla disciplina del fondo per le risorse decentrate, confermandone l’impianto generale ma introducendo alcune modifiche che gli enti dovranno iniziare a considerare in vista della costituzione del fondo dal 2026.

Come già avvenuto nei precedenti rinnovi contrattuali, molte delle novità produrranno effetti differiti e richiederanno, con tutta probabilità, chiarimenti applicativi da parte dell’Aran. Ciò non toglie che sia già possibile tracciarne le linee essenziali.

 

L’incremento obbligatorio della parte stabile

La prima novità riguarda l’incremento strutturale del fondo. Viene superato il meccanismo pro capite introdotto dal CCNL 16 novembre 2022 (84,50 euro per dipendente al 31 dicembre 2018) e si passa a un criterio percentuale: lo 0,14% del monte salari 2021.

Il riferimento al monte salari, ricostruibile dal Conto annuale (tabelle T12 e T13, al netto di dirigenti, segretari e arretrati), consente di ancorare l’incremento a una base storica omogenea per tutti gli enti. L’importo è escluso dal limite del trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e decorre dal 1° gennaio 2024.

In sede di prima applicazione, il fondo 2026 dovrà quindi contenere:

  • una quota stabile a regime;
  • due quote una tantum sulla parte variabile, riferite alle annualità pregresse.

 

L’incremento discrezionale della parte variabile

Accanto all’incremento obbligatorio, il contratto ripropone una logica già sperimentata nel rinnovo precedente, consentendo un incremento discrezionale dello 0,22% del monte salari 2021. La scelta è rimessa alla Giunta, con deliberazione annuale.

Anche questa quota è posta in deroga al tetto 2016 e dovrà essere ripartita tra fondo e stanziamento per le Elevate Qualificazioni, secondo il rapporto percentuale esistente tra le due componenti nel 2024. Si tratta di un passaggio che richiederà particolare attenzione nella fase di ricostruzione storica dei valori di riferimento.

 

Il conglobamento dell’indennità di comparto

Uno degli aspetti più delicati è rappresentato dal conglobamento parziale dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare. Dal 1° gennaio 2026, la quota A) dell’indennità e una parte della quota B) saranno assorbite nel tabellare.

Per il fondo, ciò comporta una riduzione stabile pari all’importo trasferito, calcolato sui dipendenti in servizio alla data di decorrenza. Tuttavia, ai fini del rispetto del tetto 2016, il fondo dovrà continuare a essere considerato figurativamente al lordo della decurtazione.
L’operazione, quindi, non genera né economie utilizzabili né spazi aggiuntivi sul limite del trattamento accessorio.

 

Le novità negli utilizzi del fondo

Sul versante degli utilizzi, il nuovo CCNL conferma in larga parte le voci già note, ma introduce due ulteriori possibilità:

  • un elemento di garanzia retributiva per il personale in distacco sindacale, finanziato dal fondo e definito in sede di contrattazione integrativa;
  • l’incremento fino al 20% dell’indennità dei centralinisti non vedenti, anch’esso rimesso alla contrattazione.

A ciò si aggiunge la previsione di importi minimi giornalieri per alcune indennità operative, che incideranno direttamente sulla programmazione delle risorse accessorie.

In conclusione, il nuovo CCNL non rivoluziona la disciplina del fondo, ma ne modifica alcuni snodi chiave. La vera sfida per gli enti sarà governare in modo coerente l’intreccio tra incrementi percentuali, decurtazioni strutturali e rispetto dei vincoli di finanza pubblica