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DL PNRR QUATER: NOTA DI LETTURA UPI

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Didascalia

NOTA DI LETTURA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE
DELLE PROVINCE
Estratti dai dossier parlamentari
Roma, 3 maggio 2024


Articolo 1. (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in
materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)
L’articolo 1, comma 1, secondo periodo, provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare
continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR, a seguito della decisione del Consiglio
ECOFIN dell’8 dicembre 2023. Per la realizzazione di tali investimenti, non più finanziati, in tutto
o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,44
miliardi per il periodo 2024-2029.


Le risorse autorizzate vengono destinate, dal successivo comma 5, a sei specifici interventi,
secondo gli importi finanziari annuali stabiliti dal comma medesimo. Il finanziamento è
destinato ai seguenti interventi:
• Servizi digitali e esperienza dei cittadini;
• Progetto Cinecittà;
• Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate;
• Piani urbani integrati;
• Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità;
• Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.
Il secondo periodo del comma 1 autorizza una spesa complessiva di 3,44 miliardi di euro per il
periodo 2024-2029, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in
tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della revisione del Piano adottata con
la Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
La spesa è autorizzata nei seguenti importi annuali: 684 milioni per il 2024, di 785 milioni per il
2025, di 765 milioni per il 2026, di 548,8 milioni per il 2027, di 400 milioni per il 2028 e di 260
milioni per il 2029.


Con l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 secondo periodo vengono stanziate le
risorse necessarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate, in tutto o in parte, dal
Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari.
Relativamente alle misure definanziate dal Piano, la Relazione tecnica del comma 1 riporta che
i definanziamenti di misure presenti nel PNRR ammontano complessivamente a 7,43 miliardi
di euro. Ulteriori definanziamenti per un importo di 2,99 miliardi di euro sono stati apportati a
misure già presenti nel PNRR, in relazione ad economie realizzate per riduzione di costi nella
realizzazione della misura.
In relazione alle risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti definanziati dal PNRR,
si fa presente che nel comma 2, primo periodo, dell’articolo 1 in esame, si prevede che il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nell’ambito dell’informativa congiunta sui costi di realizzazione degli
interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) da presentare al
CIPESS entro il 31 marzo 2024, diano conto delle iniziative intraprese per il reperimento di fonti
di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale da destinare alla
realizzazione degli investimenti non più finanziati dal PNRR.
In relazione alla spesa autorizzata dal comma 1, secondo periodo, dell’articolo in esame (pari
a 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029), il successivo comma 5 ne specifica la destinazione,
assegnandola al finanziamento di sei specifici interventi, che risultano tra quelli non più
finanziati, in tutto o in parte, nell’ambito del PNRR a seguito della decisione del Consiglio
ECOFIN dell’8 dicembre 2023 I commi da 2 a 4 dell’articolo 1 disciplinano la procedura per la
verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari (PNC).
In particolare, il comma 2 prevede la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una
informativa congiunta al CIPESS, entro il 31 marzo 2024, e poi successivamente con cadenza
semestrale sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC, come modificati
dall’articolo 1 e sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da
quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati,
in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano approvata
con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
L’informativa deve dare conto altresì degli investimenti e degli interventi per i quali sono state
assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in
esame.
Con uno o più D.P.C.M. da adottare entro venti giorni dalle informative, sulla base delle
informazioni contenute nelle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi del
PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti. Gli schemi di D.P.C.M. sono trasmessi alle Camere per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti. Nel corso dell’esame alla Camera è stato
prevista anche l’intesa in sede di Conferenza Stato-città, di Conferenza Stato-Regioni ovvero
di Conferenza Unificata, qualora gli schemi di D.P.C.M. prevedano il definanziamento di
interventi destinatari di risorse assegnate in precedenza con provvedimenti sottoposti ad
intesa. È in ogni caso escluso il definanziamento per gli interventi del PNC relativi alle aree
terremotate nonché quelli riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110%
(comma 3).
Qualora le somme relative a interventi definanziati risultino impegnate a favore di altre
amministrazioni pubbliche, il comma 4 ne prevede il disimpegno e la loro conservazione, ai fini
del loro trasferimento in conto residui. Qualora risultino già trasferite alle amministrazioni
interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
L’articolo 1, comma 6, dispone il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), previsto, dall’articolo 1, comma
2, del D.L. n. 59 del 2021, per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028.
L’articolo 1, comma 11, prevede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in
esame, l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda
all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali, dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale Complementare, fermo restando il
rispetto del cronoprogramma finanziario, al fine di adeguarli alle modifiche del Piano,
introdotte dall’articolo 1 del provvedimento in esame.
Il comma 12 abroga il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, che
prevedeva la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse del PNC, nel caso di mancato
rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o nel caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. Sono fatte salve le procedure applicabili ai programmi e interventi
cofinanziati dal PNRR e le misure di accelerazione e semplificazione applicabili agli
investimenti del PNC (ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 77 del 2021).
Articolo 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi
del PNRR)
L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame alla Camera, dispone l’obbligo per i soggetti
attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il
cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento,
aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con l’indicazione dello
stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data. Entro i successivi trenta giorni
l’unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della
relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al
singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso
assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR (comma 1).
La verifica dell’adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR
e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di
disallineamenti o incoerenze la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti
assegnando un termine.
Decorso inutilmente il termine la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del
Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 12 del decreto-legge
n. 77 del 2021. Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali
(target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l’amministrazione
centrale titolare dell’intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando
azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso
ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali. Qualora la riduzione
disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e
delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse
statali assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento o al soggetto attuatore. I
soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza non possono
trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF ai sensi del comma in
esame (comma 3).
La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi resi disponibili ai
sensi del comma 1, con l’indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri
sostitutivi (comma 4).
Articolo 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori)
L’articolo 8, al comma 1, introduce delle modifiche all’articolo 8, comma 5 del decreto-legge
n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio
sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa
definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare,
relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli
appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al
limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio
del personale
L’articolo 8, comma 2, lettera 0a), introdotto nel corso dell’esame alla Camera, stabilisce che
i contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, nell’ambito del Sub-
investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, possano essere rinnovati o
prorogati più di una volta. Essi, quindi, possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe,
nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate.
Nel dettaglio, la disposizione in commento interviene a novellare l’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge n. 80 del 2021, prevedendo, in particolare, che i contratti di collaborazione
sottoscritti dalle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e dai soggetti attuatori
di interventi previsti dal medesimo Piano con professionisti ed esperti, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2-bis, del decreto-legge medesimo, per il supporto ai procedimenti amministrativi
connessi all’attuazione del PNRR, nell’ambito del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica
a livello centrale e locale”, possano essere soggetti a rinnovi o proroghe - anche più di una volta
- nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate.
Le lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 8 integrano la formulazione di specifiche norme
transitorie che consentono, in alcune pubbliche amministrazioni, contratti di lavoro a tempo
determinato anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi (fermi restando i limiti
temporali massimi previsti dalle medesime norme); le novelle di cui alle lettere in esame
esplicitano che tale possibilità si pone in deroga al limite di durata di trentasei mesi previsto
per i rapporti di lavoro a termine con le pubbliche amministrazioni.
L’articolo 8, comma 3 reca modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli enti
territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e
la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali; reca
dunque unaa serie di modifiche all'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il quale, nell'ambito di un provvedimento finalizzato
a dettare disposizioni in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,
ha dettato norme volte ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
Il comma 6 dell’articolo 8 introduce un’ulteriore eccezione stabilendo che il divieto di cui al
richiamato comma 1-quinquies non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste
dall’articolo 19, comma 1, del decreto–legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al riguardo si rammenta che il comma 1
dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 ha previsto che, a decorrere dall'anno
2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane,
delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché
per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, tali amministrazioni, in deroga alle vigenti
facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei
funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo
nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo
di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le
assunzioni delle unità di personale in questione sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni
organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei
ministri la cui dotazione organica è stata incrementata in misura corrispondente.
L’articolo 8, comma 7-bis, prevede che, per il 2024, i requisiti di anzianità di servizio da stabilire
nelle procedure di selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato di
dirigenti degli enti locali possano derogare ai criteri stabiliti dal Regolamento di riordino del
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013. La disposizione precisa che si
tratta degli incarichi previsti dall’articolo 110, comma 1 del Testo unico sugli enti locali (decreto
legislativo n. 267 del 2000), il quale appunto stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere
che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.
L’articolo 8, commi 21-22, incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024
le risorse destinate all’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine
di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione nei crateri dei sismi del 2002, del
2009, del 2012 e del 2016.
Articolo 9 (Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali)
L’articolo 9 è volto, recita la sua intestazione, al rafforzamento dell’attività di supporto in favore
degli enti locali, in ordine all’esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del
PNRR. Persegue inoltre una sinergia tra le diverse amministrazioni ed i soggetti attuatori
operanti nel territorio.
A tali fini istituisce una cabina di coordinamento presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale
di Governo. La cabina definisce un piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e
degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Presieduta dal prefetto (o da un suo
delegato), la cabina di coordinamento ha la partecipazione dei seguenti soggetti, ai sensi del
comma 1:
• il presidente della Provincia od il sindaco della Città metropolitana (o loro delegati);
• un rappresentante della Regione o Provincia autonoma;
• un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato;
• “una rappresentanza” dei sindaci dei Comuni titolari di interventi (o loro delegati);
• i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi
previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati.
Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati e possono
essere chiamati a partecipare altresì i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La cabina di coordinamento esercita, altresì, i compiti di monitoraggio previsti per gli
interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR.
Sono, questi, compiti di monitoraggio attualmente attribuiti al prefetto, per effetto
dell’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
Qualora siano ravvisate criticità entro tale specifico monitoraggio, la novella disposizione
prevede la partecipazione, entro la cabina di coordinamento, di un rappresentante del
Ministero dell’istruzione e del merito.
La predisposizione del piano di azione da parte della cabina di coordinamento istituita presso
ciascuna prefettura segue apposite linee guida, la cui emanazione spetta alla Struttura di
missione PNRR d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR
e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno.
Per l’emanazione di tali linee guida è previsto un termine di sessanta giorni (dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge).
L’operato della cabina di coordinamento dunque si incentra nella conduzione del piano di
azione e di un monitoraggio.
Loro contenuti ed esiti sono oggetto di comunicazione – da parte del prefetto – alla Struttura di
missione PNRR sopra ricordata, prevede il comma 2.
Medesima comunicazione è prevista alla Ragioneria generale dello Stato- Ispettorato generale
per il PNRR. Siffatta comunicazione può essere funzionale all’attivazione dei poteri sostitutivi
o del meccanismo di superamento del dissenso. Si tratta di procedimenti che trovano specifica
disciplina, per quanto riguarda l’attuazione del PNRR, rispettivamente negli articoli 12 e 13 del
decreto-legge n. 77 del 2021.
La Struttura di missione PNNR può – d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per il PNRR – proporre alla Cabina di regia PNRR istituita (dall’articolo 2
del decreto-legge n. 77 del 2021) presso la Presidenza del Consiglio la costituzione di specifici
nuclei, ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità
attuative rilevate in sede di monitoraggio, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal PNRR.
Si intende che tali nuclei operino nel territorio di riferimento del piano di azione. Essi sono
composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di quel territorio,
nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all’attuazione dei
progetti PNRR, comprese società in house qualificate (su cui cfr. l’articolo 10 del citato decreto-
legge n. 77 del 2021). Specifica il comma 3 che restano ferme le attività di collaborazione e
supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall’articolo 12,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 68 del 2022.
Queste ultime disposizioni citate prevedono – al fine di garantire il supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio,
controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con
particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente – che il
Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze possano per il triennio 2022-
2024 reclutare (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle
vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica) un contingente di 700
unità di personale (da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1), di cui 400 unità per le
esigenze del Ministero dell'interno ed in particolare delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure
di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento
delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Il Ministero dell'interno e il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un
apposito protocollo d'intesa per definire l'attività di reciproca collaborazione, anche attraverso
la costituzione di “presìdi territoriali unitari” tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le
ragionerie territoriali dello Stato.
Infine il comma 4 prevede una clausola d’invarianza finanziaria in capo alle amministrazioni
interessate per il funzionamento della cabina di coordinamento, ed un correlativo divieto di
corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati per la partecipazione alle riunioni
Articolo 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)
L’articolo 11, fissa al 30 per cento la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti
attuatori del PNRR (comma 1), attribuendo alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato
generale per il PNRR il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le Amministrazioni
centrali dello Stato (comma 2); stabilisce inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non
più finanziati a valere sulle risorse del PNRR provvedono al recupero delle somme
eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria (comma 3).
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore
dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando
le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Durante l’esame
alla Camera, si è specificato che tali anticipazioni debbono essere erogate entro trenta giorni
dalla presentazione della richiesta.
Ai sensi del comma 2, pertanto, la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il
PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per
l’attuazione del Next Generation EU -Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge di
bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in favore delle amministrazioni centrali di cui all’articolo
1, comma 4, lettera l) , del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108 del 2021, un’anticipazione pari di norma al 30 per cento dell’importo assegnato
all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente.
Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento
dell’anticipazione di cui al primo periodo, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio
delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.
Il comma 3 prevede che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle
risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8
dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei
medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui
all’articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021.
Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni
finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi
medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all’articolo 1, comma 5, del
presente decreto (finanziamento interventi esclusi dal PNRR), il versamento ai suddetti conti
di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal
medesimo articolo 1, comma 5.
Articolo 12. (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti
pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del
medesimo e in materia di procedimenti amministrativi)
Il comma 1 dell’articolo 12 prevede, al primo periodo, che, al fine di assicurare l’attuazione
degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto
o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN
dell’8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi
risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché, laddove non
sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta
data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, al D.L. n. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni
legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal
PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda
le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
Il secondo periodo del comma in esame – come risultante dalle modifiche apportate dalla
Camera – precisa che le disposizioni di cui al primo periodo si applicano non più
esclusivamente (come previsto dal testo iniziale) alle procedure di affidamento di lavori ovvero
di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato) dei lavori e ai
relativi contratti, ma anche alle procedure di affidamento di servizi e forniture.
L’articolo 12, comma 2 prevede che, in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in
parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN
dell’8 dicembre 2023, le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in
corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda
le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Più nel dettaglio la norma in
commento specifica che per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è
stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’articolo 12, comma 3, prevede che alcune disposizioni, genericamente individuate in
relazione alla materia e all’atto normativo che le ha introdotte, continuano a trovare
applicazione anche in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre Segnatamente, continuano ad
applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa,
al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei
procedimenti amministrativi e contabili, contenute nei seguenti atti normativi:
• decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;
• decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113;
• decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233;
• decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41
Il comma 3 aggiunge inoltre che continuano a trovare applicazione anche tutte le “ulteriori
specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi
stabiliti dal PNRR”. Si precisa infine che per quanto riguarda le norme in materia di personale,
esse si applicano nel rispetto dei relativi limiti temporali. La disposizione prevede che le
Amministrazioni agiscono sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 12, comma 4, prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli
interventi ricorrono, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al
sistema informatico ReGiS, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di
rendicontazione e controllo. Nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per gli
adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2
e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzino le funzionalità del sistema
informatico ReGiS, di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178
del 2020). Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari
definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo
restando l’utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
L’articolo 12, comma 5 è finalizzato a confermare il contributo del Fondo per l’avvio delle opere
indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 in favore degli
interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine
della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi. Nello specifico il comma in commento
precisa che tali interventi, per rientrare nella fattispecie sopra delineata, debbono essere
integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle
indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le
modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l’ultimazione
dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.
L’articolo 12, al comma 6, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i
casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni
procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali
previste dall’art. 13, D.L. 76/2020. Il successivo comma 7 estende il campo di applicazione del
citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, altresì alle
conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal D.L. n. 77/2021, dal D.L. n.
13/2023 e, più in generale, dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
Le modifiche introdotte dal comma 6 alla disciplina ora descritta sono tre. Con la prima, di cui
alla lettera a), viene ulteriormente prorogata dal 30 giugno fino al 31 dicembre 2024
l’applicazione di questo strumento di accelerazione del procedimento, stabilendo di utilizzare
la conferenza semplificata in modalità asincrona come disciplinata dall’articolo 13 del D.L.
76/2020 in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria.
Con una seconda modifica, introdotta con la lettera b), si riduce da 30 a 15 giorni il termine
entro cui, nell’ambito dello svolgimento della conferenza semplificata di cui all’articolo 13,
l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni
coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura
della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
Si ricorda che il termine, che ora si va a ridurre, decorre dalla scadenza del termine per il rilascio
delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni.
Durante l’esame alla Camera è stata introdotta, con la lettera b-bis), un’ulteriore
modificazione, in base alla quale si precisa che in caso di dissenso o non completo assenso,
le amministrazioni coinvolte sono tenute ad indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendano possibile l’assenso, con l’obbligo ulteriore di quantificare i costi di dette prescrizioni e
misure.
La modifica introdotta dalla Camera introduce nella conferenza accelerata di cui all’art. 13 DL
76/2020 (come visto, obbligatoria fino al 31 dicembre 2024 in tutti i casi in cui debba essere
indetta una conferenza decisoria) una disciplina parzialmente diversa in quanto le
amministrazioni partecipanti, sia in caso di dissenso sia in caso di assenso non completo, sono
obbligate (mentre a disciplina vigente si tratta di una facoltà) ad indicare le misure necessarie
per l’assenso, aggiungendo altresì l’onere in capo all’amministrazione della quantificazione dei
relativi costi. La disposizione aggiunge inoltre che le prescrizioni sono determinate nel rispetto
dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal
progetto originariamente presentato.
L’articolo 12 comma 8 prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a
partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle
risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’articolo 47 e all’articolo 50, comma 4, del decreto-
legge n. 77 del 2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili
(su cui si dirà più diffusamente nel prosieguo della scheda), si applicano con riferimento alle
procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle
avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.
L’articolo 12, comma 9, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali provvedono all’adozione
dei provvedimenti necessari all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato
a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023. Si prevede inoltre che,
qualora siano necessarie modifiche, le amministrazioni vi provvedono mediante propri
provvedimenti adottati in deroga alle disposizioni di legge, che sono comunicati senza ritardo
alla Struttura di missione PNRR e all’Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale
dello Stato.
Nel dettaglio, il comma in esame dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021, adottano i provvedimenti necessari all’attuazione
degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio
ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell’8
dicembre 2023, si renda necessario procedere all’aggiornamento di provvedimenti già adottati,
relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le
amministrazioni di cui al primo periodo procedono all’aggiornamento mediante propri
provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di
adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando l’acquisizione dei pareri o delle
intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e la loro sottoposizione
agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono
comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge
n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
L’articolo 12, comma 14, reca disposizioni integrative della disciplina che regola la proroga
dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA oltre i termini di validità in esso indicati Il
nuovo quarto periodo del comma 5 dell’art. 25 del Codice dell’ambiente, introdotto dal comma
in esame, disciplina il caso in cui l'istanza di proroga è presentata dal proponente almeno 120
giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA.
In tale caso, il provvedimento di VIA continua a essere efficace fino all'adozione, da parte
dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
Il nuovo quinto periodo disciplina la verifica, da parte dell'autorità competente, della
completezza della documentazione contenuta nell’istanza di proroga, stabilendo che tale
verifica deve essere effettuata entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.
In base al nuovo sesto periodo, qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità
competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a 30 giorni.
Il nuovo settimo periodo dispone che, se entro tale termine la documentazione integrativa non
viene presentata o (all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità
competente nel termine di 15 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste) risulta
incompleta, allora l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di
procedere all'archiviazione.
Il comma 15 dell’articolo 12 prevede l’attribuzione con DPCM a sindaci, presidenti di provincia
e sindaci metropolitani, quando strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti
previsti dal PNRR e, come previsto dalla Camera, dal Piano nazionale complementare (PNC),
dei poteri previsti dall’articolo 7-ter del decreto-legge n. 20 del 2022 per la rapida esecuzione
degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica.
Il richiamato articolo 7-ter prevede a sua volta che, per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione dell’edilizia scolastica sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani
si avvalgano dei poteri attribuiti ai commissari straordinari per il completamento degli
interventi infrastrutturali di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. DL
sbloccacantieri) e cioè la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici con le seguenti eccezioni:
• Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni (di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici adottato con il decreto legislativo n. 50 del 2016, vigente
al momento dell’adozione del decreto- legge n. 32 del 2019, ora si vedano gli articoli 12
e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023);
• Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (di cui all’articolo 34 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ora si veda l’articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023);
• Disciplina dei conflitti di interesse (di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 50 del
2016, ora si veda l’articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023);
• Disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011);
• Vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ivi
compresa la disciplina in materia di subappalto (in materia di subappalto si veda
l’articolo 119 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023).
L’articolo 7-ter prevede anche che sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani
possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di strutture di altre pubbliche
amministrazioni e di società da queste controllate. L’articolo prevede infine che sindaci,
presidenti di provincia e sindaci metropolitani possano, con proprio decreto, per le occupazioni
di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti, ai fini della redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la presenza di due soli
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
La disposizione in commento precisa che l’attribuzione dei poteri sopra richiamati a sindaci,
presidenti di provincia e sindaci metropolitani avverrà con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, ovvero del Ministro competente in relazione all’intervento da realizzare.
Inoltre si afferma che ciò avverrà solo quando strettamente necessario ai fini di rispettare gli
impegni assunti da comuni, province e città metropolitane come soggetti attuatori di obblighi
e impegni di attuazione del PNRR e, come previsto dall’integrazione operata dalla Camera,
del Piano nazionale complementare (PNC).
In caso di adozione del DPCM si applicheranno, oltre alle disposizioni del richiamato articolo
7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, già sopra sinteticamente richiamate, anche quelle
dell’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 13 del 2023. Al riguardo, si ricorda che il citato
comma 3 prevede, tra le altre cose, che si possa procedere all'affidamento diretto per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi generali del
codice dei contratti pubblici per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni già
sopra richiamati (quelli di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora articoli
12 e 48 del decreto legislativo n. 36 del 2023) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione. Il successivo comma 4 prevede che le
deroghe alla disciplina dei contratti pubblici fin qui richiamate si applichino anche agli accordi
quadro stipulati dalla società Invitalia Spa per l’affidamento di servizi tecnici e di lavori
nell’ambito di progetti previsti dal PNRR, anche per l’affidamento congiunto della progettazione
e dell’esecuzione.
La disposizione in commento segnala che l’attribuzione di poteri fin qui descritta avverrà “fuori
dei casi” previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021, fuori cioè dei casi in cui
si farà ricorso all’esercizio dei poteri sostitutivi previsti per l’attuazione del PNRR (articolo 12) e
dei casi in cui si ricorrerà alle procedure prevista per il superamento del dissenso nell’ambito
dell’attuazione del PNRR (articolo 13)
Articolo 12-bis (Modalità semplificate per la verifica preventiva dell’interesse
archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati del PNRR)
L’articolo 12-bis, inserito dalla Camera, reca semplificazioni in materia di verifica preventiva
dell’interesse archeologico. In particolare, la citata verifica è esclusa: per gli interventi
qualificabili come “di lieve entità”, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete
rientranti nei progetti finanziati dal PNRR; per gli interventi realizzati in aree già occupate da
strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda
la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli interventi
necessari al ripristino dell’erogazione del servizio pubblico. In caso di interventi, riguardanti
infrastrutture di rete qualificabili come “di media entità”, è prevista invece una modalità
semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell’interesse archeologico. I criteri
per la qualificazione degli interventi come di “lieve” o “media entità” sono definiti dall’articolo
medesimo, al comma 3
Articolo 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle
pubbliche amministrazioni)
L’articolo 40 al comma 1, attraverso una modifica dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il
termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da
corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Il comma 2, attraverso una
modifica dell’articolo 44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)
del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014,
riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie
all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni.
Il comma 3, mediante l’aggiunta dei commi 867-bis e 870-bis all’articolo 1 della legge di
bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei
crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ad esclusione di quelle
soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della medesima legge
di contabilità e finanza pubblica, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati
alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio entro il mese successivo a ciascun
trimestre dell’anno, nonché la loro pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Ai sensi del comma 4, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo
nei tempi di pagamento, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto
dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il
Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Il ritardo di cui sopra è calcolato con l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) -
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di
pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n.
231 del 2002, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni (Piattaforma dei crediti commerciali – PCC) di cui all’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.
Ai sensi del comma 5, poi, il Piano degli interventi diretti a ridurre i ritardi nei pagamenti dei
debiti commerciali dei ministeri, di cui al comma 4, va approvato, ad opera di ciascun
ministero, con apposito decreto ministeriale adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui
all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cioè del Segretario generale di
ministeri, dei direttori di strutture articolate in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente) e successivamente trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell’economia
e delle finanze.
Per le medesime finalità di cui al comma 4, il comma 6 stabilisce che i sindaci dei comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di
ritardo annuale dei pagamenti (si veda sopra) calcolato mediante la Piattaforma dei crediti
commerciali superiore a 10 giorni, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono
il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo
termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad
assicurare:
a) l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
b) l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al
pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 183, comma 8, del TUEL, con particolare riguardo al programma
dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio
di previsione annuale
Il comma 7 dispone che la proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con
delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, del parere del
responsabile finanziario dell’Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo
tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle misure
proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo.
Il Tavolo termina l’istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024,
con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata.
Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte
dal Tavolo, entro 15 giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione
positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze
dell’accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della
legge n. 241 del 1990, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro
dell’economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano.
Il Tavolo monitora l’attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto
a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi
d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite
del Ministro dell’economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR.
Come specificato durante l’esame alla Camera, tale comunicazione è data altresì nei casi in
cui risulti che l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato
dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni.
In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata
sottoscrizione dell’accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli
esiti dell’istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell’economia e
delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
Il comma 8 dispone l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Tavolo
tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7.
Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero dell’interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e dell’Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all’istruttoria. Ai
componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese ed altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 9, infine, estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto
compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (si veda sopra), calcolato mediante la Piattaforma
dei crediti commerciali, superiore a 10 giorni.